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Contratto preliminare: la Cassazione puntualizza le alternative perseguibili in caso di inadempimento.
Sentenza Cassazione Civile , Sez. Unite, 14.01.09, n. 553
Qualora si verifichi un inadempimento del contratto preliminare di vendita, la parte diligente può adire l'Autorità giudiziaria al fine di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni patiti ovvero (in alternativa) può chiedere il recesso dal contratto ed il trattenimento della caparra confirmatoria ricevuta all'atto della stipula del preliminare. Alla parte adempiente, quindi, non è riconosciuto il diritto di convertire la domanda di risoluzione e di risarcimento in domanda di recesso e trattenimento della caparra ricevuta in occasione della sottoscrizione del preliminare. La motivazione resa dalla Corte trae la propria ratio dall'esigenza di tutelare la parte inadempiente che, per motivi di correttezza ed imparzialità, deve essere posta in condizione di contraddire gli argomenti introdotti per la prima volta in giudizio dalla propria controparte processuale. In virtù di tale ragionamento, la domanda di recesso e di trattenimento della caparra non può essere introdotta, ex novo, nel corso del giudizio di gravame, dovendo la stessa essere dichiarata inammissibile per manifesta violazione del divieto di ius novorum.
fonte soluzionegiuridica
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