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  • CASSAZIONE: Mancata convocazione dell'assemblea condominiale per più anni consecutivi. Conseguenze

    L'art. 1129 c.c. prevede che quando i condomini sono più di quattro l'assemblea debba nominare l'amministratore e che se non vi provvede la nomina sia fatta dall'autorità giudiziaria su istanza anche di un solo condomino. In tal modo il legislatore ha voluto stabilire che indipendente dall'entità delle spese che devono essere sostenute dai condomini nel corso della gestione, essi devono procedere alla nomina di un amministratore - che può essere scelto anche tra gli stessi condomini - affinché il condominio abbia un proprio rappresentate non foss'altro per individuare il responsabile di tutto ciò che riguarda la conservazione, la manutenzione e la gestione delle parti comuni. La norma è inderogabile.
    Tra gli adempimenti che l'amministratore deve eseguire c'è anche quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 1129 c.c. di rendere il conto della propria gestione alla fine di ogni anno.
    Questo significa che almeno una volta all'anno deve convocare i condomini in assemblea per illustrare loro l'operato da lui svolto durante la gestione e sottoporlo ad approvazione. Il terzo comma della predetta norma prevede poi che qualora l'amministratore non provveda in tal senso per due anni consecutivi e quindi non si adoperi per convocare l'assemblea, anche un solo condomino possa chiedere all'autorità giudiziaria di revocarlo dall'incarico (Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2001 , n. 4706). Ciò in quanto è l'amministratore che indipendentemente dalle esigenze dei condomini e dalle loro richieste deve preoccuparsi, in quanto obbligato a farlo, di convocare ogni anno almeno un'assemblea per fare approvare il rendiconto consuntivo delle spese e per relazionare i condomini sull'eventuale opportunità di intervenire sulle parti comuni con opere di manutenzione o quant'altro.
    Quanto poi alle responsabilità per non averlo fatto, a prescindere dall'eventuale revoca dall'incarico, si deve avere riguardo alle situazioni che di volta in volta possono presentarsi.
    Nel caso in esame, attesa la minima portata delle voci di spesa che avrebbero dovuto annualmente essere rendicontate, non si può ritenere che la mancata convocazione abbia comportato un serio pregiudizio per i condomini. Né, nel caso di specie, sembra ravvisabile la possibilità che il giudice assuma provvedimenti diversi dalla revoca, sempre che non ritenga sussistenti nel comportamento dell'amministratore una colpevole condotta fonte di danno per i singoli condomini.
    fonte Il Quotidiano Ipsoa

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