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  • L’avviso bonario del Fisco equivale a un accertamento

    L’avviso bonario può sostituire a pieno titolo l’avviso di accertamento e di liquidazione. È infatti valida la comunicazione fatta dal fisco al contribuente priva “di una formale intimazione al pagamento” e priva della dizione di rito.
    Proprio nei giorni in cui il Garante ha chiesto maggiore trasparenza sulle cartelle esattoriali, la Cassazione (sentenza del 9 dicembre scorso) insiste sulla validità dell’avviso bonario. In particolare, si legge nelle motivazioni, “in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi l'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensí con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per impugnazione o della commissione tributaria competente”.

    fonte www.cassazione.net

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