-
Superbonus ai manager di banca: il Consiglio Europeo frena
Promuovere pratiche retributive responsabili nel settore finanziario, tra le quali la limitazione dei bonus ai manager di banca: questo è quanto contenuto, tra l'altro, nel documento della riunione informale dei capi di Stato o di Governo dell'Ue del 17 settembre scorso, preparato in vista del vertice del G20 a Pittsburgh.
Si riporta il testo relativo alla parte che riguarda la limitazione dei bonus:
Promuovere pratiche retributive responsabili nel settore finanziario
15. Il G20 deve onorare l'impegno assunto a Londra in materia di remunerazioni e incentivi al fine di incoraggiare una sana gestione dei rischi e un forte collegamento tra incentivi e risultati sul lungo periodo, garantendo parità di condizioni.
16. In particolare, il G20 dovrebbe impegnarsi a concordare norme vincolanti per gli istituti finanziari sulle remunerazioni variabili, affiancate dalla minaccia di sanzioni a livello nazionale, comprendenti i seguenti principi:
a) controllo rafforzato per garantire un'adeguata vigilanza del consiglio su incentivi e rischio;
b) rafforzamento della trasparenza e delle informazioni obbligatorie;
c) fissazione della componente variabile delle remunerazioni, compresi i bonus, a un livello appropriato in relazione alla componente fissa, che dipenda dai risultati della banca, dell'unità operativa e dei singoli dipendenti, tenendo conto delle evoluzioni negative in modo da evitare la garanzia dei bonus; il pagamento della parte più cospicua degli incentivi variabili sostanziali va differito per un periodo di tempo appropriato e potrebbe essere soppresso in caso di evoluzione negativa dei risultati della banca;
d) impedire l'esercizio del diritto di opzione e la vendita delle azioni acquisite per un lasso di tempo adeguato;
e) impedire che gli amministratori e i funzionari siano completamente al riparo dal rischio;
f) dotare i consigli di vigilanza degli strumenti per ridurre gli incentivi in caso di deterioramento dei risultati della banca;
g) esplorare le possibilità di limitare la componente variabile complessiva della retribuzione in una banca a una determinata proporzione della retribuzione complessiva o delle entrate e/o degli utili della banca.
fonte Consiglio dell'Unione Europea
0 comments: