CASSAZIONE: NOTIFICA APPELLO AL PROCURATORE DOMICILIATARIO NEL GIUDIZIO DI I GRADO, NELLE MORE CANCELLATO DALL’ALBO
NULLITA’ SANABILE EX TUNC PER EFFETTO DELLA SUA RINNOVAZIONE
“L’avvocato si cancella dall’albo, la notifica dell’appello si rinnova.
Non ricorre alcuna ipotesi di inesistenza se è eseguita nei confronti di persona collegabile al destinatario
La notificazione dell’appello al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio, nelle more cancellato dall’albo, in quanto eseguita nei confronti di persona collegabile al destinatario, è affetta non da giuridica inesistenza, bensì da nullità sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell’articolo 291 del codice di procedura civile.
Questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 16006 dell’8 luglio 2009. …”
fonte iussit.it
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