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  • NORMATIVA. Certificazione energetica degli edifici: nuovi chiarimenti dei Notai

    Documento Consiglio Nazionale del Notariato 3 agosto 2009
    Il Consiglio Nazionale del Notariato torna sul tema della certificazione energetica degli edifici. A partire dal 1° luglio 2009 - spiegano i Notai - tutti gli immobili devono essere dotati dell'Attestato di certificazione energetica (ACE) (così come previsto all'art. 6 del Dlgs 192/2005) a prescindere dall'epoca di costruzione e dalla superficie utile, ferma restando la possibilità di alienare un immobile non dotato di ACE.
    Dal 25 luglio scorso è in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 che definisce in modo puntuale le Linee Guida Nazionali sulla certificazione energetica e gli strumenti di concertazione e cooperazione tra Stato e regioni. L'obiettivo è quello di rendere trasparente la qualità energetica degli immobili, garantire l'efficienza, il risparmio energetico e una maggiore sicurezza per i cittadini che acquistano una casa, ma anche promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurarne l'utilizzo e la diffusione omogenea sull'intero territorio nazionale.
    L'art. 3 co. 3 delle Linee Guida, dispone la loro applicazione nelle regioni e province autonome che non hanno ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica e comunque sino all'entrata in vigore dei predetti strumenti.
    L'emanazione delle Linee Guida Nazionali - chiariscono i Notai - pone fine al periodo transitorio, disciplinato dall'art. 11 co. 1-bis del decreto 192/2005, rendendo obbligatoria la dismissione definitiva l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) in favore dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Gli Attestati di Qualificazione Energetica fino ad ora utilizzati perderanno la loro efficacia trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali, pertanto, dal 26 giugno 2010 la certificazione energetica degli edifici sarà affidata esclusivamente ai modelli di ACE come predisposti all'Allegato 6 del decreto.
    Fino a quella data, gli immobili già dotati dell'AQE potranno continuare a circolare con tale Attestato, ma dal 26 giugno 2010 per trasferirli a titolo oneroso sarà necessario procedere alla sostituzione del predetto Attestato ormai inefficace, con un nuovo documento, l' ACE, contenente l'indicazione della classe energetica dell'edificio e del Soggetto certificatore.
    Con riferimento ai Soggetti certificatori, le Linee guida nazionali rimandano a successivi decreti presidenziali che definiranno i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. In attesa di tali decreti, nelle regioni che non hanno legiferato in materia energetica o la cui normativa è in attesa di attuazione, secondo i Notai, deve essere applicata la normativa nazionale prevista dal comma 6 dell'art. 18 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115.
    Uno degli aspetti più innovativi della Linee Guida, è la definizione dell'ambito applicativo del decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche, in ordine alle diverse tipologie immobiliari. L'All. A del decreto prevede, al punto 2, l' applicazione delle disposizini a tutti gli edifici delle categorie di cui all'articolo 3, del D.P.R. 26 agosto 1993, n.412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra queste categorie non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.
    Infine, il documento del Notariato prende in esame la disposizione contenuta nel punto 9 dell'All. A, secondo la quale, per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, il proprietario "consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile", anziché dotarlo dell'ACE, può ricorrere ad un'autodichiarazione in cui afferma che:
    - l'edificio è di classe energetica G;
    - i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.
    L' autodichiarazione costituisce un'alternativa alla dotazione dell'ACE da rendere in sede di trasferimento dell'immobile. I Notai affermano che la circostanza che il bene possa essere trasferito con l'autodichiarazione, non sposta le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 334-2009/C in ordine all'ammissibilità delle pattuizioni con cui le parti stabiliscono le modalità per assolvere all'obbligo di dotazione.
    fonte Il Sole24ore

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