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Cassazione: lecito pubblicare sanzione disciplinare inflitta all’avvocato
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 20819/2009) ha stabilito che non ha diritto al risarcimento del danno il professionista che vede pubblicato su una rivista l'esito di un procedimento disciplinare a suo carico, dal momento che ci sono forme di pubblicità legale che permettono a chiunque di prendere visione dei provvedimenti adottati dall’Ordine. Nella sentenza gli Ermellini scrivono: “in particolare, con riferimento alla ‘…violazione del segreto …’ va rilevato che nell’impugnata sentenza si legge quanto segue: ‘..:Dal canto suo la convenuta appellata ha contestato la caratteristica di segretezza della notizia riguardante il professionista condannato a sanzione disciplinare indicando negli artt. 16 e 46 R.D.L. n. 1578/1933 e 51 e 64 R.D. n. 37/1934 le forme di pubblicità legale che consentono a coloro che intendono consultare gli albi professionali di conoscere i provvedimenti disciplinari presi a carico degli iscritti. La tesi alternativa proposta dalla convenuta appellata esclude in radice l’ipotizzabilità di una illegittima acquisizione di notizia segreta perché le modalità di apprendimento della notizia possono essere state, assolutamente lecite ed incombe a chi invoca il reato, quale fonte del risarcimento, di dimostrare l’esistenza anche in termini vaghi e senza indicazione dell’autore, ma pur sempre nel concreto verificarsi del crimine. Nell’ipotesi in esame manca totalmente anche il più piccolo indizio sull’appropriazione indebita della notizia la cui segretezza non può desumersi dalla segretezza delle udienze del Consiglio dell’Ordine posto che le decisioni anche non definitive hanno una pur limitata diffusione. Chiuso l’argomento segretezza …’. Da tale brano (…) appare palese che la Corte di merito ha recisamente negato la caratteristica di segretezza della notizia riguardante il professionista condannato a sanzione disciplinare; e che lo ha fatto sulla base di una motivazione del tutto adeguata (immune da vizi logici o da violazioni della normativa sopra citata)”.
fonte studiocataldi
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