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  • Accertamento tecnico preventivo senza compromessi. Sì anche in pendenza di giudizio arbitrale .

    E' illegittimo escludere l'applicazione dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ. ai provvedimenti di cui all'art. 696 dello stesso codice; impedendo, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice competente a conoscere del merito.
    La ratio diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni, comune ai provvedimenti di cui agli artt. 669-bis e seguenti ed all’art. 696 cod. proc. civ., il carattere provvisorio e strumentale dei detti provvedimenti, rispetto al giudizio a cognizione piena, del pari comune, nonché l’assenza di argomenti idonei a giustificare la diversità di disciplina normativa, con riguardo all’arbitrato, tra il provvedimento di cui al citato art. 696 e gli altri provvedimenti cautelari, i quali possono essere ottenuti ricorrendo al giudice, anche se la controversia, nel merito, è devoluta ad arbitri (art. 669-quinquies cod. proc. civ.), rendono del tutto irragionevole la detta esclusione.
    Inoltre, essa viola anche l’art. 24, secondo comma, Cost., perché l’impossibilità di espletare l’accertamento tecnico preventivo in caso di controversia devoluta ad arbitri (i quali, come si è detto, non possono concedere provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge) compromette il diritto alla prova, per la possibile alterazione dello stato dei luoghi o di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa.
    Sulla base delle considerazioni che precedono si deve dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui, escludendo l’applicazione dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ. ai provvedimenti di cui all’art. 696 dello stesso codice, impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice competente a conoscere del merito.
    (Corte Costituzionale Sentenza 28/01/2010, n. 26)

    fonte http://www.ipsoa.it/PrimoPiano/Diritto/accertamento_tecnico_preventivo_senza_compromessi_id961750_art.aspx

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