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  • DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 , n. 28

    Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)

    Capo I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante
    delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle
    controversie civili e commerciali;
    Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della
    mediazione in materia civile e commerciale;
    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
    adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
    deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
    riunione del 19 febbraio 2010;
    Sulla proposta del Ministro della giustizia;

    E m a n a
    il seguente decreto legislativo:

    Art. 1


    Definizioni

    1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
    a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un
    terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia
    nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
    controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
    risoluzione della stessa;
    b) mediatore: la persona o le persone fisiche che,
    individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo
    prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni
    vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
    c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito
    dello svolgimento della mediazione;
    d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo'
    svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente
    decreto;
    e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto
    del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente
    decreto, nonche', sino all'emanazione di tale decreto, il registro
    degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia
    23 luglio 2004, n. 222.


    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
    dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
    modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
    qui trascritti.
    Note alle premesse:
    - Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
    Costituzione:
    «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
    puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
    di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
    limitato e per oggetti definiti.».
    «Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
    dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
    Puo' inviare messaggi alle Camere.
    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
    prima riunione.
    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
    legge di iniziativa del Governo.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
    legge e i regolamenti.
    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
    Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
    dello Stato.
    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
    ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
    l'autorizzazione delle Camere.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
    supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
    stato di guerra deliberato dalle Camere.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Puo' concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica .».
    - Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 19
    giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
    la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
    processo civile.):
    «Art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione e
    di conciliazione delle controversie civili e commerciali).
    - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
    piu' decreti legislativi in materia di mediazione e di
    conciliazione in ambito civile e commerciale.
    2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel
    rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in
    conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma
    3, realizza il necessario coordinamento con le altre
    disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal
    comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
    giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini
    dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
    parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
    carattere finanziario, che sono resi entro il termine di
    trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
    i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
    Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
    antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
    successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata
    di sessanta giorni.
    3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
    Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
    direttivi:
    a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla
    conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti
    disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
    b) prevedere che la mediazione sia svolta da
    organismi professionali e indipendenti, stabilmente
    destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
    c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della
    normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle
    disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
    n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il
    Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per
    la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di
    conciliazione, di seguito denominato ''Registro'', vigilati
    dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle
    camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
    che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi
    dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad
    ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo
    Registro;
    d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel
    Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con
    decreto del Ministro della giustizia;
    e) prevedere la possibilita', per i consigli degli
    ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali,
    organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento,
    si avvalgono del personale degli stessi consigli;
    f) prevedere che gli organismi di conciliazione
    istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel
    Registro;
    g) prevedere, per le controversie in particolari
    materie, la facolta' di istituire organismi di
    conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
    h) prevedere che gli organismi di conciliazione di
    cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
    i) prevedere che gli organismi di conciliazione
    iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di
    mediazione anche attraverso procedure telematiche;
    l) per le controversie in particolari materie,
    prevedere la facolta' del conciliatore di avvalersi di
    esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti
    presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai
    decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma
    1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le
    consulenze e per le perizie giudiziali;
    m) prevedere che le indennita' spettanti ai
    conciliatori, da porre a carico delle parti, siano
    stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore
    per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
    le parti;
    n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il
    cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della
    possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione
    nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione;
    o) prevedere, a favore delle parti, forme di
    agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al
    contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti
    derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere
    dall'anno precedente l'introduzione della norma e
    successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico
    giustizia di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 settembre
    2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
    novembre 2008, n. 181;
    p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che
    chiude il processo corrisponda interamente al contenuto
    dell'accordo proposto in sede di procedimento di
    conciliazione, che il giudice possa escludere la
    ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha
    rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello
    stesso, condannandolo altresi', e nella stessa misura, al
    rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo
    quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di
    procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il
    vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di
    contributo unificato ai sensi dell' art. 9 del testo unico
    delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
    di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
    q) prevedere che il procedimento di conciliazione non
    possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
    r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico,
    un regime di incompatibilita' tale da garantire la
    neutralita', l'indipendenza e l'imparzialita' del
    conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
    s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia
    efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per
    l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per
    l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».
    - La direttiva 2008/52/CE e' pubblicata nella Gazzetta
    Ufficiale dell'Unione europea - serie L 136/3 del 24 maggio
    2008.
    Note all'art. 1:
    - Il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio
    2004, n. 222 reca: «Regolamento recante la determinazione
    dei criteri e delle modalita' di iscrizione nonche' di
    tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui
    all'art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.».

    Capo I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 2


    Controversie oggetto di mediazione

    1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di
    una controversia civile e commerciale vertente su diritti
    disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
    2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e
    paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le
    procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.


    Capo II

    DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

    Art. 3


    Disciplina applicabile e forma degli atti

    1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento
    dell'organismo scelto dalle parti.
    2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del
    procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche' modalita' di nomina
    del mediatore che ne assicurano l'imparzialita' e l'idoneita' al
    corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
    3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a
    formalita'.
    4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche
    previste dal regolamento dell'organismo.


    Capo II

    DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

    Art. 4


    Accesso alla mediazione

    1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui
    all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso
    un organismo. In caso di piu' domande relative alla stessa
    controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il
    quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo
    della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della
    comunicazione.
    2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le
    ragioni della pretesa.
    3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a
    informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del
    procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle
    agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
    altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento
    di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda
    giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per
    iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il
    contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento
    che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve
    essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il
    giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non
    provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della
    facolta' di chiedere la mediazione.


    Capo II

    DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

    Art. 5


    Condizione di procedibilita'
    e rapporti con il processo

    1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una
    controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
    successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
    affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla
    circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da
    diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
    pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto
    preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del
    presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal
    decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento
    istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle
    leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
    1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie
    ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e'
    condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
    L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
    decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
    udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma
    non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
    termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la
    mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle
    parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
    domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
    previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di
    cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
    modificazioni.
    2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai
    commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello,
    valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il
    comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla
    mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima
    dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale
    udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le
    parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza
    dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la
    mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle
    parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
    domanda di mediazione.
    3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la
    concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la
    trascrizione della domanda giudiziale.
    4. I commi 1 e 2 non si applicano:
    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino
    alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della
    provvisoria esecuzione;
    b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al
    mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura
    civile;
    c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
    provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di
    procedura civile;
    d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
    relativi all'esecuzione forzata;
    e) nei procedimenti in camera di consiglio;
    f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
    5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai
    commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo
    dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il
    tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione
    di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine
    di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e
    fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
    all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la
    successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di
    conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e'
    presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto
    nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo
    iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma
    1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al
    contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di
    un diverso organismo iscritto.
    6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di
    mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda
    giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce
    altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce
    la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine
    di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo
    11 presso la segreteria dell'organismo.


    Note all'art. 5:
    - Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 reca:
    «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato,
    sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i
    risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27,
    commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».
    - Si riporta il testo dell'art. 128-bis del decreto
    legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
    leggi in materia bancaria e creditizia.):
    «Art. 128-bis (Risoluzione delle controversie). - 1. I
    soggetti di cui all'art. 115 aderiscono a sistemi di
    risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
    clientela.
    2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca
    d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle
    procedure di risoluzione delle controversie e di
    composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
    assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
    rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure
    devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
    della soluzione delle controversie e l'effettivita' della
    tutela.
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
    pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque
    momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto
    dall'ordinamento.
    3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da
    parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1,
    indica al reclamante la possibilita' di adire i sistemi
    previsti ai sensi del presente articolo.».
    - Si riporta il testo degli articoli 37, 140 e 140-bis
    del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
    del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio
    2003, n. 229.):
    «Art. 37 (Azione inibitoria). - 1. Le associazioni
    rappresentative dei consumatori, di cui all'art. 137, le
    associazioni rappresentative dei professionisti e le camere
    di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono
    convenire in giudizio il professionista o l'associazione di
    professionisti che utilizzano, o che raccomandano
    l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere
    al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni
    di cui sia accertata l'abusivita' ai sensi del presente
    titolo.
    2. L'inibitoria puo' essere concessa, quando ricorrono
    giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e
    seguenti del codice di procedura civile.
    3. Il giudice puo' ordinare che il provvedimento sia
    pubblicato in uno o piu' giornali, di cui uno almeno a
    diffusione nazionale.
    4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle
    azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei
    consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
    dell'art. 140».
    «Art. 140 (Procedura). - 1. I soggetti di cui all'art.
    139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a
    tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli
    utenti richiedendo al tribunale:
    a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli
    interessi dei consumatori e degli utenti;
    b) di adottare le misure idonee a correggere o
    eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
    c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su
    uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale
    nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo'
    contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle
    violazioni accertate.
    2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche' i
    soggetti di cui all'art. 139, comma 2, possono attivare,
    prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
    dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
    agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2,
    comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
    nonche' agli altri organismi di composizione
    extragiudiziale per la composizione delle controversie in
    materia di consumo a norma dell'art. 141. La procedura e',
    in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
    3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto
    dalle parti e dal rappresentante dell'organismo di
    composizione extragiudiziale adito, e' depositato per
    l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo
    nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione.
    4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata
    la regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara
    esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione
    omologato costituisce titolo esecutivo.
    5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere
    proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla
    data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto
    da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
    con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento
    lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.
    6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del
    comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato
    chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo' attivare la
    procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun
    pregiudizio per l'azione giudiziale da avviarsi o gia'
    avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase
    esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata
    ai fini della cessazione della materia del contendere.
    7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di
    cui al comma 1 il giudice fissa un termine per
    l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda
    della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di
    inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516
    euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di
    ritardo rapportati alla gravita' del fatto. In caso di
    inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di
    conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il
    tribunale con procedimento in camera di consiglio
    affinche', accertato l'inadempimento, disponga il pagamento
    delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono
    versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
    riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
    finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita
    unita' previsionale di base dello stato di previsione del
    Ministero dello sviluppo economico, per finanziare
    iniziative a vantaggio dei consumatori.
    8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza,
    l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da
    669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.
    9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla
    continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
    procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo
    non precludono il diritto ad azioni individuali dei
    consumatori che siano danneggiati dalle medesime
    violazioni.
    10. Per le associazioni di cui all'art. 139 l'azione
    inibitoria prevista dall'art. 37 in materia di clausole
    vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si
    esercita ai sensi del presente articolo.
    11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice
    amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi
    dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
    12. Restano salve le procedure conciliative di
    competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle
    comunicazioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31
    luglio 1997, n. 249.».
    «Art. 140-bis (Azione di classe). - 1. I diritti
    individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui
    al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di
    classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal
    fine ciascun componente della classe, anche mediante
    associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo'
    agire per l'accertamento della responsabilita' e per la
    condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
    2. L'azione tutela:
    a) i diritti contrattuali di una pluralita' di
    consumatori e utenti che versano nei confronti di una
    stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti
    relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
    e 1342 del codice civile;
    b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali
    di un determinato prodotto nei confronti del relativo
    produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto
    contrattuale;
    c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio
    derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche
    commerciali scorrette o da comportamenti
    anticoncorrenziali.
    3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
    tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di
    classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta
    rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria
    individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto
    previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente,
    oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli
    elementi costitutivi del diritto fatto valere con la
    relativa documentazione probatoria, e' depositato in
    cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al
    comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai
    sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile
    decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro
    che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto
    di adesione.
    4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente
    sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa,
    ma per la Valle d'Aosta e' competente il tribunale di
    Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia
    Giulia e' competente il tribunale di Venezia, per le
    Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il
    tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e'
    competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la
    causa in composizione collegiale.
    5. La domanda si propone con atto di citazione
    notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso
    il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente
    al giudizio di ammissibilita'.
    6. All'esito della prima udienza il tribunale decide
    con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo'
    sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini
    del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a
    un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al
    giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata
    inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando
    sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
    non ravvisa l'identita' dei diritti individuali tutelabili
    ai sensi del comma 2, nonche' quando il proponente non
    appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della
    classe.
    7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e'
    reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine
    perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o
    notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello
    decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre
    quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo
    dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento
    davanti al tribunale.
    8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice
    regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di
    procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita' a
    cura e spese del soccombente.
    9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
    tribunale fissa termini e modalita' della piu' opportuna
    pubblicita', ai fini della tempestiva adesione degli
    appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
    condizione di procedibilita' della domanda. Con la stessa
    ordinanza il tribunale:
    a) definisce i caratteri dei diritti individuali
    oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai
    quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
    classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
    b) fissa un termine perentorio, non superiore a
    centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
    della pubblicita', entro il quale gli atti di adesione,
    anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria.
    Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della
    cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne
    cura ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la
    pubblicazione sul relativo sito internet.
    10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'art.
    105 del codice di procedura civile.
    11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il
    tribunale determina altresi' il corso della procedura
    assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa,
    efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
    con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
    tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare
    indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
    prove o argomenti; onera le parti della pubblicita'
    ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel
    modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione probatoria e
    disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni
    formalita' non essenziale al contraddittorio.
    12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia
    sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'art.
    1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro
    che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio
    omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In
    caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei
    confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica
    utilita', il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto
    in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle
    relative carte dei servizi eventualmente emanate. La
    sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla
    pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati
    durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e
    incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo
    la pubblicazione della sentenza.
    13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di
    cui all'art. 283 del codice di procedura civile, tiene
    altresi' conto dell'entita' complessiva della somma
    gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche'
    delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di
    accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre
    che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la
    somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
    resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.
    14. La sentenza che definisce il giudizio fa' stato
    anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione
    individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione
    collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
    per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa
    dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal
    giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto
    termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo
    stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente
    adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo,
    assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta
    giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
    15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le
    parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi
    hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono
    fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di
    chiusura anticipata del processo.».
    - Si riporta il testo dell'art. 667 del codice di
    procedura civile:
    «Art. 667 (Mutamento del rito). - Pronunciati i
    provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il
    giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa
    ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426.».
    - Si riporta il testo dell'art. 703 del codice di
    procedura civile:
    «Art. 703 (Domande di reintegrazione e di manutenzione
    nel possesso). - Le domande di reintegrazione e di
    manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al
    giudice competente a norma dell'art. 21.
    Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e
    seguenti, in quanto compatibili.
    L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda e'
    reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies.
    Se richiesto da una delle parti, entro il termine
    perentorio di sessanta giorni decorrente dalla
    comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo
    ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo
    comma, il giudice fissa dinanzi a se' l'udienza per la
    prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'art.
    669-novies, terzo comma.».


    Capo II

    DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

    Art. 6


    Durata

    1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a
    quattro mesi.
    2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito
    della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato
    dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il
    giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del
    quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non e' soggetto a
    sospensione feriale.


    Capo II

    DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

    Art. 7


    Effetti sulla ragionevole durata del processo

    1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio
    disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si
    computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n.
    89.


    Note all'art. 7:
    - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24 marzo
    2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di
    violazione del termine ragionevole del processo e modifica
    dell'art. 375 del codice di procedura civile.):
    «Art. 2 (Diritto all'equa riparazione). - 1. Chi ha
    subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto
    di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei
    diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata
    ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il
    profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui
    all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad
    una equa riparazione.
    2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la
    complessita' del caso e, in relazione alla stessa, il
    comportamento delle parti e del giudice del procedimento,
    nonche' quello di ogni altra autorita' chiamata a
    concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
    3. Il giudice determina la riparazione a norma
    dell'art. 2056 del codice civile, osservando le
    disposizioni seguenti:
    a) rileva solamente il danno riferibile al periodo
    eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
    b) il danno non patrimoniale e' riparato, oltre che
    con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso
    adeguate forme di pubblicita' della dichiarazione
    dell'avvenuta violazione.».


    Capo II

    DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

    Art. 8


    Procedimento

    1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il
    responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo
    incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della
    domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate
    all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione,
    anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono
    specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu'
    mediatori ausiliari.
    2. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede
    dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di
    procedura dell'organismo.
    3. Il mediatore si adopera affinche' le parti raggiungano un
    accordo amichevole di definizione della controversia.
    4. Quando non puo' procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo,
    il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti negli albi dei
    consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura
    dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e liquidazione
    dei compensi spettanti agli esperti.
    5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
    procedimento di mediazione il giudice puo' desumere argomenti di
    prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo
    comma, del codice di procedura civile.


    Note all'art. 8:
    - Si riporta il testo dell'art. 116 del codice di
    procedura civile:
    «Art. 116 (Valutazione delle prove). - Il giudice deve
    valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento,
    salvo che la legge disponga altrimenti.
    Il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle
    risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo
    seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le
    ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno
    delle parti stesse nel processo.».


    Capo II

    DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

    Art. 9


    Dovere di riservatezza

    1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio
    nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione
    e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni
    rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
    2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite
    nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte
    dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e'
    altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.


    Capo II

    DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

    Art. 10


    Inutilizzabilita' e segreto professionale

    1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del
    procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio
    avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o
    proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della
    parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul
    contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa
    prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio.
    2. Il mediatore non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto
    delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel
    procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne'
    davanti ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni
    dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le
    garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo
    103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.


    Note all'art. 10:
    - Si riporta il testo degli articoli 103 e 200 del
    codice di procedura penale:
    «Art. 103 (Garanzie di liberta' del difensore). - 1. Le
    ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori
    sono consentite solo:
    a) quando essi o altre persone che svolgono
    stabilmente attivita' nello stesso ufficio sono imputati,
    limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro
    attribuito;
    b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del
    reato o per ricercare cose o persone specificamente
    predeterminate.
    2. Presso i difensori e gli investigatori privati
    autorizzati e incaricati in relazione al procedimento,
    nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a
    sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della
    difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
    3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una
    perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore,
    l'autorita' giudiziaria a pena di nullita' avvisa il
    consiglio dell'ordine forense del luogo perche' il
    presidente o un consigliere da questo delegato possa
    assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne
    fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.
    4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri
    negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice
    ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
    ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione
    del giudice.
    5. Non e' consentita l'intercettazione relativa a
    conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli
    investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione
    al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari,
    ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
    6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo
    della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore
    in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo
    che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di
    ritenere che si tratti di corpo del reato.
    7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i
    risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,
    intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti
    in violazione delle disposizioni precedenti, non possono
    essere utilizzati.».
    «Art. 200 (Segreto professionale). - 1. Non possono
    essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
    ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi
    i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita'
    giudiziaria:
    a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti
    non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
    b) gli avvocati, gli investigatori privati
    autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
    c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le
    ostetriche e ogni altro esercente una professione
    sanitaria;
    d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali
    la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre
    determinata dal segreto professionale.
    2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la
    dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
    sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se
    risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
    3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si
    applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo
    professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle
    quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere
    fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia
    se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del
    reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere
    accertata solo attraverso l'identificazione della fonte
    della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
    la fonte delle sue informazioni.».


    Capo II

    DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

    Art. 11


    Conciliazione

    1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma
    processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
    Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una
    proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una
    proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta
    in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della
    proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze
    di cui all'articolo 13.
    2. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per
    iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed
    entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In
    mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
    Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere
    alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni
    acquisite nel corso del procedimento.
    3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se
    tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma
    processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal
    mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle
    parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se con l'accordo le
    parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti
    dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione
    dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere
    autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo
    raggiunto, anche a seguito della proposta, puo' prevedere il
    pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza
    degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
    4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo
    verbale con l'indicazione della proposta; il verbale e' sottoscritto
    dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della
    sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere.
    Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata
    partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
    5. Il processo verbale e' depositato presso la segreteria
    dell'organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo
    richiedono.


    Note all'art. 11:
    - Si riporta il testo dell'art. 2643 del codice civile:
    «Art. 2643 (Atti soggetti a trascrizione). - Si devono
    rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
    1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di
    beni immobili;
    2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o
    modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il
    diritto di superficie, i diritti del concedente e
    dell'enfiteuta;
    3) i contratti che costituiscono la comunione dei
    diritti menzionati nei numeri precedenti;
    4) i contratti che costituiscono o modificano
    servitu' prediali, il diritto di uso sopra beni immobili,
    il diritto di abitazione;
    5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti
    menzionati nei numeri precedenti;
    6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione
    forzata si trasferiscono la proprieta' di beni immobili o
    altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di
    vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili
    dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
    7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo
    enfiteutico;
    8) i contratti di locazione di beni immobili che
    hanno durata superiore a nove anni;
    9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione
    o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un
    termine maggiore di tre anni;
    10) i contratti di societa' e di associazione con i
    quali si conferisce il godimento di beni immobili o di
    altri diritti reali immobiliari, quando la durata della
    societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e'
    indeterminata;
    11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno
    l'effetto indicato dal numero precedente;
    12) i contratti di anticresi;
    13) le transazioni che hanno per oggetto controversie
    sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
    14) le sentenze che operano la costituzione, il
    trasferimento o la modificazione di uno dei diritti
    menzionati nei numeri precedenti.».


    Capo II

    DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

    Art. 12


    Efficacia esecutiva ed esecuzione

    1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e' contrario
    all'ordine pubblico o a norme imperative, e' omologato, su istanza di
    parte e previo accertamento anche della regolarita' formale, con
    decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede
    l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo
    2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
    del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del
    tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
    2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per
    l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per
    l'iscrizione di ipoteca giudiziale.


    Note all'art. 12:
    - Si riporta il testo dell'art. 2 della direttiva
    2008/52/CE (relativa a determinati aspetti della mediazione
    in materia civile e commerciale):
    «Art. 2 (Controversie transfrontaliere). - 1. Ai fini
    della presente direttiva per controversia transfrontaliera
    si intende una controversia in cui almeno una delle parti
    e' domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro
    diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in
    cui:
    a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione
    dopo il sorgere della controversia;
    b) il ricorso alla mediazione e' ordinato da un
    organo giurisdizionale;
    c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a
    norma del diritto nazionale;
    o
    d) ai fini dell'art. 5, un invito e' rivolto alle
    parti.
    2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e
    8 per controversia transfrontaliera si intende altresi' una
    controversia in cui un procedimento giudiziario o di
    arbitrato risultante da una mediazione tra le parti e'
    avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le
    parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla
    data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).
    3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio e'
    stabilito in conformita' degli articoli 59 e 60 del
    regolamento (CE) n. 44/2001.».


    Capo II

    DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

    Art. 13


    Spese processuali

    1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
    interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la
    ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha
    rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
    formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese
    sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
    nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
    un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato
    dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del
    codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma
    si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al
    mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8,
    comma 4.
    2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non
    corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se
    ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la
    ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per
    l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto
    all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare
    esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
    spese di cui al periodo precedente.
    3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si
    applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.


    Note all'art. 13:
    - Si riporta il testo degli articoli 92 e 96 del codice
    di procedura civile:
    «Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti.
    Compensazione delle spese). - Il giudice, nel pronunciare
    la condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere
    la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
    vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e puo',
    indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte
    al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per
    trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato
    all'altra parte.
    Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altre gravi
    ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella
    motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per
    intero, le spese tra le parti.».
    Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono
    compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente
    convenuto nel processo verbale di conciliazione.».
    «Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta che
    la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con
    mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra
    parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento
    dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
    Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per
    cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o
    trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
    giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione
    forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
    risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente,
    che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
    danni e' fatta a norma del comma precedente.
    In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
    dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi'
    condannare la parte soccombente al pagamento, a favore
    della controparte, di una somma equitativamente
    determinata.».


    Capo II

    DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

    Art. 14


    Obblighi del mediatore

    1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere
    diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli
    affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti
    alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di
    percepire compensi direttamente dalle parti.
    2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di:
    a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato,
    una dichiarazione di imparzialita' secondo le formule previste dal
    regolamento di procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni
    eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
    b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni
    di possibile pregiudizio all'imparzialita' nello svolgimento della
    mediazione;
    c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite
    dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
    d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa
    del responsabile dell'organismo.
    3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede
    alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua
    la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione
    e' svolta dal responsabile dell'organismo.


    Capo II

    DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

    Art. 15


    Mediazione nell'azione di classe

    1. Quando e' esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo
    140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
    settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione,
    intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto
    anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente
    consentito.


    Note all'art. 15:
    - Per il testo dell'art. 140-bis di cui al decreto
    legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vedi note all'art. 5.


    Capo III

    ORGANISMI DI MEDIAZIONE

    Art. 16


    Organismi di mediazione
    e registro. Elenco dei formatori

    1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed
    efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su
    istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di
    mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto.
    Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
    2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la
    sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di
    separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che
    richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e
    internazionali, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti
    agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro
    della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo,
    con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali
    decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei
    decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23
    luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla
    medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti
    dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto
    legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
    3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro,
    deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento
    di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva
    variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto
    stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche
    eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la
    sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei
    dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle
    indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti privati,
    proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini
    dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta
    l'idoneita' del regolamento.
    4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della
    giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli
    affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero
    dello sviluppo economico.
    5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito, con decreto
    ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto
    stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la
    cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento
    dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di
    formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data
    a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione
    di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di
    qualificazione professionale.
    6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei
    formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
    strumentali gia' esistenti, e disponibili a legislazione vigente,
    presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo
    economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza
    nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


    Note all'art. 16:
    - Per il decreto del Ministero della giustizia 23
    luglio 2004 n. 222 vedi note all'art. 1.
    Il decreto 23 luglio 2004, n. 223 reca: (Regolamento
    recante approvazione delle indennita' spettanti agli
    organismi di conciliazione a norma dell'art. 39 del D.Lgs.
    17 gennaio 2003, n. 5).
    - Si riporta il testo dell'art. 141 del citato decreto
    legislativo 6 settembre 2005, n. 206:
    «Art. 141 (Composizione extragiudiziale delle
    controversie). - 1. Nei rapporti tra consumatore e
    professionista, le parti possono avviare procedure di
    composizione extragiudiziale per la risoluzione delle
    controversie in materia di consumo, anche in via
    telematica.
    2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con
    il Ministro della giustizia, con decreto di natura non
    regolamentare, detta le disposizioni per la formazione
    dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale
    delle controversie in materia di consumo che si conformano
    ai principi della raccomandazione 98/257/CE della
    Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi
    applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
    extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e
    della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4
    aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi
    extragiudiziali che partecipano alla risoluzione
    extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
    Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
    Ministero della giustizia, comunica alla Commissione
    europea gli organismi di cui al predetto elenco ed
    assicura, altresi', gli ulteriori adempimenti connessi
    all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione
    europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una
    rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione
    extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
    3. In ogni caso, si considerano organi di composizione
    extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2
    quelli costituiti ai sensi dell'art. 2, comma 4, della
    legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio,
    industria, artigianato e agricoltura.
    4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei
    contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad
    organi che si conformano alle disposizioni di cui al
    presente articolo.
    5. Il consumatore non puo' essere privato in nessun
    caso del diritto di adire il giudice competente qualunque
    sia l'esito della procedura di composizione
    extragiudiziale.».


    Capo III

    ORGANISMI DI MEDIAZIONE

    Art. 17


    Risorse, regime tributario e indennita'

    1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge
    18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente
    articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalita'
    del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse
    affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero,
    ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge
    16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
    13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del
    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n.
    127.
    2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al
    procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da
    ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
    3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro
    il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta
    per la parte eccedente.
    4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono
    determinati:
    a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli
    organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di
    ripartizione tra le parti;
    b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita'
    proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
    c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non
    superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della
    mediazione;
    d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in
    cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi
    dell'articolo 5, comma 1.
    5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della
    domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e'
    dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni
    per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
    dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
    regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine
    la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita
    dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui
    sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore,
    nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo
    richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di
    quanto dichiarato.
    6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie
    attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti
    i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione. Dei
    risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione,
    con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennita'
    spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo
    dell'attivita' prestata a favore dei soggetti aventi diritto
    all'esonero.
    7. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre
    anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale
    di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
    operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
    8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei
    commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018
    milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante
    corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico
    giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del
    decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale
    fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
    9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
    monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si
    verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8,
    resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a
    garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla
    stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.


    Note all'art. 17:
    - Si riporta il testo dell'art. 60 della legge 18
    giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
    la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
    processo civile.):
    «Art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione e
    di conciliazione delle controversie civili e commerciali).
    - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
    piu' decreti legislativi in materia di mediazione e di
    conciliazione in ambito civile e commerciale.
    2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel
    rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in
    conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma
    3, realizza il necessario coordinamento con le altre
    disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal
    comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
    giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini
    dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
    parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
    carattere finanziario, che sono resi entro il termine di
    trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
    i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
    Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
    antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
    successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata
    di sessanta giorni.
    3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
    Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
    direttivi:
    a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla
    conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti
    disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
    b) prevedere che la mediazione sia svolta da
    organismi professionali e indipendenti, stabilmente
    destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
    c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della
    normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle
    disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
    n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il
    Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per
    la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di
    conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati
    dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle
    camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
    che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi
    dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad
    ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo
    Registro;
    d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel
    Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con
    decreto del Ministro della giustizia;
    e) prevedere la possibilita', per i consigli degli
    ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali,
    organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento,
    si avvalgono del personale degli stessi consigli;
    f) prevedere che gli organismi di conciliazione
    istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel
    Registro;
    g) prevedere, per le controversie in particolari
    materie, la facolta' di istituire organismi di
    conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
    h) prevedere che gli organismi di conciliazione di
    cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
    i) prevedere che gli organismi di conciliazione
    iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di
    mediazione anche attraverso procedure telematiche;
    l) per le controversie in particolari materie,
    prevedere la facolta' del conciliatore di avvalersi di
    esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti
    presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai
    decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma
    1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le
    consulenze e per le perizie giudiziali;
    m) prevedere che le indennita' spettanti ai
    conciliatori, da porre a carico delle parti, siano
    stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore
    per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
    le parti;
    n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il
    cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della
    possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione
    nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione;
    o) prevedere, a favore delle parti, forme di
    agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al
    contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti
    derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere
    dall'anno precedente l'introduzione della norma e
    successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico
    giustizia di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 settembre
    2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
    novembre 2008, n. 181;
    p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che
    chiude il processo corrisponda interamente al contenuto
    dell'accordo proposto in sede di procedimento di
    conciliazione, che il giudice possa escludere la
    ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha
    rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello
    stesso, condannandolo altresi', e nella stessa misura, al
    rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo
    quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di
    procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il
    vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di
    contributo unificato ai sensi dell'art. 9 del testo unico
    delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
    di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
    q) prevedere che il procedimento di conciliazione non
    possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
    r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico,
    un regime di incompatibilita' tale da garantire la
    neutralita', l'indipendenza e l'imparzialita' del
    conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
    s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia
    efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per
    l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per
    l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».
    - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto
    legge 16 settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti in
    materia di funzionalita' del sistema giudiziario)
    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
    2008, n. 181:
    «Art. 2 (Fondo unico giustizia).
    1 - 6 (Omissis);
    7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
    ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
    finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
    il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
    disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
    «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
    gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
    al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
    sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
    in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
    destinare mediante riassegnazione:
    a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
    dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
    soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
    solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
    cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23
    febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
    solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
    all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
    b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
    della giustizia per assicurare il funzionamento e il
    potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
    istituzionali;
    c) all'entrata del bilancio dello Stato.
    7-bis - 10 (Omissis).».
    - Si riporta il testo dell'art. 7, commi 3 e 4 del
    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
    luglio 2009, n 127 (Regolamento di attuazione dell'art. 61,
    comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
    con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonche'
    dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito,
    con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e
    successive modificazioni, in materia di Fondo unico di
    giustizia.):
    «Art. 7 (Destinazioni al Ministero dell'interno e al
    Ministero della giustizia).
    1-2 (Omissis);
    3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri di cui al comma 1 sono altresi' determinate le
    quote del Fondo unico giustizia da destinare al Ministero
    della giustizia ai sensi dell'art. 2, comma 7, lettera b),
    della legge n. 181 del 2008, per la conseguente immediata
    riassegnazione, da effettuarsi con decreto del Ministro
    dell'economia e delle finanze, al fondo da ripartire per le
    esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e
    servizi dell'amministrazione di cui all'art. 1, comma 1304,
    della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    4. Il Ministro della giustizia, con propri decreti da
    comunicare, anche con evidenze informatiche, al MEF tramite
    l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti
    Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, provvede
    alla ripartizione delle somme confluite nel fondo previsto
    dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra le unita'
    previsionali di base interessate del medesimo stato di
    previsione, secondo le utilizzazioni di cui all'art. 2,
    comma 7, lettera b), della legge n. 181 del 2008, con
    particolare riferimento al funzionamento e al potenziamento
    degli uffici giudiziari.
    5 - (Omissis).».
    - Si riporta il testo dell'art. 76, del decreto del
    Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
    unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
    materia di spese di giustizia. (Testo A):
    «Art. 76 (Condizioni per l'ammissione). - 1. Puo'
    essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito
    imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito,
    risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
    10.628,16.
    2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato
    convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e'
    costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
    periodo da ogni componente della famiglia, compreso
    l'istante.
    3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito,
    si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
    dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o
    che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
    ovvero ad imposta sostitutiva.
    4. Si tiene conto del solo reddito personale quando
    sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
    nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
    conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
    familiare con lui conviventi.
    4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza
    definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del
    codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
    del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
    limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80,
    e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
    per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
    dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
    l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
    articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si
    ritiene superiore ai limiti previsti.
    4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
    609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo'
    essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di
    reddito previsti dal presente decreto.».


    Capo III

    ORGANISMI DI MEDIAZIONE

    Art. 18


    Organismi presso i tribunali

    1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire
    organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale
    e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del
    tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro
    a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di
    cui all'articolo 16.


    Capo III

    ORGANISMI DI MEDIAZIONE

    Art. 19


    Organismi presso i consigli degli ordini professionali
    e presso le camere di commercio

    1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le
    materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del
    Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio
    personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'.
    2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai
    sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
    dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono
    iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri
    stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.


    Note all'art. 19:
    - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della legge
    29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
    commercio, industria, artigianato e agricoltura.):
    «Art. 2 (Compiti e funzioni).
    1-3 (Omissis);
    4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
    commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
    infrastrutture di interesse economico generale a livello
    locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
    partecipazione, secondo le norme del codice civile, con
    altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche
    associativi, ad enti, a consorzi e a societa'.
    5-9 (Omissis).».


    Capo IV

    DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
    E INFORMATIVA

    Art. 20


    Credito d'imposta

    1. Alle parti che corrispondono l'indennita' ai soggetti abilitati
    a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e'
    riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito
    d'imposta commisurato all'indennita' stessa, fino a concorrenza di
    euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e
    3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e'
    ridotto della meta'.
    2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della
    giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, e' determinato
    l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico
    giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del
    decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla
    copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del
    credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse
    nell'anno precedente. Con il medesimo decreto e' individuato il
    credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo
    di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate
    e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
    3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo
    del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato
    al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica,
    all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi
    importi a ciascuno comunicati.
    4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza,
    nella dichiarazione dei redditi ed e' utilizzabile a decorrere dalla
    data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in
    compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
    luglio 1997, n. 241, nonche', da parte delle persone fisiche non
    titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione
    delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da' luogo a
    rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
    imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini
    dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
    fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
    unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
    5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate
    derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede
    annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare
    delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilita'
    speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».


    Note all'art. 20:
    - Per il testo dell'art. 2, comma 7, del citato
    decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, vedi
    note all'art. 17.
    - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
    degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
    dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
    modernizzazione del sistema di gestione delle
    dichiarazioni.):
    «Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
    versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
    all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
    regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
    compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
    confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
    dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
    successivamente alla data di entrata in vigore del presente
    decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
    data di presentazione della dichiarazione successiva. La
    compensazione del credito annuale o relativo a periodi
    inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
    importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere
    effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
    a quello di presentazione della dichiarazione o
    dell'istanza da cui il credito emerge.
    2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
    i crediti e i debiti relativi:
    a) alle imposte sui redditi, alle relative
    addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
    versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 29
    settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo
    comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire
    il versamento presso la competente sezione di tesoreria
    provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
    compensazione;
    b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
    degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
    e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
    c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
    e dell'imposta sul valore aggiunto;
    d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
    lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    d-bis) (abrogato);
    e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
    posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
    da enti previdenziali, comprese le quote associative;
    f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
    dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
    prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
    cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
    imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
    n. 917;
    g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
    sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
    testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
    h) agli interessi previsti in caso di pagamento
    rateale ai sensi dell'art. 20;
    h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
    patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30
    settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
    Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
    28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
    dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
    h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
    Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
    tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
    con i Ministri competenti per settore;
    h-quater) al credito d'imposta spettante agli
    esercenti sale cinematografiche.
    2-bis (abrogato).».
    - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5
    del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
    1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
    sui redditi.):
    «Art. 61 [63, comma 4] (Interessi passivi). - 1. Gli
    interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono
    deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
    l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
    formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in
    quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi
    e proventi.
    2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
    sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
    alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
    del comma 1 dell'art. 15.».
    «Art. 109 [75 e 98] (Norme generali sui componenti del
    reddito d'impresa).
    1-4 (omissis);
    5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
    dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
    contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
    nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
    cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
    formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
    esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
    beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
    beni produttivi di proventi non computabili in quanto
    esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
    la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
    ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
    d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
    l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
    plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
    dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
    quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
    prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
    bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
    sono deducibili nella misura del 75 per cento.
    6-9 (omissis).».


    Capo IV

    DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
    E INFORMATIVA

    Art. 21


    Informazioni al pubblico

    1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento
    per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
    Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
    divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie,
    in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di
    mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.


    Note all'art. 21:
    - La legge 7 giugno 2000, n. 150 reca: «Disciplina
    delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
    pubbliche amministrazioni».


    Capo V

    ABROGAZIONI, COORDINAMENTI
    E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    Art. 22

    Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a
    scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
    1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21
    novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
    «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno
    2009, n. 69;».


    Note all'art. 22:
    - Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto
    legislativo 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal
    presente decreto legislativo (Attuazione della direttiva
    2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del
    sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
    attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
    nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
    esecuzione.):
    «Art. 10 (Destinatari). - 1. Le disposizioni contenute
    nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati
    negli articoli 11, 12, 13 e 14.
    2. Le disposizioni contenute nel presente decreto,
    fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e
    registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si
    applicano altresi':
    a) alle societa' di gestione accentrata di strumenti
    finanziari;
    b) alle societa' di gestione dei mercati
    regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che
    gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti
    finanziari e di fondi interbancari;
    c) alle societa' di gestione dei servizi di
    liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
    d) alle societa' di gestione dei sistemi di
    compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti
    finanziari;
    e) alle seguenti attivita', il cui esercizio resta
    subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni,
    iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva
    dichiarazione di inizio di attivita' specificamente
    richieste dalle norme a fianco di esse riportate:
    1) commercio, comprese l'esportazione e
    l'importazione, di oro per finalita' industriali o di
    investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione di
    cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
    2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese
    l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il
    quale e' prevista la licenza di cui all'art. 127 del TULPS;
    3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di
    imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli
    assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle
    camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    4) commercio di cose antiche di cui alla
    dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS;
    5) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per
    il quale e' prevista alla licenza prevista dall'art. 115
    del TULPS;
    f) alle succursali italiane dei soggetti indicati
    nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato
    estero;
    g) agli uffici della pubblica amministrazione.
    5-bis) mediazione, ai sensi dell'art. 60 della legge
    18 giugno 2009, n. 69.».


    Capo V

    ABROGAZIONI, COORDINAMENTI
    E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    Art. 23


    Abrogazioni

    1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17
    gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si
    intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente
    decreto.
    2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti
    obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati,
    nonche' le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione
    relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di
    procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono
    esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.


    Note all'art. 23:
    - Si riporta il testo dell'art. 409 del codice di
    procedura civile:
    «Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si
    osservano le disposizioni del presente capo nelle
    controversie relative a:
    1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
    non inerenti all'esercizio di una impresa;
    2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
    compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
    diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti
    agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
    agrarie;
    3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
    ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in
    una prestazione di opera continuativa e coordinata,
    prevalentemente personale, anche se non a carattere
    subordinato;
    4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
    che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita'
    economica;
    5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
    ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano
    devoluti dalla legge ad altro giudice.».


    Capo V

    ABROGAZIONI, COORDINAMENTI
    E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    Art. 24


    Disposizioni transitorie e finali

    1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano
    efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2010

    NAPOLITANO


    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri


    Alfano, Ministro della giustizia

    Visto, il Guardasigilli: Alfano

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