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  • Cassazione: più difficile stabilire chi è pusher

    D’ora in avanti sarà più difficile stabilire se chi ha con sé della droga sia o meno uno spacciatore: questo, almeno, è quello che si legge fra le righe di una sentenza della corte di Cassazione, che sottolinea come per “inchiodare” qualcuno trovato in possesso di droga non basti che la persona abbia con sé una quantità di sostanza che supera i limiti massimi indicati dal ministero della Salute. E’ questo il senso della sentenza e delle sue motivazioni su un caso di detenzione di droga, il cui protagonista era stato condannato alla Spezia e poi in sede di Appello a Genova.
    Secondo quanto scrivono i supremi giudici, nella sentenza 45916 della IV sezione Penale, «perché possa affermarsi la penale responsabilità per l’illecita detenzione» di sostanza stupefacente è necessario «che il giudice prenda in considerazione, oltre al superamento del dato ponderale (cioè la quantità, ndr), le modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento e l’eventualmente frazionato, le altre circostanze dell’azione che possano essere ritenute significative della destinazione a uso non esclusivamente personale».
    La Cassazione però, ha annullato con rinvio la sentenza ritenendo non sufficiente la motivazione. Spiegano i Supremi giudici, nella sentenza n.45916 della Quarta Sezione Penale, che la norma «non prevede una presunzione assoluta di detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente che superi i limiti quantitativi indicati dalla norma». La valutazione deve tenere conto, appunto, anche del superamento del limite del quantitativo minimo di principio attivo contenuto nella sostanza e il peso lordo complessivo della dose,«ma quando il dato ponderale non sia tale da giustificare inequivocabilmente la destinazione per uso terzi - spiegano nella sentenza - occorre considerare anche la modalità di presentazione, il peso lordo complessivo, il confezionamento eventualmente frazionato e le altre circostanze d’azione che possano essere ritenute significative della destinazione ad uso non esclusivamente personale».
    In questo modo, la IV sezione penale ha accolto il ricorso di un 40enne ligure, condannato sia dal Tribunale di La Spezia sia dalla corte d’Appello di Genova per essere stato trovato in possesso di 54,6 grammi di cocaina: nel giugno del 2008, desumendo che «il solo superamento del quantitativo di principio attivo previsto dal decreto del ministero della salute comportasse la punibilità della condotta indipendentemente dall’accertamento della destinazione ad uso personale della sostanza sequestrata».
    Contro la condanna, la difesa dell’uomo ha fatto ricorso in Cassazione, facendo notare che la destinazione «a uso di terzi» della sostanza sequestrata non poteva essere desunta dal solo superamento dei limiti indicati nel decreto ministeriale: come detto, la Cassazione ha ritenuto «fondato» il ricorso e, disponendo un altro esame presso la corte d’Appello di Genova, ha elencato le cinque operazioni che un giudice deve fare prima di definire «spacciatore» qualcuno trovato in possesso di droga.

    fonte http://ilsecoloxix.ilsole24ore.com/p/genova/2009/12/01/AMrXxEAD-cassazione_stabilire_difficile.shtml

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