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Tribunale: no al decreto ingiuntivo per consegna di una polizza assicurativa
Interessante pronuncia del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in sede di giudice di secondo grado, in merito alla richiesta di consegna della polizza assicurativa mediante procedimento monitorio, materia sulla quale risulta edita una sola pronuncia di merito (in assenza di orientamenti di legittimità). Nel caso di specie, il Giudice ha negato l’applicabilità della procedura monitoria all’articolo 1888 Codice Civile.
Secondo il Giudice Unico: "Il procedimento per decreto ingiuntivo, esperibile per la consegna di una cosa mobile determinata ai sensi del primo comma dell’art. 633 c.p.c. implica non l’adempimento di un mero dovere di consegna di un’entità già esistente, bensì uno sforzo creativo del documento da parte della società assicuratrice, la quale a seguito della richiesta viene chiamata a svolgere un’attività di ricerca in archivio, formazione del duplicato e successiva consegna, avendo altresì cura di dover adempiere a soggetto effettivamente legittimato alla ricezione (stante l’assenza di una previa denuncia della perdita di possesso del documento). Il complesso delle dette attività implica, per l’effetto, la configurabilità di un vero e proprio facere attivo, che travalica le condizioni di ammissibilità del provvedimento monitorio, legislativamente riferibili all’attuazione delle obbligazione di dare ed alla sola attività materiale della consegna".
(Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi - Giudice Unico Dott. Luigi Levita, Sentenza 5 gennaio 2010: Procedimento monitorio - Richiesta di consegna di polizza assicurativa - Applicabilità - Esclusione).
fonte http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=2238
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