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Garante Privacy: il convivente ha diritto alla cartella clinica del defunto
Il Garante Privacy ha affermato il diritto del convivente ad ottenere copia delle cartelle cliniche e dei referti diagnostici del paziente defunto.
Il Garante ha rilevato che "il ricorrente è legittimato ad accedere ai dati personali relativi alla convivente defunta ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute, a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione"; rilevato infatti che il ricorrente, legato alla paziente defunta da un documentato rapporto di convivenza (riconosciuto peraltro anche dalla struttura in cui la medesima era ricoverata), ha esercitato tale diritto, come dallo stesso dichiarato, al fine di disporre delle informazioni necessarie ad intraprendere le azioni giudiziarie più opportune a lui consentite per la verifica di eventuali inadempienze nelle prestazioni sanitarie rese dalla resistente (sul punto cfr. anche Cass. civ. sez. III n. 8976/2005, nonché Cass. civ. sez. III n. 8828/2003 e Cass. civ. sez. III n. 23725/2008)".
Il Garante ha pertanto concluso che "non trova giustificazione, nel caso di specie, il rifiuto opposto da parte della resistente all'accesso in ragione dell'asserito diniego che sarebbe stato manifestato da un erede (diniego peraltro non documentato, né tantomeno giustificato nel corso del procedimento) e ritenuto di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali relativi alla convivente defunta del ricorrente e di dover ordinare all'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di consentire a quest'ultimo, nei limiti e secondo le modalità di cui al citato art. 10, l'accesso a tutti i dati personali relativi alla de cuius contenuti nella cartella clinica e in ogni altro documento concernente il ricovero, la degenza e il successivo decesso della stessa, entro il 30 ottobre 2009, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data".
fonte filodiritto
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