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L'indennità sostitutiva di reintegra ed il danno ulteriore da ritardo al lavoratore
In tema di indennità sostitutiva di reintegra, ed in particolare danno ulteriore al lavoratore, Lavoro, 24199.09, tratta la questione se se il danno sopportato dal prestatore di lavoro a causa del ritardo del datore nel pagamento dell'indennità sostitutiva debba essere pari alle retribuzioni mensili non percepite nel periodo intercorso fra l'esercizio della facoltà d'opzione ed il pagamento dell'indennità, oppure debba essere considerato come un danno da ritardato adempimento di un comune credito di lavoro e perciò debba essere liquidato ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. Civ. La pronuncia afferma che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, nel caso di scelta, da parte del lavoratore illegittimamente licenziato, dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 18, quinto comma, cit., fino all'effettivo pagamento dell'indennità il datore è obbligato a pagare le retribuzioni globali di fatto (Cass. 6 marzo 2003 n. 3380, 28 luglio 2003 n. 11609, 16 marzo 2009 n. 6342). Il sistema dell'art. 18 cit. si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell'interesse del lavoratore a non subire, o a subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo; principio che Cass. n. 6342 del 2009 chiama “di effettività dei rimedi” e che impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento dell'indennità in questione assoggettandosi al solo pagamento di rivalutazione e interessi ex art. 429 cod. proc. Civ. Il principio di effettività dei rimedi giurisdizionali, espressione dell'art. 24 Cost., significa per quanto qui interessa che il rimedio risarcitorio, ossia del risarcimento del danno sopportato dal lavoratore per ritardato percepimento dell'indennità sostitutiva ex art. 18 cit., deve ridurre il più possibile il pregiudizio subito dal lavoratore e, in corrispondenza, distogliere il datore di lavoro dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempiere l'obbligo indenitario. Ciò posto, sembra da precisare o modificare le rationes delle sentenze sopra citate, che comunque sono da condividere nel decisum: non è dubbio che la scelta dell'indennità sostitutiva da parte del lavoratore sia irrevocabile e che il rapporto di lavoro non possa perciò essere ricostituito.
fonte http://www.laprevidenza.it/news/documenti/iarussi_indennita/4223
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