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La mancata allegazione del contratto collettivo, in tema di contratti di diritto pubblico, non comporta la improcedibilità del ricorso.
La sentenza n. 23329 emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito un importante principio in materia di riparto di giurisdizione ed ha poi indicato un nuovo principio.
In materia di diritto pubblico, l'art 63 quarto comma del decreto legislativo n. 165/01 in materia di lavoro pubblico contrattualizzato, va interpretato nel senso che “per procedure concorsuali di assunzione si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, nonché i procedimenti concorsuali interni perché in tal caso si profila una oggettiva novazione dei rapporti di lavoro”. La competenza a decidere in tali situazioni, pertanto, è del giudice amministrativo.
Le procedure che invece riguardano “mere progressioni all'interno di ciascuna area professionale” sono devolute alla competenza del giudice ordinario.
Il secondo principio espresso dalle Sezioni Unite riguarda invece la procedibilità del ricorso cui non sia stato allegato il contratto collettivo.
L'art. 360 del decreto lgs. 40/06 prevede che unitamente al ricorso vadano depositati, a pena di improcedibilità, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.
Il mancato deposito di un contratto collettivo di diritto pubblico, secondo le Sezioni Unite, non comporta improcedibilità perché, come già stabilito in un caso di regolamento preventivo di giurisdizione, l'individuazione del giudice presuppone l'esame del contratto collettivo di diritto pubblico.
“Trattandosi di contratti di diritto pubblico, la cui formazione è peraltro soggetta ad un procedimento speciale ed alla verifica della Corte dei Conti, l'esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice è già realizzata mediante la pubblicazione del contratto stesso in Gazzetta Ufficiale.
La previsione della allegazione del contratto o accordo collettivo va pertanto riferita ai contratti collettivi di diritto comune, la cui conoscenza in giudizio era dapprima rimessa alla iniziativa delle parti oppure al potere officioso del giudice”.
Avv. Mariarosaria Baldascino.
fonte: www.cortedicassazione.it
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