-
CASSAZIONE: (LAVORO) a rimozione delle irregolarità riduzione della pena - D.Lgs. 81/2008
Con la sentenza n. 29545/09 la terza sezione penale della Corte di Cassazione, applicando il principio del favor rei, ha emanato la propria decisione tenendo conto, per la prima volta, del D.Lgs. n. 81 08 ed in particolare dell'attenuante contenuta nell'art. 303 dello stesso decreto.
Si rammenta a tal proposito che l'art. 303 prevede che per i reati previsti dal Testo Unico e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, la sanzione sia ridotta fino ad un terzo nel caso in cui il contravventore, entro il termine di cui all'art. 491 del c.p.p., si adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarità e delle eventuali conseguenze dannose derivate dal reato.
Nel caso di specie, fermo restando che il reato si è estinto per scadenza dei termini prescrizionali, il responsabile di una ditta individuale, che era stato condannato perché le impalcature non erano dotate dei parapetti e di un adeguato sistema elettrico, ricorreva alla Suprema Corte deducendo che l'adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche, a seguito di invito alla regolarizzazione, doveva essere considerato come attenuante che, erroneamente, non era invece stata riconosciuta nella sentenza impugnata. Interpretando estensivamente l'art. 303 del D.Lgs. 81/08, conseguentemente, applicando l'attenuante di cui al richiamato articolo anche per quelle irregolarità pregresse riscontrate prima dell'entrata in vigore della previsione del Decreto in parola, la Corte ha giudicato il ricorso non manifestatamene infondato e quindi ammissibile.
fonte www.blumatica.it
0 comments: