Nessun diverso trattamento può essere effettuato nei confronti dei cittadini degli Stati membri ai sensi dell'articolo 12 CE che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità in tutte le situazioni rientranti nel campo di applicazione ratione materiae del diritto comunitario. Tali situazioni, così come riportato nel testo del dispositivo preso in esame comprendono, in particolare, quelle rientranti nell’esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, quale conferita dall’art. 18 CE. Con la sentenza C-103/08 i giudici comunitari sono chiamati a dirimere ed esprimersi sul caso del Sig. Gottwald, cittadino comunitario di nazionalità tedesca, paraplegico totale con perdita di tutte le funzioni al di sotto della quarta vertebra e a causa di tali menomazioni titolare di una tessera di portatore di handicap rilasciata dalle competenti autorità in Germania. Il Sig. Gottwald nel mese di agosto del 2006 si trovava in vacanza in Austria alla guida del suo autoveicolo quando, in occasione di un controllo veniva accertato che il medesimo non aveva pagato il pedaggio autostradale poiché sprovvisto dello specifico tagliando da apporre al parabrezza dell'autoveicolo. Conseguentemente veniva comminata una sanzione pecuniaria di 200 euro che il Gottwald contestava alla competente autorità nei termini imposti dalla legge. Il ricorrente sostiene infatti di essere stato discriminato ai sensi degli articoli 12 e 18 CE nella parte in cui la legge Austriaca non preveda di concedere gli stessi diritti ai cittadini non residenti in Austria (ma comunitari) i quali, in presenza di un handicap possano avvalersi di determinati benefici che lo Stato austriaco prevede in favore dei propri cittadini residenti (secondo una costante giurisprudenza, indipendentemente dalla loro nazionalità e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, ai cittadini comunitari deve essere garantito il medesimo trattamento giuridico). Quanto sopra in linea di principio anche se il cittadino comunitario non ha avanzato alcuna domanda per l'ottenimento di tali benefici. Nel merito viene fatto riferimento alla normativa austriaca - L’art. 10, n. 1, della legge del 2002 recante disciplina dei pedaggi sulle strade federali (Bundesstraßen-Mautgesetz 2002, BGBl. I, 109/2002), nella versione applicabile ai fatti oggetto della causa principale, (pagamento della tassa di pedaggio correlata ad un dato periodo di utilizzo) mentre il successivo articolo 13, n.2 afferma che «Su richiesta delle persone portatrici di handicap, aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale in Austria … omissis ... è tenuto a rilasciare loro un contrassegno annuale gratuito per un veicolo della categoria sopra indicata). Da qui la sospensione del procedimento che l'autorità preposta attiva sottoponendo alla Corte la questione pregiudiziale sull'art. 12 CE: “se l’art. 12 CE debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una norma giuridica di uno Stato membro, la quale preveda che il rilascio gratuito di un contrassegno annuale per un veicolo ai fini della sua utilizzazione su strade nazionali a pedaggio sia limitato alle persone portatrici di un particolare handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale nel territorio di tale Stato” La Corte, nell'affermare la irricevibilità della questione pregiudiziale (che secondo le autorità austriache era estranea alla causa principale) ha ribadito fermamente i principi di cui agli articoli 12 (discriminazione a causa della nazionalità) e 18 (libera circolazione dei cittadini) CE evidenziando che l'articolo 12 dianzi richiamato non osta ad una normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, la quale riservi il rilascio a titolo gratuito di un contrassegno stradale annuale alle persone portatrici di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, includendovi anche quelle che si recano regolarmente in tale Stato per motivi di natura professionale o personale.
fonte
laprevidenza
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