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Antiriciclaggio: obblighi limitati per i Consigli dell'Ordine forense
L'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense ha messo a punto una nota interpretativa per illustrare l'effetto delle nuove prescrizioni in capo agli ordini professionali, introdotte con la terza direttiva Ue, recepita dal decreto legislativo n.231 /2007, anche alla luce del cosiddetto decreto correttivo (approvato dal Consiglio dei ministri del 18 settembre e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Secondo la nota, che propone una interpretazione sistematica dell'articolo 8 del dlgs 231/07, gli obblighi in capo agli Ordini devono modularsi quanto a intensità a seconda che l'Ordine professionale abbia scelto di proporsi "da filtro" tra gli iscritti e Uif. A seconda cioé, che l'Ordine si sia assunto la responsabilità di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e ritrasmetterle all'Uif.
Gli obblighi gravanti sugli Ordini forensi sono di natura più elastica.
Per l'Ufficio studi la normativa in vigore, pur chiamando in causa gli Ordini sui controlli, non conferisce loro alcun particolare potere ispettivo o di indagine. Non solo. La terza direttiva ha previsto un coinvolgimento degli Ordini piuttosto elastico, lasciando la scelta al legislatore nazionale che, in sede di recepimento, ha confermato la "flessibilità" della soluzione adottata in ambito comunitario, rimettendo a una fonte normativa secondaria l'individuazione degli Ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti.
Così, il decreto del ministro delle Finanze (27 febbraio 2009) ha operato la scelta subordinandola però al consenso dell'Ordine professionale considerato.
La flessibilità degli obblighi in capo agli Ordini.
"Con ciò si vuole segnalare che la misura del coinvolgimento degli ordini professionali può esser diversa e che dunque gli obblighi previsti dal dlgs 231 in capo agli ordini possono diversificarsi in correlazione con il grado di coinvolgimento" attuato dalle varie norme", spiega la nota che continua sottolineando che proprio la formulazione dell'articolo 8, lascia intendere che per gli Ordini forensi gli obblighi di controllo scattano nella più generale funzione disciplinare, laddove la norma stabilisce che "gli ordini promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi nell'ambito delle attribuzioni già previste dall'ordinamento". Questa interpretazione trova oggi un argomento forte nello stesso decreto correttivo, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, laddove questo ha precisato che l'obbligo di informazione all'Uif grava sugli ordini " nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali".
fonte ilsole24ore
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