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  • CASSAZIONE. Detrazione per figli a carico: vanno ripartite al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati

    L'art. 12 del Tuir stabilisce che la detrazione per i figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. Si chiede qualora uno dei due genitori possieda solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (contribuente minimo art. 1, comma 100, legge n. 244 del 24/12/2007) può l'altro genitore usufruire della detrazione al 100% per i figli a carico anche se possiede un reddito complessivo inferiore? Qualora i due genitori fossero semplicemente conviventi, e si trovassero nelle condizioni di cui sopra, come bisogna comportarsi?
    Le detrazioni per i figli non si possono ripartire liberamente tra i genitori ma devono essere ripartite al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
    In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato.
    Questa facoltà consente a quest'ultimo il godimento per intero delle detrazioni, in caso, per esempio, di incapienza del genitore con reddito più basso. L'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda.
    In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.
    Passando al caso del quesito, va ricordato che come previsto dall'art. 9 comma 1 e 2 del DM 2 gennaio 2008 e dalla circolare Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73, par. 4.1, il reddito dell'attività soggetta al regime dei contribuenti minimi:
    * non rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per lavoro di cui all'art. 13 del TUIR;
    * insieme al reddito complessivo di tali soggetti, rileva ai fini del limite di 2.840,51 euro per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 comma 2 del TUIR).
    Quindi per il solo reddito conseguito in regime agevolato al contribuente non spettano le detrazioni per carichi di famiglia ma se il contribuente, in aggiunta a tale reddito, ne consegue altri tassati in via ordinaria, le detrazioni per carichi di famiglia spettano per ridurre la tassazione riferita a tali redditi, ma sono determinate in funzione del reddito risultante dalla somma di quello complessivo dichiarato in via ordinaria ai fini Irpef maggiorato di quello dell'attività soggetta al regime dei contribuenti minimi.
    Nel caso in cui il contribuente "minimo", come prospettato, non ha altri redditi, ma il suo reddito è più alto di quello dell'altro coniuge, si pone dunque il problema se a quest'ultimo possa spettare la detrazione complessiva (quindi, comprensiva anche della quota "persa" dal contribuente "minimo").
    Non ci sono, però, chiarimenti ufficiali in merito. E' possibile, comunque, rispondere in senso positivo partendo dal presupposto che, essendo il reddito minimo soggetto a tassazione sostitutiva, non rileva ai fini Irpef e quindi, non può essere considerato ai fini del raffronto con quello dell'altro coniuge, per stabilire qual è il maggiore (e dunque a chi, teoricamente, spetti l'intera detrazione).
    Con riferimento ai genitori non coniugati, tenuto conto che la legge n. 54 del 2006, concernente disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, stabilisce all'articolo 4, comma 2, che le disposizioni della menzionata legge n. 54/2006 si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, la circolare dell'Agenzia delle entrate 16 marzo 2007, n. 15/E ritiene che trovi applicazione la medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli.
    In altre parole, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.
    In assenza di detti provvedimenti di affidamento, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.
    Anche in tal caso valgono le considerazioni sopra espresse, anche se, si sottolinea ancora una volta, non sono supportate da una presa di posizione ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria.
    fonte Il Quotidiano Ipsoa

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