CASSAZIONE: L'applicazione della scriminante legata al cd. "uso di gruppo"
Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 18/08/2009, n. 33422
La non punibilità, per l’eventuale uso di gruppo della droga impone una rigorosa prova di un acquisto comune della sostanza finanziato da tutti i consumatori ovvero – in caso di consumo di gruppo integrato anche da cessioni gratuite della sostanza drogante – della concretezza di siffatta finalizzazione all’acquisto.
Questo, in sostanza, quanto chiarito dai giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione che, con sentenza del 18 agosto scorso, hanno confermato la condanna di due Cocaine User trovati in possesso di 50 grammi di sostanza stupefacente.
La vicenda ha come protagonisti due giovani che, nel corso di un normale controllo autoveicolare della polizia, vengono trovati in possesso di una dose considerevole di cocaina che dichiarano era da destinarsi al proprio sporadico uso personale non terapeutico e per cederla ed offrirla in consumo gratuitamente ai propri amici in occasione di una festa che intendevano organizzare.
Secondo i giudici del Palazzaccio «può rendersi non punibile il contegno di chi acquisti sostanze stupefacenti anche per un consumo collettivo o di gruppo solo quando si accerti (al di là di semplici propositi o intenzioni del soggetto agente, per di più – come nel caso in esame – ignoti agli altri componenti del gruppo) che gli altri consumatori abbiano avuto fin dall’acquisto anche essi un diretto o indiretto potere di fatto sulla droga».
Pertanto, in conclusione, mancando tale condizione, l’acquirente o il detentore della droga deve considerarsi l’unico originario detentore e la successiva consegna a terzi, anche gratuita, si configura come una cessione penalmente rilevante.
fonte il quotidiano giuridico
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