L'affitto di immobili a studenti minorenni richiede il consenso dei genitori
Art. 320 cod. civ.: "I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà , rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316. I genitori non possono alienare , ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni , procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare".
Riteniamo di dover dare risposta affermativa all'interrogativo sottoposto. Infatti se la cessione del godimento dell'immobile avviene nei confronti di entrambi gli studenti allora entrambi dovranno comparire in contratto, quello maggiore di età in proprio e quello minorenne rappresentato dai genitori che ne esercitano la potestà.
Sui requisiti necessari per la stipula in luogo del figlio minore da parte dei genitori esercenti la potestà di un contratto di locazione occorre distinguere tra locazioni ultranovennali ed infranovennali. Infatti per le prime e solamente per esse, il legislatore all'art. 320 comma 3 cod. civ. richiede la preventiva autorizzazione del giudice tutelare presso il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza, il quale la rilascia dopo aver positivamente valutato la convenienza dell'affare per il minore stesso, mentre per le seconde il legislatore si limita a richiedere il consenso di entrambi i genitori, se tutti e due ovviamente hanno la legale potestà sul figlio. Tale quadro di riferimento si ricava interpretando l'art. 320 cod. civ. unicamente secondo il criterio ermeneutico letterale, che consente da solo di arrivare già ad una visione perfettamente chiara del dettato normativo senza necessità di ricorrere ai criteri interpretativi subordinati e suppletivi previsti dagli artt. 1363 e ss. cod. civ., tanto più se si considera anche che non si rinviene alcuna pronuncia dei giudici che smentisca la bontà dell'interpretazione (letterale) avallata.
Ciò precisato, osserviamo ulteriormente che nulla vieta tuttavia di concludere il contratto con uno solo dei due studenti, quello maggiorenne se si vuole evitare ai genitori del minore magari il fastidio e le spese di viaggio per comparire nella sede dell'agenzia per sottoscrivere il contratto, il quale poi però sarà l'unico a dover pagare il canone di locazione, essendo l'altro minore suo mero ospite ammesso temporaneamente al godimento dell'immobile, privo dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di locazione, che fanno capo solo al maggiorenne, di cui il minorenne non è parte né formale né sostanziale e che non produce alcun effetto nei suoi confronti per il principio di relatività del contratto scolpito dall'art. 1372 cod. civ.
Consigliamo pertanto di seguire la prima soluzione proposta, senz'altro più sicura per tutte le parti coinvolte nel rapporto giuridico rappresentato nel testo del quesito.
fonte IlSole24ore.com
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