Persone giuridiche: notifiche possibili anche ex art.143 c.p.c.
Fissate dalla Corte di Cassazione le regole per la notifica alle persone giuridiche e, in particolare, alle società di capitali.
1. In primo luogo la notificazione si esegue con le modalità di cui all’art. 145, comma 1, c.p.c., cioè “nella sede (legale o effettiva) mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa;
2. se la notifica non può essere eseguita con tali modalità, e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, in applicazione dell’art. 145, terzo comma, c.p.c. la notifica stessa va eseguita nei confronti di tale persona, osservando le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.;
3. se neppure l’adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell’art. 140 c.p.c., qualora di detta norma ricorrano i presupposti, nei confronti del legale rappresentante (se indicato nell’atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente), oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della società;
4. se tali modalità non si rivelino applicabili, e nell’atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente (la quale però risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione sarà eseguibile con le forme di cui all’art. 143 c.p.c., nei confronti del detto legale rappresentante”.
(Cass. n.23212/09)
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