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Senza mandato del cliente l’avvocato non può accedere al procedimento speciale di liquidazione per ottenere la parcella
Strada più lunga per i legali che devono riscuotere la parcella da un cliente che non ha conferito mandato. Infatti, non possono avvalersi del procedimento speciale di liquidazione ma di quello ordinario davanti al Tribunale.
A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con una sentenza del 1 febbraio 2010 (si veda link sotto), ha respinto il ricorso di un legale che aveva impugnato in Cassazione una decisione del Tribunale, chiamato a decidere sulla parcella richiesta a due presunti clienti (che non avevano conferito mandato). In particolare, secondo gli Ermellini, non possono essere ricomprese nella procedura speciale di cui alla legge n. 794 del 1942, le questioni chiaramente tendenti a far accertare al giudice la posizione soggettiva di persone che, pur non avendo conferito mandato al difensore, vengono invocate in solido nel pagamento di onorari scaturiti dichiaratamente da una attività giudiziale del legale. Tale procedura infatti è praticabile esclusivamente quando non sia contestato, il rapporto professionale tra avvocato e cliente ed è in discussione solamente il quantum degli onorari spettanti.
fonte cassazione.net
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