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  • L'ispezione del libro soci non viola la privacy.

    Prevale l'esercizio del diritto di convocazione dell'assemblea.

    La disciplina di protezione dei dati personali non si pone in contrasto con le disposizioni del codice civile relative alla documentazione e alla trasparenza dell'attività societaria, e segnatamente con la disciplina che prevede il diritto di ispezione del libro dei soci (art. 2422 cod. civ.).

    A questo proposito, infatti, la comunicazione dei dati contenuti nel libro soci (numero delle azioni, cognome e nome dei titolari delle azioni nominative, trasferimenti e vincoli ad esse relativi e versamenti eseguiti), trattandosi di un obbligo previsto dalla legge (che ne fissa modalità e condizioni), può avvenire senza che sia a tal fine necessario il consenso degli interessati.

    Il Garante della Privacy, con Provvedimento 26/03/2009, ha tuttavia precisato che, nel caso in cui la richiesta di accesso concerna altri dati che non sono oggetto in base alla normativa di riferimento di necessaria pubblicità, le società potranno valutare l'opportunità di chiedere il consenso dei soci ai fini della comunicazione dei dati richiesti da altri soci.
    Il libro dei soci ha, infatti, un contenuto informativo più ampio rispetto alle indicazioni contenute nell'art. 2421 cod. civ., dovendo contenere, tra l'altro, il domicilio di ciascun socio.

    Tali informazioni, quali risultano registrate nel libro dei soci al momento della richiesta di ispezione, devono quindi essere comunicate al socio che ne faccia richiesta, eventualmente ottenendone "estratti a proprie spese", in occasione dell'esercizio del diritto di ispezione previsto dall'art. 2422 cod. civ. senza che a tal fine sia necessario il consenso degli interessati.
    Questo anche per consentire l'esercizio del diritto di convocazione all'assemblea (art. 2367 cod. civ.) e i diritti di denuncia (artt. 2408 e 2409 cod. civ.), i quali, per trovare concreta attuazione, presuppongono il previo soddisfacimento dell'esigenza di mettere i soci in contatto fra di loro (così da consentire poi di raggiungere il quorum previsto dalle disposizioni).

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