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  • Cassazione, è punibile il furto tra conviventi

    Cassazione, sen. n. 44047/2009
    Nell'ambito dei rapporti patrimoniali, la convivenza more uxorio non è sempre e comunque meccanicamente assimilabile al rapporto coniugale, mancando in essa i caratteri di certezza e di (tendenziale) stabilità propri del vincolo coniugale, essendo invece basata sull'affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile.
    Riguardo dunque ai reati contro il patrimonio, ad avviso della Corte costituzionale (sen n. 352/2000) correttamente l'art. 649 co. 1° c.p. collega l'esclusione della non punibilità a rapporti di parentela, affinità, adozione e coniugo, che sono agevolmente riscontrabili in sede anagrafica. Cosa che non sempre può avvenire nella convivenza more uxorio il cui accertamento, in punto di fatto, è rimesso alla dichiarazione degli stessi interessati. In altre parole, la ratio della mancata estensione della causa di non punibilità risiede in mere esigenze di certezza del diritto.
    Così la Cassazione nel ribaltare la decisione del tribunale di merito che aveva stabilito il non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 649 c.p., per il convivente di una donna che era stato accusato di averle sottratto degli assegni bancari.
    fonte http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Diritto/2009/11/23_11_furto_conviventi.shtml?uuid=48cf6306-d84d-11de-bef4-cdc18202a3e3&DocRulesView=Libero

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