NORMATIVA: Scompare il nome dei medicinali
Dal 1° gennaio 2010 il codice AIC fa "parlare" lo scontrinO. Acquista on line Sulla base di quanto stabilito dal Garante della privacy, l’Agenzia delle entrate ha chiarito, che, ai fini della detrazione d’imposta e della deduzione dal reddito (artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), Tuir), lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice AIC).
Infatti, secondo il Garante l’indicazione sullo scontrino fiscale non solo del codice fiscale del destinatario, ma anche del nome del medicinale acquistato configura un trattamento sistematico di dati personali sulla salute degli interessati, idoneo a rivelarne anche le patologie e quindi lesivo della riservatezza dei cittadini.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi validi ai fini agevolativi sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con l’indicazione del nome del medicinale in luogo del nuovo codice (AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante ossia con l’indicazione della natura e quantità dei medicinali acquistati, del codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e del codice fiscale del destinatario dei medicinali.
(Circolare Agenzia delle Entrate 30/07/2009, n. 40/E)
fonte Ipsoa
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