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Danni al veicolo: la Cassazione dice sì a rimborso IVA e fermo tecnico
(Cassazione civile, Sezione 3, n. 1688 del 27/1/2010) Segnaliamo questa recente sentenza della Corte di Cassazione, che interviene in tema di risarcimento dei danni al veicolo per puntualizzare due questioni, ancora oggi non definitivamente metabolizzate dalla giurisprudenza di merito, relative ai c.d. danni accessori e consequenziali al rimborso, che compete al proprietario, delle spese di riparazione del veicolo.
La prima questione riguarda l’IVA sulle spese di riparazione e, nello specifico, il diritto del danneggiato di ottenerne il rimborso, a titolo di anticipazione, nell’ipotesi in cui, nel momento del giudizio, il veicolo risulta non essere stato riparato.
Censurando le pronunce dei giudici di merito, la Suprema Corte riconosce appieno tale diritto, sul rilievo che, in capo al riparatore, esiste l’obbligo giuridico – e non una mera facoltà – di addebitare l’imposta sul proprietario, a titolo di rivalsa, allorché il veicolo sarà riparato o, comunque, gli saranno corrisposte le somme dovute per le riparazioni eseguite.
La Suprema Corte pone l’accento sulla natura di restitutio in integrum del risarcimento del danno eseguito attraverso la liquidazione dell’equivalente del costo delle riparazioni.
In quest’ottica, al fine di porre il patrimonio del proprietario del veicolo nello stesso stato in cui trovava prima dell’evento dannoso, occorre che l’importo riconosciuto sia realmente sufficiente a coprire i costi delle riparazioni, inclusi quelli accessori, quali l’IVA, che gli sarà richiesta in esecuzione dell’obbligo giuridico posto a carico dell’autoriparatore.
La conclusione a cui perviene la Corte è logica e condivisibile, anche se presta il fianco ad alcune ulteriori riflessioni.
Si ponga mente, in questa prospettiva, alle seguenti considerazioni:
1) in tanto si può parlare di risarcimento in forma specifica in quanto il bene danneggiato venga effettivamente ripristinato; 2) l’abrogazione della discussa norma che imponeva al danneggiato, pena la perdita delle somme liquidate a suo favore, di trasmettere alla compagnia di assicurazione la fattura relativa alla riparazione (art. 23 co. 2 l.n. 273/2002) comporta la (ri-)affermazione del diritto, per il soggetto stesso, di disporre liberamente delle somme ricevute a titolo di risarcimento danni; 3) l’IVA per le riparazioni graverà a carico del danneggiato se, e solo se, quest’ultimo provvederà davvero a far riparare il mezzo.
Da queste premesse, deriva che il riconoscimento dell’IVA, quale posta accessoria e consequenziale “automatica” del danno risarcito in forma specifica, non possa prescindere dal concreto ed effettivo esercizio, da parte del proprietario, della facoltà di riparare il veicolo danneggiato e di non disporre diversamente delle somme dovutegli a titolo di risarcimento.
Nulla questio nel caso in cui il proprietario produca la fattura per riparazioni già eseguite, il problema resta aperto, su questo versante, nel caso contrario e, più specificatamente, proprio nell’ipotesi in cui, al momento della liquidazione del risarcimento, il veicolo risulta non ancora riparato.
Potrebbe sorgere, dunque, un problema di onere della prova a carico del danneggiato.
La seconda questione attiene al risarcimento del danno da fermo tecnico, ossia il danno derivante dall’impossibilità, per il proprietario, di utilizzare il veicolo per tutto il tempo necessario alle riparazioni.
La Corte di Cassazione, sul punto, conferma il suo più recente indirizzo, in base al quale “è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo”, sul presupposto che il mancato utilizzo della vettura determina automaticamente un pregiudizio economico, legato alla tassa automobilistica e al premio di assicurazioni, a carico del proprietario nonostante la inutilizzabilità della vettura, nonché al naturale deprezzamento del veicolo stesso.
Il principio espresso dalla Corte è assolutamente chiaro. È necessario però osservare, come ha acutamente sottolineato certa giurisprudenza di merito, che “liquidazione equitativa del danno” non è sinonimo di presunzione di sussistenza del danno medesimo, né tanto meno di riconoscimento automatico del risarcimento.
Il danneggiato che intenda ottenerne il ristoro, pertanto, non può limitarsi ad indicare una somma a titolo di risarcimento del danno tecnico, ma avrà “il preciso onere di fornire elementi in base ai quali eventualmente parametrare ed orientare una liquidazione in via equitativa, mediante l'indicazione, ad esempio, delle modalità con le quali sia stato effettuato il detto calcolo ed i fattori eventualmente presi a riferimento” (Tribunale Roma, sentenza n. 46641/07)
Testo della sentenza
Svolgimento del processo
Ottenuta dal pretore di Taranto la condanna della ditta G. C. e della U. Ass.ni s.p.a. al risarcimento del danno, il S. propose appello per il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, dell'anticipazione dell'IVA sulle riparazioni da effettuare sul veicolo, nonché del danno da “fermo tecnico”.
Il Tribunale di Manduria respinse l'impugnazione sul presupposto della mancata prova sia in ordine all'avvenuta riparazione del veicolo, sia in ordine al suo mancato utilizzo.
Il S. propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi. Non si difendono gli intimati.
Motivi della decisione
I primi due motivi - attraverso i quali il ricorrente lamenta la mancata condanna dei convenuti al pagamento dell'IVA sulle riparazioni da effettuare sulla vettura, nonché la mancata liquidazione del danno da fermo tecnico - sono fondati.
Occorre, infatti, ribadire il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9740).
Più in particolare ed in applicazione di questo stesso principio, è stato affermato che, poiché il risarcimento dal danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alla spesa da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10023).
Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916).
La sentenza, che non s'è adeguata agli enunciati principi, deve essere, dunque, cassata sul punto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., può emettere la decisione nel merito, come da dispositivo.
Resta assorbito il terzo motivo di ricorso che concerne le spese di causa, dovendosi in questa sede provvedere sulle spese dell'intero processo.
Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata nel punto in cui ha respinto la domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell'IVA sulle riparazioni e del danno da cd. “fermo tecnico” e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore degli importi per tali voci, così come indicati nella CTU, oltre interessi e rivalutazione alla data della presente sentenza. Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero processo.
fonte http://www.plentedamaggiulli.it/Giurisprudenza/Cassazione_civile_1688_2010_danni_veicolo_rimborso_IVA_riparazioni_fermo_tecnico_avvocati_lecce_Raffaele_Plenteda.html
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