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Cassazione: multe per eccesso di velocità da annullare se il calcolo è a occhio nudo
Calcolare ad occhio nudo la velocità di un’auto che sfreccia sotto il nostro naso è ancora impossibile per un uomo. E quindi devono essere annullate le multe per eccesso di velocità elevate da un vigile o un agente accertatore che ha misurato l’andatura di un auto attraverso la sua vista. È quanto ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Cassazione respingendo il ricorso del Viminale e del ministero della Difesa contro la decisione del giudice di pace di Piombino che aveva annullato una sanzione per eccesso di velocità nei confronti dell’automobilista Sergio B., multato da un carabiniere che “ad occhio” aveva calcolato a quanto correva la macchina. Multa cancellata perché la vista non basta, sostengono i giudici, poiché suggerisce sensazioni soggettive. Soltanto la tecnologia, chiariscono gli ermellini, garantisce dati e rilevazione inoppugnabili. L’uomo era stato sanzionato a luglio del 2004 quando un agente dei carabinieri dall’interno dell’auto di servizio aveva avuto l’impressione che Sergio B. stesse correndo troppo. Affermazione priva, secondo il Giudice di Pace, di qualunque riscontro oggettivo, assicurato solamente da uno strumento tecnico. Di conseguenza multa annullata e successivo ricorso in cassazione dei due ministeri per cercare di salvare l’”affidabilità” dell’occhio del loro carabiniere. Attendibilità comunque in sostanza salvata. Il guidatore infatti non ha potuto del tutto cantare vittoria. Se la multa per eccesso di velocità è diventata carta straccia, altre due ammende Sergio B. le ha dovuto pagare, eccome. Quando venne multato l’occhio del carabiniere vide che i fari della macchina dell’uomo erano spenti e che, per di più, l’imprudente conducente neanche indossava la cintura di sicurezza. Dettagli sui quali non si poteva sollevare alcun dubbio, come aveva stabilito il giudice di pace al temine del processo. Quindi multa confermata, almeno per quello che riguardava queste due infrazioni. Decisioni corretta quella del giudice di Piombino anche sotto questo aspetto secondo la Sezione Seconda Civile della Cassazione. Una luce spenta o accesa è un particolare che la vista di un essere umano coglie con assoluta certezza. La Suprema corte ha spiegato le sue conclusioni, sottolineando che la rilevazione della velocità è misurabile soltanto per mezzo di strumenti tecnici, gli unici congegni che possono garantire un riscontro oggettivo. L’occhio umano purtroppo è un organo che avverte impressioni soggettive, “di per sé inattendibili”.
fonte ilmessaggero
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