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  • Condominio: revoca giudiziale dell’amministratore

    Il codice civile riconosce all’assemblea di condominio la facoltà di revocare l’amministratore in qualsiasi momento (art. 1129, secondo comma, c.c.).

    Al fianco di questa competenza generale, il legislatore codicistico ha inteso permettere ad ogni condomino di prendere l’iniziativa per ottenere la revoca dell’amministratore in carica tramite ricorso all’Autorità Giudiziaria.

    Si sta parlando della c.d. revoca giudiziale dell’amministratore di condominio.

    Quando è possibile avvalersene?

    La risposta è contenuta nel terzo comma dell’art. 1129 c.c. che recita:

    (L’amministratore n.d.A.) Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

    L’ultimo comma dell’art. 1131 c.c. prevede in relazione alle citazioni o provvedimenti amministrativi, esorbitanti le competenze dell’amministratore, l’obbligo di riferire immediatamente sull’argomento all’assemblea dei condomini.

    Riepilogando, dunque, sono tre le cause di revoca giudiziale:

    1)mancata presentazione del rendiconto di gestione per due anni consecutivi;

    2)mancata comunicazione immediata all’assemblea delle citazioni giudiziarie e dei provvedimenti amministrativi esorbitanti le sue funzioni;

    3)fondati sospetti di gravi irregolarità.

    Nel primo caso, non vi sono problemi di sorta.

    L’anno cui fare riferimento non è l’anno solare bensì l’anno di gestione.

    In sostanza, se la gestione va dall’1 maggio al 30 aprile, è necessario che per due anni, di gestione, consecutivi l’amministratore non abbia presentato il rendiconto consuntivo.

    Nel caso di questioni attinenti provvedimenti giudiziali o amministrativi, il problema sta nel fatto che non sempre è facile individuare con certezza quali siano le fattispecie rientranti nell’ambito della competenza dell’amministratore e quali no.

    Facendo, un esempio: l’impugnazione della deliberazione assembleare è materia che rientra nell’ambito delle competenze dell’amministratore; ciò significa che notificatagli l’impugnazione egli potrà agire d’ufficio.

    Solamente per scrupolo gli converrà chiedere all’assemblea se intende resistere o se magari si vuole procedere in diverso modo.

    Se, però, prendendo spunto da un’altra ipotesi, gli viene notificata una citazione in giudizio tesa ad accertare la proprietà dei beni, egli sarà tenuto a riferire subito all’assemblea poiché simili materie non rientrano nella sua competenza.

    Nel terzo caso, infine, i così detti fondati sospetti devono essere rappresentati da elementi precisi e concordanti che facciano prevedere un imminente pregiudizio per il condominio (così Trib. Napoli 18 novembre 1994).

    In tal senso, si è detto che non sono ravvisabili i fondati sospetti di gravi irregolarità che comportano la revoca giudiziale dell’amministratore nel rifiuto da questi opposto alla richiesta di un condomino di ritirare, per effettuarne il controllo, tutti i documenti del condominio (così Trib. Parma 12 marzo 1999).

    In tutti e tre i casi, si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione.

    Ai sensi dell’art. 64 disp. att. c.c.:

    Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell’art. 1129 e dall’ultimo comma dell’art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore medesimo.

    Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

    Fissata l’udienza, il ricorso ed il decreto di fissazione dovranno essere notificati, a cura del ricorrente, a tutti i condomini ed all’amministratore interessato, nei termini indicati nello stesso decreto di fissazione dell’udienza.

    Contro il decreto motivato di revoca potranno proporre reclamo l’amministratore e, nel silenzio della norma, non è da escludersi che siano legittimati anche i condomini contrari alla revoca del mandatario del condominio.

    fonte http://condominiale.lavorincasa.it/?p=1153

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