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  • PRIVACY – AMMINISTRATORI DI SISTEMA NUOVI OBBLIGHI PROROGATI AL 15 DICEMBRE 2009


    Ricordiamo che il 15 dicembre è il termine entro il quale i titolari del trattamento che si avvalgono di amministratori di sistema per gestire i propri sistemi di elaborazione e banche dati devono adeguarsi alle misure tecniche e organizzative previste dal Provvedimento del Garante dello scorso 28 novembre, integrate dal Provvedimento del 26 giugno 2009.

    In sintesi tali misure possono essere così riepilogate:

    Valutazione delle caratteristiche soggettive


    L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite solo nel quadro di una designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, il titolare e il responsabile devono attenersi comunque a criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi dell'art. 29.

    Designazioni individuali

    La designazione quale amministratore di sistema deve essere individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.

    Elenco degli amministratori di sistema

    Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere annotati comunque in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante.

    Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, i titolari pubblici e privati sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. Ciò, avvalendosi dell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al titolare, oppure tramite il disciplinare tecnico di cui al provvedimento del Garante n. 13 del 1° marzo 2007 (in G.U. 10 marzo 2007, n. 58) o, in alternativa, mediante altri strumenti di comunicazione interna (ad es., intranet aziendale, ordini di servizio a circolazione interna o bollettini). Ciò, salvi i casi in cui tali forme di pubblicità o di conoscibilità siano incompatibili con diverse previsioni dell'ordinamento che disciplinino uno specifico settore.

    Servizi in outsourcing

    Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile del trattamento devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.

    Verifica delle attività

    L'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari o dei responsabili del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.

    Registrazione degli accessi

    Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi con un massimo di 30 mesi.

    Sanzioni

    In base alle nuove sanzioni introdotte dal D.L. n.207/08, la violazione amministrativa derivante dall'inosservanza dei provvedimenti di prescrizione delle misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente all'art.154, co.1, lett.c) e d) del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy) prevede la sanzione consistente nel pagamento di una somma da €30.000 a €180.000. Nei casi di violazioni di minore gravità, l'art.164-bis del D.Lgs. n.196/03, avuto riguardo anche alla natura economica e sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi delle sanzioni sono applicati in misura pari a 2/5 (pertanto, nel caso in esame da €12.000 a €72.000).

    fonte http://www.ascomfe.it

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