Anzianità aziendale più ampia per i precari stabilizzati
Spiraglio per il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei precari pubblici stabilizzati. Ad aprirlo è il tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, che, con la sentenza n. 4148, depositata il 9 novembre, ha applicato direttamente le disposizioni contenute nella direttiva Ue 1999/70 (a cui fa riferimento la normativa italiana sul contratto a termine) e ha accolto la richiesta di una dipendente di un ente di ricerca che, ottenuta la stabilizzazione in contratto a tempo indeterminato del proprio contratto a termine, aveva chiesto il riconoscimento dell'anzianità pregressa.
Il riconoscimento dell'anzianità, nel caso deciso dal tribunale di Torino, era anche previsto nel contratto individuale di lavoro stipulato al momento dell'assunzione. Tanto che, in un primo momento, dopo la stabilizzazione, l'ente aveva attuato questa clausola e riconosciuto l'anzianità pregressa. Ma poi, ritenendo di aver contravvenuto le disposizioni normative e contrattuali, aveva riconosciuto l'anzianità di servizio solo dalla data della conversione del contratto a termine in contratto stabile. Ciò a seguito dell'interpretazione delle disposizioni sulla stabilizzazione dei contratti a termine nella Pa, fornita dal dipartimento della Funzione pubblica con la circolare 5/2008, in base alla quale l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della procedura di stabilizzazione, è priva di continuità rispetto al precedente rapporto di lavoro, «con la conseguenza che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell'anzianità di servizio».
Il giudice del lavoro ha però osservato che questa conclusione altro non è che la formale applicazione, alle assunzioni derivanti dalla stabilizzazione del rapporto di lavoro, della regola propria di tutte le nuove assunzioni. Quello che il tribunale è chiamato a decidere è, quindi, se sia possibile derogare a questa regola con una clausola del contratto individuale.
Secondo il tribunale di Torino non solo, nel caso esaminato, la deroga è ammissibile ma è addirittura doverosa, perché altrimenti si andrebbe contro il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, stabilito dalla clausola 4 dell'accordo quadro recepito con la direttiva Ue 1999/70 sul contratto a tempo determinato.
Questa clausola fissa il divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. In particolare, i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi, sia per i lavoratori a tempo determinato, sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Pertanto, conclude la sentenza, la diretta applicabilità di questa clausola impone di considerare del tutto legittima la previsione del contratto individuale di lavoro. Non solo. Il giudice arriva a precisare che, in virtù della diretta applicabilità della clausola dell'accordo quadro, anche se la previsione del contratto individuale non ci fosse o fosse in contrasto con il diritto interno, la lavoratrice avrebbe avuto comunque il diritto di chiedere il riconoscimento, al momento della stabilizzazione del rapporto di lavoro, dell'anzianità di servizio maturata per il pregresso periodo di lavoro a tempo determinato.
fonte http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2009/11/anzianita-aziendale-sentenza-tribunale.shtml?uuid=21385ddc-dc46-11de-9501-4df1dfd8dab7&DocRulesView=Libero
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