-
Annullabilità della procedura concorsuale per eccessiva difficoltà delle prove
(Consiglio di Stato, Decisione 12.2.2010 n. 806 - Dario Immordino)
Nell’ipotesi in cui nella predispozione dei quesiti utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico la ditta incaricata non si limiti ad utilizzare i manuali normalmente predisposti per la tipologia concorsuale in parola, ma utilizzi manuali specialistici, conferendo in questo modo ai questionari una tasso di difficoltà superiore al livello del concorso, l’annullamento della procedura concorsuale da parte del giudice amministrativo non costituisce esercizio di un sindacato esorbitante da quello consentito (notoriamente limitato ai profili di irrazionalità), giacchè la valutazione dei giudici amministrativi non attiene alla violazione di un criterio di selezione ma ha ad oggetto un vizio logico-procedimentale dell'azione amministrativa di valutazione, ravvisando contrasto con una specifica previsione del bando inerente il livello della preparazione richiesta e da accertarsi mediante i questionari.
In tal senso la predisposizione di determinati questionari, utili per selezionare i candidati che aspirino a risultare vincitori in un concorso pubblico, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo, se non altro al fine di verificare se l'amministrazione abbia o meno correttamente operato nel rispetto di quanto dalla stessa stabilito nel bando di concorso. L'ammissibilità di un tale sindacato discende direttamente dall'osservanza del principio di effettività della tutela ricavabile dagli art. 24 e 113, Cost.. Da ciò consegue che deve ritenersi corretto l'intervento del giudice amministrativo che comporti la rinnovazione del procedimento di selezione qualora ciò sia volto all'attuazione delle finalità sottese alle prescrizioni del bando e finalizzato nel contempo ad evitare che le carenze della "lex specialis" del concorso possano tradursi in una violazione di principi qualificanti presenti nel bando stesso. In applicazione dei suddetti principi, il Consiglio, ritenendo che nel caso sottoposto al sup giudizio il procedimento di formulazione dei quesiti non avesse osservato il concetto di "elementi o nozioni di diritto", prescritto dal bando, in quanto la ditta incaricata dalla p.a. di predisporre i quesiti non si era limitata ad utilizzare i manuali normalmente predisposti per la tipologia concorsuale in parola, ma aveva utilizzato manuali specialistici, conferendo in questo modo ai questionari una tasso di difficoltà superiore al livello del concorso, ha rilevato non la violazione di un criterio di selezione ma un vizio logico-procedimentale dell'azione amministrativa di valutazione, ravvisando contrasto con una specifica previsione del bando inerente il livello della preparazione richiesta e da accertarsi mediante i questionari.
fonte http://www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/annullabilita-della-procedura-concorsuale-per-eccessiva-difficoltà/4365
0 comments: