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  • NORMATIVA: D.Lgs. 188/2008 - Dal 18 settembre 2009 sarà necessaria l'iscrizione telematica al Registro per le aziende che producono o importano pile e

    Dal 18 settembre 2009 le aziende che producono o importano pile e accumulatori possono immettere sul mercato questi prodotti solo dopo l’iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di Commercio di competenza.
    Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio, immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
    L’iscrizione telematica al registro nazionale dei produttori di pile ed accumulatori
    Il D.Lgs, 188/2008 disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e degli accumulatori giunti a fine vita.
    Il Registro Nazionale dei Produttori di pile ed accumulatori, istituito con il D.Lgs. n. 188 del 20 novembre 2008 presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ha lo scopo di censire i soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori.
    Il produttore di pile ed accumulatori, può immetterle sul mercato solo in seguito all'iscrizione nel Registro che avviene presso la Camera di Commercio.
    I soggetti destinatari delle nuove disposizioni legislative sono:
    •chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli (produttori, importatori, distributori);
    •qualsiasi persona che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;
    • gli operatori addetti alla raccolta, riciclaggio e trattamento dei rifiuti costituiti da pile o accumulatori. Sono escluse dall’ambito di applicazione del decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:
    •apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari;
    •apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.
    Dove effettuare l’iscrizione
    L'iscrizione nel Registro deve essere effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa.
    Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 188/08.
    In tal caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.
    Le scadenze
    L'iscrizione al registro è indispensabile per immettere sul mercato tali prodotti e deve avvenire:
    - per le imprese già operanti nel mercato italiano: entro il 18 settembre 2009 (scadenza prorogata con D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 23, comma 11);
    - per le nuove imprese: prima che il produttore inizi ad operare sul mercato italiano. Entro il 26 settembre 2009 i produttori/importatori:
    • istituiscono su base individuale o collettiva sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
    •immettono sul mercato solo pile e accumulatori contrassegnati in modo visibile, leggibile ed indelebile con il simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato con croce e il significato dei simboli chimici dei materiali contenuti;
    •entro il 26 settembre 2012, anche su base regionale, deve essere raggiunto un tasso di raccolta separata di pile e accumulatori portatili pari al 25% del quantitativo immesso sul mercato; questo tasso di raccolta dovrà raggiungere entro il 26 settembre 2016 il 45% del quantitativo immesso sul mercato. A partire dal 2010, entro il 31 marzo di ogni anno, i produttori devono comunicare alla Camera di Commercio competente, per via telematica, i dati relativi alle pile ed agli accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente.
    Tale Modalità di iscrizione (art. 14 D.Lgs. 188/2008: Registro nazionale ) dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.
    L’iscrizione deve avvenire esclusivamente per via telematica, sul portale www.impresa.gov.it.
    Per l’iscrizione è necessario il dispositivo di firma digitale (Smart Card comprensiva di certificato di autenticazione - CNS - business key).
    Il legale rappresentante può delegare un altro soggetto, anch'esso dotato di firma digitale, alla compilazione e alla trasmissione dell'istanza.
    All'atto dell'iscrizione il produttore dovrà indicare:
    •il codice attività preciso, quello che lo individua come produttore di pile e/o accumulatori;
    •per ciascuna categoria pile e/o accumulatori il numero e il peso effettivo delle pile e/o accumulatori immessi sul mercato nell'anno solare precedente;
    •l'eventuale iscrizione nel Registro di cui all'art. 14 D.Lgs. 151/2005;
    •l'eventuale iscrizione nel Registro di pile e/o accumulatori di altri Stati dell'Unione Europea;
    •per ogni categoria e tipologia di pile e/o accumulatori il sistema o i sistemi attraverso cui si intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e/o accumulatori previsti dal decreto; nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore dovrà indicare il nome del sistema prescelto.
    Una volta effettuata l'iscrizione a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione al registro nazionale tramite il sistema informatico delle Camere di commercio ed entro 30 giorni dal suo rilascio tale numero dovrà essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
    I costi per l’iscrizione
    Per l’iscrizione l’impresa produttrice dovrà pagare quanto segue:
    •tassa di concessione governativa, pari a € 168,00, mediante versamento su ccp n. 8003 intestato a “Agenzia delle entrate - ufficio di Roma 2- Centro Operativo Pescara - Tasse di Concessione Governative” - Codice causale 8617 "altri atti" . Copia dell'attestato di versamento viene acquisita mediante scanner.
    •imposta di bollo pari a € 14,62 mediante Telemaco Pay (menù adempimenti ambientali/”pagamenti vari”) ed indicazione del codice pratica e conferma dell'operazione di pagamento.
    Le sanzioni
    Il produttore che, dopo il 26 settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo e della indicazione di cui all'art. 23, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 1000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.
    La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui la suddetta indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma.
    Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'art. 14, comma 2 entro il 18 settembre 2009 immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
    Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di cui all'art. 14, comma 2, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
    fonte Il Qutidiano Ipsoa

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