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  • No alla revisione della patente se all’automobilista non viene comunicata la decurtazione dei punti

    È nullo il provvedimento con il quale viene disposta la revisione della patente di guida mediante nuovo esame, se all’automobilista non viene correttamente comunicata la decurtazione dei punti in seguito all’infrazione.
    Lo ha stabilito il Tar (si veda link sotto) che, con una recente sentenza, ha accolto il ricorso di un’automobilista che in seguito ad alcune infrazione si era vista decurtare 20 punti della patente. Ma il Ministero le aveva comunicato solo la prima decurtazione. Poi, era scattato il provvedimento di revisione mediante nuovo esame. La donna lo aveva impugnato lamentando la mancata comunicazione. Il Tribunale lo ha accolto e ha annullato il provvedimento del dicastero. In particolare, hanno motivato i giudici, in tema di sanzioni per violazione del codice della strada, la mancata comunicazione della decurtazione che dovrebbe seguire alle infrazioni commesse, non consentendo al trasgressore di venire a conoscenza della progressiva diminuzione del suo punteggio complessivo, in modo da poter frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti con d. m. 29 luglio 2003 è in contrasto con la ratio dell’istituto della patente a punti, in violazione dell’art. 126-bis del codice de lla strada. Infatti nel sistema delineato dall’art. 126-bis del d. lgs. n. 285 del 1992, ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest’ultimo di “riparare” alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del codice della strada.

    fonte cassazione.net

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