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  • La responsabilità del datore di lavoro per infortunio occorso al lavoratore ad opera di proprio dipendente distaccato

    In tema di infortuni sul lavoro, ed in particolare di responsabilità civile datoriale, Cass. n. 215.2010 statuisce che il principio, affermato da tempo nella giurisprudenza della Suprema Corte, per cui l'art. 2049 c.c., al pari di quella prevista dall'art. 1228 cc, individua nel nostro ordinamento una ipotesi di responsabilità oggettiva, indipendente, cioè, dalla colpa del soggetto responsabile, sicché il dolo o la colpa vanno valutati con riferimento al sol fatto dell'ausiliario, e non al comportamento del debitore. Si tratta di una forma di responsabilità per la quale la dottrina e la giurisprudenza parlano da tempo di una presunzione assoluta di colpa e la cui giustificazione viene essenzialmente rinvenuta nella teoria del rischio di impresa, come principio generale, parallelo alla colpa, di imputazione della responsabilità: espressione, in altri termini, di un criterio obiettivo di allocazione dei rischi, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, come componente dei costi di questa (v. da ultimo Cass. n. 6033/2008; in precedenza ad es. Cass. n. 1343/1972; Cass. n. 2734/1994; Cass. n. 9100/1995). Tale principio risulta adeguatamente richiamabile anche nel caso di distacco del dipendente presso altra organizzazione....

    fonte http://www.laprevidenza.it/news/lavoro/la-responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-infortunio-occorso-al-lavoratore/4336

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