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  • Giudice di Pace di Castellammare di Stabia: insidia stradale e risarcimento danni

    Dopo la sentenza della S.C. a sezioni unite n. 3677 del 16.02.2009, il Giudice ha operato una lettura costituzionalmente orientata degli articoli 139 Codice delle Assicurazioni (3° comma: L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto) e 2059 Codice Civile, riconoscendo comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute.
    In particolare, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, il Giudice ha ritenuto che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, conseguentemente, ha proceduto ad “adeguata personalizzazione” del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima.
    In buona sostanza il Giudice di Castellammare ha aderito all'orientamento della giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Sent.19.02.2009, n. 2334 e sentenza Corte d'Appello Perugia del 24.11.2008 conforme Tribunale di Torino, Sezione quarta civile, nella sentenza n. 7876 del 27/11/2008 e Tribunale di Novara, Sentenza 16 febbraio 2009, n.23), secondo cui: «In materia di risarcimento del danno non patrimoniale il giudice deve garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; il giudice, potendo ritenere che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, può procedere ad un’adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima». «É da ritenere, invero, dato certo ed inoppugnabile che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi devono venire in rilievo, al fine di garantire il risarcimento integrale, essendo stato ribadito che il giudice deve “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza"»
    fonte filodiritto

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