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  • CASSAZIONE: Il risarcimento per le infiltrazioni d'acqua spetta solo a chi era proprietario all'epoca del danno

    Dal tetto condominiale l'acqua piovana s'insinua nelle pareti dell'appartamento e provoca un'infiltrazione. Ma attenzione: anche se il danno è patito dall'immobile, il risarcimento spetta solo alla persona che è proprietaria del bene al momento dell'evento lesivo. Lo ricorda la sentenza 15744/09 della Cassazione.
    Il diritto al ristoro del pregiudizio patito dall'immobile - spiegano gli “ermellini” - ha natura personale: nel caso in cui il bene sia alienato va esclusa l'automatica trasmissibilità di quella prerogativa al nuovo proprietario del cespite. Il diritto al risarcimento, insomma, non è un accessorio del diritto di proprietà: compete esclusivamente a chi sia titolare del bene al momento dell'evento lesivo e, dunque, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ad aprire la vicenda sottesa alla lite è la morte di un condomino, nel lontano 1989. Chi pagherà d'ora in poi le sue quote? La sorella che viveva con lui, pensa l'amministratore condominiale. E ottiene un decreto ingiuntivo contro l'anziana signora, che nel frattempo si è ritirata in una casa di riposo e poi muore durante il giudizio di opposizione. Nella causa subentra un'erede: oltre a contestare il debito, viene proposta una domanda riconvenzionale per ottenere dal condominio il risarcimento dei danni per le infiltrazioni dell'acqua che proviene dal tetto. L'opposizione è accolta in parte, ma l'erede è comunque condannata a pagare oltre 1.000 euro: decisione confermata in appello e oggi in Cassazione. Per tentare di evitare il pagamento delle quote condominiali arretrate l'erede pone una questione di legittimazione passiva in giudizio che però non trova ingresso. È confermata la valutazione del giudice del merito: era davvero la signora morta nella casa di riposo - come sosteneva l'amministratrice del condominio - la nuova proprietaria dell'immobile dopo la morte del fratello e questa sua qualità è stata correttamente desunta dalla proposizione della domanda risarcitoria. La richiesta non avrebbe avuto senso se l'anziana non fosse stata titolare del bene: in caso contrario l'originaria opponente al decreto ingiuntivo, e per lei la sua avente causa, non avrebbe avuto titolo di dolersi dei danni.
    fonte lastampa

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