Rassegna di normativa, dottrina, giurisprudenza

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  • Concorso, per esami, a 350 posti di magistrato ordinario, scadenza 28/1/2010

    indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 2009

    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
    Visto….. il regolamento per il concorso in magistratura, approvato
    con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
    Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento
    giudiziario, e successive modifiche;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
    n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei
    concorsi per le carriere statali e successive modifiche;
    Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
    degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
    Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
    modifiche;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
    n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle
    disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche,
    concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del
    Consiglio Superiore della Magistratura;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
    1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di
    attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
    servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e
    successive modifiche;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione
    dall’imposta di bollo per le domande di concorso presso le
    amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
    Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e
    censimento degli italiani all’estero;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
    dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
    l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
    portatrici di handicap;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
    febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull’accesso dei
    cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
    presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
    n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento
    sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
    modalita’ di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
    materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
    regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
    disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
    strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1,
    della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
    il Codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente sospensione
    anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
    volontari di truppa in ferma prefissata, nonche’ delega al Governo
    per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
    Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente
    la nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive
    modifiche;
    Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle
    norme sull’ordinamento giudiziario;
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
    sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, nonche’ in
    materia di processo civile;
    Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in
    data 7 maggio 2008;

    Decreta:

    Art. 1

    Posti messi a concorso

    E’ indetto un concorso, per esami, a 350 posti di magistrato
    ordinario.

    Art. 2

    Requisiti per l’ammissione al concorso

    Per essere ammesso al concorso e’ necessario che l’aspirante:
    a. sia cittadino italiano;
    b. abbia l’esercizio dei diritti civili;
    c. sia di condotta incensurabile;
    d. sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
    e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
    al quale sia stato eventualmente chiamato;
    f. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel
    concorso per esami alla data di scadenza del termine per la
    presentazione della domanda;
    g. rientri, senza possibilita’ di cumulare le anzianita’ di
    servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
    seguenti categorie:
    1) magistrati amministrativi e contabili;
    2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
    disciplinari;
    3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o
    appartenenti ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente
    Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con
    almeno cinque anni di anzianita’ nella qualifica, che hanno
    costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
    era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
    conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
    un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che
    non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente
    di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in
    giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla
    ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti
    pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno
    costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale
    era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
    conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di
    un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con
    almeno cinque anni di anzianita’ nella qualifica o, comunque, nelle
    predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    6) avvocati iscritti all’albo che non sono incorsi in
    sanzioni disciplinari;
    7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato
    onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice
    procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni
    senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
    sanzioni disciplinari;
    8) laureati in possesso del diploma di laurea in
    giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
    al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
    quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di
    specializzazione per le professioni legali previste dall’art. 16 del
    decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
    9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,
    al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
    quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno
    conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
    10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
    a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
    anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito
    il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al
    termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni
    presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
    11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
    a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
    anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente
    all’anno accademico 1998 – 1999;
    h. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi
    vigenti.
    Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di
    trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
    decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale
    - «Concorsi ed esami».

    Art. 3

    Domanda di ammissione,
    termine per la presentazione e modalita’

    La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata o
    spedita entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di
    pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica – 4ª serie speciale – «Concorsi ed esami».
    La domanda telematica di partecipazione al concorso deve essere
    redatta compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet
    del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, alla voce
    Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.
    La procedura di compilazione ed invio telematico deve essere
    completata entro il termine di scadenza del bando.
    Il modulo e’ disponibile dal giorno di pubblicazione del presente
    bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello
    stesso.
    Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non
    permettera’ piu’ l’accesso e l’invio del modulo.
    Dopo aver completato la procedura di inserimento dei dati ed
    inviato il modulo, il sistema informatico notifica l’avvenuta
    ricezione della domanda di partecipazione, fornendo un file
    («ricevuta in formato pdf») che contiene il codice identificativo,
    comprensivo del codice a barre, attribuito dal sistema; tale file
    deve essere stampato e conservato a cura del candidato, nonche’
    esibito per la partecipazione alle prove scritte.
    Il candidato deve stampare la domanda (contenuta nel file
    «domanda in formato pdf»), firmarla e recarsi entro il termine di
    scadenza del bando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
    nel cui circondario e’ residente, per la validazione a cura del
    funzionario preposto; in alternativa, puo’, entro lo stesso termine,
    spedire la domanda, debitamente firmata, a mezzo raccomandata con
    avviso di ricevimento alla Procura suddetta.
    Le domande presentate per la validazione o spedite non devono
    riportare cancellazioni e/o modifiche rispetto a quanto inserito
    telematicamente.
    Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
    domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel
    comma precedente.
    I candidati residenti all’estero possono presentare o spedire la
    domanda all’autorita’ consolare competente o alla Procura della
    Repubblica di Roma; i candidati aventi temporaneamente dimora fuori
    del territorio dello Stato, possono presentare o spedire la domanda
    alla Procura di residenza.
    Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
    ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto
    dall’ufficio postale accettante.
    Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
    1. il proprio cognome e nome;
    2. la data e il luogo di nascita;
    3. il codice fiscale;
    4. di essere cittadini italiani;
    5. di avere l’esercizio dei diritti civili;
    6. di essere di condotta incensurabile;
    7. di non aver riportato condanne penali e di non avere in
    corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di
    misure di sicurezza o di prevenzione;
    8. di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
    casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
    Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
    9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
    preliminari;
    10. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico
    attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso
    una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
    rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
    impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso e’
    stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
    da invalidita’ non sanabile;
    11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio
    di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
    12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui
    aspirano;
    13. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
    l’esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,
    n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in
    caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione al proprio
    handicap, nonche’ l’eventuale necessita’ di tempi aggiuntivi. Tali
    richieste sono da documentare allegando alla domanda di
    partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente
    struttura sanitaria;
    14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,
    c.a.p.);
    15. i numeri telefonici di reperibilita’;
    16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
    relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza
    (indicando, altresi’, fax ed e.mail, se disponibili). In assenza di
    tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di
    residenza;
    17. l’Universita’ presso la quale e’ stata conseguita la laurea
    in giurisprudenza e la data del conseguimento;
    18.l’eventuale precedente prima laurea, l’Universita’ dove e’
    stata conseguita e la data del conseguimento;
    19. la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, lettera g,
    numeri 1 – 11;
    20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
    orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese,
    spagnolo e tedesco.
    In calce alla domanda l’aspirante deve apporre la propria firma
    per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
    mendaci ai sensi della normativa vigente.
    Alla domanda devono essere allegate le fotocopie di un documento
    di riconoscimento e del codice fiscale nonche’ una fotografia formato
    tessera.
    Il fac-simile del modello di domanda e’ allegato al presente
    decreto.
    Ogni cambiamento di indirizzo e/o di recapito deve essere
    comunicato per posta al Ministero della Giustizia – Dipartimento
    dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi -
    Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III Concorsi, via Arenula
    n. 70 – 00186 Roma, ovvero anche solo via fax (06/68897783).
    L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita’ in caso di
    mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni ovvero nel
    caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato
    a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o
    tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
    domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici non
    imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

    Art. 4

    Cause di esclusione dal concorso

    Non sono ammessi al concorso:
    a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui
    all’art. 2 del presente decreto;
    b) coloro le cui domande di partecipazione sono state
    presentate o spedite oltre il termine di scadenza del bando;
    c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la
    presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre
    concorsi per l’ammissione in magistratura. L’espulsione del candidato
    dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad
    inidoneita’. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneita’
    l’annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa
    abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte
    copiato da quello di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che
    l’elaborato sia stato reso riconoscibile;
    d) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino,
    secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di
    condotta incensurabile.
    Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
    dell’aspirante si considerano non presentate.
    Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato,
    puo’ escludere da uno o piu’ concorsi successivi chi, durante lo
    svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
    comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare
    informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che
    comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
    L’ammissione al concorso per ciascun candidato e’ deliberata dal
    Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione
    dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione in
    magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di
    concorso.

    Art. 5

    Prove concorsuali

    L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
    La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati
    teorici vertenti su:
    a. diritto civile;
    b. diritto penale;
    c. diritto amministrativo.
    Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno
    a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
    La prova orale verte su:
    a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
    b. procedura civile;
    c. diritto penale;
    d. procedura penale;
    e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
    f. diritto commerciale e fallimentare;
    g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
    h. diritto comunitario;
    i. diritto internazionale pubblico e privato;
    l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento
    giudiziario;
    m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:
    inglese, francese, spagnolo e tedesco.
    Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8
    del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
    dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

    Art. 6

    Commissione esaminatrice

    La commissione di esame e’ nominata con decreto del Ministro
    della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della
    Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova
    scritta, ed e’ composta da un magistrato il quale abbia conseguito la
    sesta valutazione di professionalita’, che la presiede, da venti
    magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di
    professionalita’, da cinque professori universitari di ruolo titolari
    di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da tre avvocati
    iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
    superiori.
    Non possono essere nominati componenti della commissione di
    concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che
    nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e
    modo, attivita’ di docenza nelle scuole di preparazione al concorso
    per magistrato ordinario.
    Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei
    componenti della commissione, il Consiglio Superiore della
    Magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il
    loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati
    coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi
    tre concorsi.
    Il presidente della commissione e gli altri componenti possono
    essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non piu’ di due
    anni ed i professori universitari a riposo da non piu’ di cinque anni
    che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei
    requisiti per la nomina.
    Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del
    Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione
    degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione
    esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
    ammessi alla prova orale.
    Le attivita’ di segreteria della commissione e delle
    sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area
    C, in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono coordinate
    dal titolare dell’Ufficio competente per il concorso.

    Art. 7

    Diario delle prove scritte

    Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario
    contenente la disciplina delle prove scritte che sara’ pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale -
    «Concorsi ed esami», del 16 aprile 2010 e sul sito del Ministero
    della Giustizia http://www.giustizia.it
    Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della
    Giustizia verra’ data notizia di eventuali differimenti e/o
    prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame.
    Tale pubblicazione avra’ valore di notifica a tutti gli effetti.
    I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi,
    senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore
    stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo
    svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di
    riconoscimento e del codice identificativo.

    Art. 8

    Candidati ammessi alle prove orali
    e candidati dichiarati idonei

    Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
    di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
    Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova orale
    e’ data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in
    ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in
    cui devono sostenere detta prova.
    Conseguono l’idoneita’ i candidati che ottengono non meno di 6/10
    in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di
    sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e
    comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a
    108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

    Art. 9

    Termini per la produzione dei titoli di preferenza

    I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono
    essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
    I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni
    sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
    della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla
    fotocopia di un documento di identita’, devono essere presentate, a
    pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, al Ministero della
    Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
    personale e dei servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio
    III Concorsi – via Arenula n. 70 – 00186 Roma, entro il giorno in cui
    si sostiene la prova orale.

    Art. 10

    Titoli di preferenza a parita’ di merito
    ed a parita’ di merito e titoli

    Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
    Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parita’
    di merito, sono preferiti:
    1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    5. gli orfani di guerra;
    6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    8. i feriti in combattimento;
    9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
    speciale di merito di guerra, nonche’ i capi di famiglia numerosa;
    10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
    combattenti;
    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
    settore pubblico e privato;
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
    guerra;
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
    nel settore pubblico o privato;
    16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
    combattenti;
    17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
    titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione della Giustizia;
    18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
    figli a carico;
    19. gli invalidi e i mutilati civili;
    20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza
    demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita’ di merito e di titoli, la preferenza e’ determinata:
    a. dal numero dei figli a carico;
    b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
    pubbliche, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;
    c. dalla minore eta’.

    Art. 11

    Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

    I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il
    numero totale dei punti riportati, con l’osservanza, in caso di
    parita’, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
    per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
    La commissione esaminatrice del concorso per magistrato
    ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e’
    immediatamente trasmessa per l’approvazione al Consiglio Superiore
    della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della
    Giustizia.
    Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria
    e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla
    ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di
    nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro
    dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e’
    pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero della
    Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
    entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli
    eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati
    entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio
    Superiore della Magistratura.

    Art. 12

    Nomina a magistrato ordinario

    I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami
    sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e,
    nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale,
    magistrati ordinari in tirocinio nei limiti dei posti messi a
    concorso.
    I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la
    sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita’ da
    parte dell’organo di controllo.

    Art. 13

    Termini per la presentazione dei documenti di rito

    Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto
    condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti di
    legge, devono comprovare tale possesso presentando i documenti di
    rito richiesti con l’invito ad assumere servizio.

    Art. 14

    Trattamento dei dati personali

    Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
    196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
    Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione
    Giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale dei
    Magistrati – Ufficio III Concorsi -, per le finalita’ di gestione del
    concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
    successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
    Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini della
    valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
    concorso.
    I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle
    amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
    del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
    L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato
    decreto legislativo e puo’ esercitarli con le modalita’ di cui agli
    articoli 8 e 9 del predetto decreto.
    Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
    Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione
    Giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale dei
    Magistrati – Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento.
    Il responsabile del trattamento dei dati personali e’ il
    Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi.
    I risultati delle prove scritte e la graduatoria finale vengono
    resi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia, alla voce

    Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.

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