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Il pignoramento non può notificarsi agli eredi del defunto con le modalità dell’art. 477 c.p.c.
Il titolo esecutivo ottenuto contro il defunto a norma dell’art. 477 c.p.c. è efficace anche contro gli eredi, con il vincolo che la notifica del precetto debba necessariamente essere eseguita a non meno di dieci giorni da quella del titolo.
Quanto alle modalità della notifica il secondo comma dell’art. 477 prevede la possibilità che possa avvenire, se effettuata entro un anno dalla morte, agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.
Detta norma, precisa la Corte, ha tuttavia carattere eccezionale e non si presta ad interpretazioni estensive, ragion per cui la notifica con le modalità sopra indicate non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge o all’infuori dei casi espressamente previsti – ovvero per altro che non sia il titolo od il precetto – ragion per cui non può estendersi al pignoramento, che va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto e quindi ad ogni singolo coerede.
fonte miolegale dell’Avv. Gianluca Lanciano
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