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L’ufficio che iscrive a ruolo deve trasmettere il ricorso del contribuente a quello legittimato al giudizio
La Cassazione dà una mano ai contribuenti alle prese con la burocrazia e i cavilli del contenzioso fiscale. Infatti, l’ufficio che ha iscritto a ruolo e notificato la maggiore imposta, in questo caso il centro servizi, che riceve un ricorso del cittadino male indirizzato deve trasmetterlo all’ufficio delle entrate legittimato a stare in giudizio.
Lo ha sancito la Suprema corte che, con luna sentenza di ieri (si veda link sotto), ha respinto il ricorso del fisco, pur riconoscendo che in astratto il centro servizi cui il cittadino aveva presentato ricorso non era parte nel processo. In particolare un contribuente aveva notificato a centro un ricorso in appello. Ma in realtà per la legge processuale quell’ufficio non era parte della lite fiscale. Su questo scoglio burocratico, ha però sancito Piazza Cavour, deve prevalere il principio di affidamento del contribuente. Insomma l’ufficio incompetente avrebbe dovuto trasmettere il gravame a quello competente.
“Preso infatti atto di una disciplina processuale controvertibile, - motiva la sezione tributaria - idonea a trarre in inganno il contribuente in ordine alla identificazione dell'ufficio cui indirizzare il ricorso, viene in considerazione il principio di affidamento del contribuente, sancito nell'art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212, ritenuto immanente nel diritto e nell'ordinamento tributario già prima della introduzione di detta norma”. Infatti, “secondo tale principio " i rapporti tra il contribuente e la Amministrazione Finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede." Il corollario è che “la Amministrazione è tenuta nei confronti del contribuente, in caso, come nella fattispecie, di errore nelle identificazione dell'Ufficio, ad una condotta collaborativa, vieppiù facile trattandosi di uffici facenti parte della stessa Amministrazione e funzionalmente tra loro collegati”. Pertanto, ricevuto il ricorso in appello, il Centro di Serviz io in ottemperanza al dovere di collaborazione, era tenuto a trasmetterlo al competente Ufficio delle Entrate ( nella specie, l'Ufficio delle Imposte Dirette di Parma) anziché mantenere una condotta inerte, sicché la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell'Ufficio competente è imputabile non al contribuente bensì alla stessa Amministrazione, per violazione del predetto principio.
fonte cassazione.net
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