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  • Sms: disturbo/molestia o violenza privata? Cassazione V^ Sez. Penale sentenza n. 31758/2009

    Con l'evolversi dei tempi anche le modalità di relazionarsi mutano.
    Ma anche se generati da pulsioni diverse (solidarietà, dispetto o possessività) l'irrompere nella privacy dell’individuo tramite strumenti tecnologicamente avanzati può comportare una sanzione penale perché si identifica, ai sensi e per gli effetti, nell’articolo 660 codice penale che testualmente cita “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”, se non peggio come il caso in questione.
    Articolo 610 c.p. Violenza privata
    “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.”
    Infatti, oltre che per molestie è configurabile, l'irrompere nella vita altrui con un sms, anche come violenza privata.
    Così hanno sentenziato i Giudici di Cassazione V^ Sez. Penale, sentenza n. 31758/2009, ravvisando nell'art. 610 c.p. la violazione della privacy e la configurazione del reato di "violenza privata".
    Il caso riguarda un uomo che, tramite sms telefonici di minacce, cercava di far desistere l’ex marito della sua compagna dai vari tentativi di riconciliazione nei confronti della ex consorte.
    La motivazione della Corte: "i messaggi inviati al marito adombrano chiaramente una condotta di violenza privata ai danni del marito di [...] e denotano la conferma solare della violenza morale attuata nei confronti della donna''.
    La Corte di Cassazione francese ha ritenuto che gli sms possono essere utilizzati come una prova in una causa di divorzio, ribaltando la decisione dei giudici di merito che avevano invece respinto la richiesta di una donna di annoverare i messaggini diretti al marito sul proprio cellulare come prova dell'adulterio. Precedentemente il Tribunale aveva respinto tale richiesta motivando che "La lettura degli sms all'insaputa del destinatario costituisce un attentato grave nei confronti dell'intimità della persona". Con questa sentenza si palesa la possibilità di derogare al diritto d'inviolabilità della corrispondenza valutando l'eventuale esibizione di messaggi tra coniugi e terzi a prescindere dal consenso degli interessati, sempre che siano stati acquisiti "senza violenza e senza frode".
    Purtroppo ogni atto e gesto crea una conseguenza anche penale infatti oltre al verificarsi di:
    - "molestia o disturbo alle persone" (art. 660 c.p.).
    Ricevere in maniera petulante telefonate e messaggi telefonici.
    - "Violenza privata" (art. 610 c.p.).
    Essere costretti a fare, tollerare od omettere qualche cosa,
    ci si aggiunge anche l'articolo 339 "Circostanze aggravanti".
    Le pene stabilite nei tre articoli precedenti lievitano se la violenza o la minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da gruppo di persone, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o mediante intimidazione derivante da "sette" o associazioni segrete, esistenti o fittizie. Se la minaccia o atto violento e' commessa da un numero superiore a cinque persone riunite, tramite l' uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, oppure da dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e', nei casi succitati dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni
    La legge del 23 Aprile 2009 n 38 introduce la possibilità di rivolgere al Questore, quale autorità di Pubblica Sicurezza, istanza di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta molesta.
    Queste norme sono applicabili nei casi di stalking.
    Per stalking s'intende l'insieme di comportamenti fastidiosi finalizzati allo sconvolgimento della vita della vittima così da costringerla a vivere prigioniera di se stessa.
    Con la ricezione di tale istanza, che deve essere compilata attentamente e documentata per dimostrarne la fondatezza, il Questore si attiva ad ammonire verbalmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto l'intervento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, considerando, nei suoi confronti, la possibilità di adottare eventuali provvedimenti restrittivi in ambito di armi e munizioni. Di tale azione "ammonitoria" viene stilato un verbale di cui viene rilasciata una copia al richiedente ed una all’ammonito.
    Se il soggetto ammonito non desiste dal suo comportamento, perpetrando ancora azione di stalking, la procedibilità del reato di “atti persecutori” diventa automaticamente d’ufficio e la pena prevista è sensibilmente più elevata.
    fonte diritto.it

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