La mediazione civile e commerciale
(fonte Ministero della Giustizia)
Lo schema di decreto legislativo sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti. Viene in tal modo esercitata la delega conferita al Governo dall’art. 60 della legge n. 69 del 2009 e viene anche attuata la direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008.
• Tipologie di mediazione
Si prevedono, dal punto di vista del contenuto, due tipologie di mediazione finalizzata alla conciliazione, quella facilitativa e quella aggiudicativa.
Nel primo caso il mediatore, quale soggetto professionale e terzo, aiuta le parti al raggiungimento di un accordo sul loro rapporto.
Nel secondo caso il mediatore, qualora l’accordo amichevole non venga raggiunto, propone comunque una risoluzione della controversia, che le parti restano libere di accettare o meno.
Qualora le parti non accettino la proposta, e venga instaurato il processo, se la decisione che conclude quest’ultimo corrisponderà alla proposta del mediatore, la parte che ha rifiutato la proposta, anche se vittoriosa, sopporterà le spese processuali oltre a quelle sostenute dalla controparte per la mediazione, e sarà condannata a una sanzione pecuniaria amministrativa di importo pari a quello del contributo unificato previsto per la causa.
Ciò per l’evidente ragione che questa parte ha causato un’inutile erogazione del servizio giustizia.
E’ questa, infatti, la palmare dimostrazione che l’atteggiamento da essa tenuto nel corso della mediazione è stato ispirato a scarsa serietà e che la giurisdizione è stata impegnata per un risultato che il procedimento di mediazione avrebbe permesso di raggiungere in tempi molto più rapidi e meno dispendiosi.
Inoltre, quand'anche il contenuto della decisione del processo non corrisponda interamente a quello della proposta conciliativa del mediatore, il giudice, enunciandone specificatamente le gravi ed eccezionali ragioni in motivazione, potrà porre a carico di una delle parti le spese della mediazione.
Può darsi infatti il caso in cui, pur non essendovi un’esatta corrispondenza tra proposta conciliativa e decisione finale del giudice, la differenza tra le due soluzioni sia assolutamente minimale, o addirittura sostanzialmente assente guardando al risultato economico complessivo dell’opzione conciliativa rifiutata.
• Rapporti con il processo: la mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice
Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo distingue tre tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice.
La mediazione, rispetto ad alcune materie, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo. Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale.
Lo schema seguito è quello già sperimentato nelle controversie di lavoro o nelle controversie agrarie, peraltro senza rilevanti successi per la carenza di adeguate professionalità cui il tentativo di conciliazione è stato affidato.
In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione e il giudice, qualora rilevi che la mediazione non è stata tentata o che non è decorso il termine massimo per il suo completamento, rinvia il processo per consentirne lo svolgimento.
In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.
La mediazione sollecitata dal giudice è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, e si affianca senza sostituirla alla mediazione giudiziale.
Quando il processo è stato avviato, in qualunque materia, il giudice potrà valutare se formulare l’invito alle parti a ricorrere agli organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni. Se le parti aderiscono all’invito del giudice, il processo verrà rinviato per il tempo strettamente necessario.
• Il procedimento di mediazione: la tutela della riservatezza
Il tempo massimo della mediazione è fissato in 4 mesi, trascorso il quale il processo può iniziare o proseguire.
Il procedimento di mediazione, non è soggetto ad alcuna formalità, ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse.
Tali informazioni non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse.
Quando il mediatore svolge sessioni separate con le singole parti, non potrà rivelare alcuna informazione, acquisita durante tali sessioni, all’altra parte.
La finalità della previsione, propria di tutte le esperienze comparate a livello internazionale, è finalizzata a consentire alle parti di svelare ogni dato utile al compromesso, senza timore che poi possa essere oggetto di un uso contro la parte medesima. I soggetti coinvolti si sentiranno così liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto dotato di professionalità per comporli.
• L’efficacia della mediazione
Dal punto di vista dell’efficacia esecutiva, qualora l’accordo venga raggiunto, dovrà essere omologato dal tribunale, che ne verificherà regolarità formale e rispetto dei principi di ordine pubblico. Il conseguente verbale sarà titolo per ogni tipo di esecuzione, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
• Gli organismi di mediazione
Il testo regola la figura istituzionale degli organismi di mediazione, generalizzando il sistema previsto dalla conciliazione societaria, con un Registro tenuto e vigilato dal Ministero della giustizia.
Per l’iscrizione dell’organismo sarà necessario depositare il regolamento, in cui prevedere, in ipotesi di modalità telematiche di mediazione, le garanzie di riservatezza che si assicurano alle parti e al procedimento.
Al regolamento dovranno allegarsi le tabelle delle indennità degli enti privati, mentre quelle degli enti pubblici sono stabilite con decreto.
Nei casi di parti cui spetta, nel processo, il gratuito patrocinio, l’organismo fornirà la prestazione gratuitamente.
Quanto agli enti coinvolti, i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi, da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale.
L’iscrizione a semplice domanda è subordinata comunque alla verifica, da parte del Ministero della giustizia, di alcuni requisiti minimi, che consentono all’organismo il materiale svolgimento dell’attività.
Si prevede poi la facoltà di istituire, previa autorizzazione, organismi di mediazione anche presso i consigli degli altri ordini professionali: ciò risponde all’esigenza di sviluppare organismi in grado di dare rapida soluzione alle controversie in determinate materie tecniche (ad es. in materia ingegneristica, informatica, contabile o simili).
Anche tali organismi, così come quelli istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, saranno iscritti a semplice domanda. La natura pubblicistica degli enti che istituiscono gli organismi offre infatti una garanzia di serietà ed efficienza. Anche in questo caso l’iscrizione a semplice domanda non priva l’amministrazione che detiene il registro del potere di verificare l`esistenza dei requisiti minimi, né dei poteri di vigilanza successivi.
• Agevolazioni fiscali
Sono infine previste agevolazioni fiscali. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 51.000 euro, e le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di Mercoledì 28 ottobre 2009, alle ore 09.00 a Palazzo Chigi, ha approvato il seguente
DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione dell’articolo 60 della legge n. 69 del 2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad
assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione
di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della
mediazione;
c) organismo: l’ente pubblico o privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione,
privo dell’autorità di imporre alle parti una soluzione della controversia;
d) registro: il registro degli organismi di conciliazione istituito con decreto del Ministro della
giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché, sino al’emanazione di tale
decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23
luglio 2004, n. 222.
Art. 2
(Controversie oggetto di mediazione )
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e
commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
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Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 3
(Disciplina applicabile e forma degli atti)
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi
dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e
l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento
dell’organismo.
Art. 4
(Accesso alla mediazione)
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata
mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa
controversia, la mediazione si volge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la
prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione
della comunicazione.
2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, l'avvocato è tenuto, nel primo
colloquio con l’assistito, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di
mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e
20. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, a pena di nullità del contratto
concluso con l’assistito. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e
deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la
mancata allegazione del documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Art. 5
(Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto
ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,
per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, nel primo atto difensivo tempestivamente depositato e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già
iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 6, comma 1. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37,
140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni, e dal titolo X del codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
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2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, il giudice,
valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può in
qualunque momento invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L’invito deve
essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale
udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il
giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1
e, quando la mediazione non è stata esperita, assegna contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti
urgenti e cautelari.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui
all’articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703,
terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto
ovvero lo statuto della società prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il
tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, il
giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di
mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6,
comma 1. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dal contratto o dallo statuto,
se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il
rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare,
successivamente al contratto o allo statuto, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla
prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di
mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la
domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal
deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.
7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri, in
quanto compatibili.
Art. 6
(Durata)
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
2. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza
di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa nelle ipotesi di cui all’articolo 5.
Art. 7
(Effetti sulla ragionevole durata del processo)
1. Il periodo di cui all’articolo 6 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89.
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Art. 8
(Procedimento)
1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo
designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito
della domanda, dandone immediata comunicazione all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad
assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono
specifiche competenze tecniche, l’organismo nomina uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione
della controversia.
4. Ove non possa procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di
esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura
dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli
esperti.
Art. 9
(Dovere di riservatezza)
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo è tenuto all’obbligo di
riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento
di mediazione.
2. Rispetto alle dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì
tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 10
(Inutilizzabilità e segreto professionale)
1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso
del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo
oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle
stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni
conosciute nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad
altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura
penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del
codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 11
(Conciliazione)
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è
allegato il testo dell’accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l’accordo non è
raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle
possibili conseguenze di cui all’articolo 13. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta,
può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli
obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al
mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In
mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
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3. Se tutte le parti aderiscono alla proposta, si forma processo verbale che deve essere
sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle
parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della
proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore,
il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di
sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una
delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia
alle parti che lo richiedono.
Art. 12
(Efficacia esecutiva ed esecuzione)
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme
imperative, è omologato, previo accertamento della regolarità formale, con decreto del
presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie
transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui
circondario l’accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 13
(Spese processuali)
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della
proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la
proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al
rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al
pagamento, in favore del Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, di
un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma
l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il
compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto
della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e
per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti
agli arbitri.
Art. 14
(Obblighi del mediatore)
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi,
direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti
alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente
dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
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a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialità
secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori
impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio
all’imparzialità nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle
norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile
dell’organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del
mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la
mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo.
Art. 15
(Mediazione nell’azione di classe)
1. Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la
conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei
confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
Capo III
ORGANISMI DI CONCILIAZIONE
Art. 16
(Organismi di conciliazione e registro. Albo dei formatori)
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a
costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di
mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere
iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione
degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che
richiedono specifiche competenze anche internazionali, nonché la determinazione delle
indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della
Giustizia, aventi natura non regolamentare. Sino all’emanazione di tali decreti si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222
e n. 223.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero
della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali
variazioni. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto,
le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da assicurare la
sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono
essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati,
proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17.
4. L’istituzione e la tenuta del registro avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali già esistenti presso il Ministero della giustizia.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale avente natura non
regolamentare, l’albo dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per
l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento
dell’attività di formazione. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la
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partecipazione all’attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore
requisito di qualificazione professionale.
Art. 17
(Regime fiscale. Indennità)
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.
3. Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici e il criterio
di calcolo;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da
enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento,
nell’ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di
procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, le parti in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio
2002, n. 115, sono esonerate dal pagamento dell’indennità spettante al mediatore. A tal fine la
parte è tenuta a depositare presso l’organismo di conciliazione apposita dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore.
5. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
Art. 18
(Organismi presso i tribunali)
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale,
avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente
del tribunale. Gli organismi di conciliazione presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice
domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.
Art. 19
(Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio)
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro
competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi
di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai
decreti di cui all’articolo 16.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA
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Art. 20
(Credito d’imposta)
Ipotesi a)
1. Alle parti che richiedono la mediazione è attribuito un credito d’imposta in misura
corrispondente all’indennità versata ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di
mediazione presso gli organismi di conciliazione di cui all’articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69, per un importo non superiore ad euro cinquecento.
[2. L’invarianza del gettito è assicurata attraverso gli introiti derivanti al Ministero della
giustizia dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008,
n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.]
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia, sono determinati l’ammontare del credito, le condizioni ed i criteri per la sua
concessione, nonché le modalità dei controlli.
Ipotesi b) (Deducibilità fiscale)
1. All’articolo 10, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente: “l-quinquies)
dal primo gennaio 2010, le indennità, per un importo non superiore ad euro cinquecento,
corrisposte ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi di
conciliazione di cui all’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Art. 21
(Informazioni al pubblico)
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la
divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet,
di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
CAPO V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22
(Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo)
1. All’articolo 10, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il
numero 5) è aggiunto il seguente: “6) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69;”.
Art. 23
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii
operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente
decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e
mediazione, comunque denominati.
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Art. 24
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla
stessa data.
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