L'abuso del diritto entra nei rapporti familiari
L'abuso del diritto entra anche nell'utilizzo dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa: non può beneficiarne – secondo la Commissione tributaria provinciale di Milano nella sentenza 118/20 del 7 aprile 2009) – chi, mediante un artificioso atto di alienazione, si spogli della proprietà di una casa al solo fine di realizzare un risparmio di imposta nell'acquisto di una nuova abitazione.
Nel caso affrontato dalla Commissione, i coniugi proprietari di due case (non acquistate con l'agevolazione prima casa) ne avevano venduto una quota del 10% ciascuno ai loro figli, per un prezzo ritenuto dalla Commissione non adeguato rispetto al valore di mercato; con questa manovra, i due coniugi poterono pertanto, acquistando la nuova casa, dichiarare di non essere «titolari esclusivi» di altra abitazione nel medesimo Comune (l'espressione «titolarità esclusiva» significa, per pacifico orientamento, titolarità al 100% dei diritti di piena proprietà o di usufrutto).
Secondo la Commissione, dunque, «la vendita non fu simulata, non fu fittizia, ma rappresentò il necessario strumento per beneficiare di un'agevolazione fiscale che altrimenti non sarebbe spettata». Cosicchè i coniugi «hanno usato il diritto forzandone le regole, abusandone» e quindi hanno agito in dispregio alla «regola non scritta» secondo la quale «non si possono utilizzare gli strumenti giuridici leciti offerti dall'ordinamento per una causa diversa da quella per la quale lo strumento era stato concepito e per ottenere dei vantaggi che l'ordinamento non intendeva offrire o addirittura vietare».
fonte ilsole24ore
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