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  • Trattamento di fine rapporto – Fondo di garanzia

    La Cassazione (sent. n. 22647/2009) afferma che, se il datore è un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, il lavoratore, per poter ottenere l’immediato pagamento del Tfr da parte del Fondo di garanzia, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto e all’inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo stato d’insolvenza in cui versa quest’ultimo. I giudici della Corte scrivono che "l'intervento del Fondo di garanzia può realizzarsi solamente se il lavoratore assolve all'onere di dimostrare, in primo luogo, che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e, in secondo luogo, che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo".

    fonte http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_7735.asp

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