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Il diritto all'immagine della persona: tra tutela e nuove tecnologie
Per diritto all’immagine della persona si intende il diritto della persona a che la propria immagine non venga divulgata, esposta o pubblicata senza il suo consenso, fuori dei casi consentiti dalla legge.
Sempre di più nell’epoca attuale la nostra immagine può essere oggetto di diverse forme di “esposizione pubblica”: è quindi necessario sapere quali sono i diritti e gli strumenti di tutela offerti dal nostro ordinamento.
Il diritto all’immagine rientra nella categoria dei “diritti della persona”, ovvero nei cd. diritti assoluti e pienamente tutelati fino alla corresponsione del risarcimento per i danni eventualmente subiti.
Ogni individuo ha il diritto di scegliere se ed entro quali limiti mostrare in pubblico la propria immagine: il “consenso” è infatti il requisito essenziale e imprescindibile per l’utilizzo dell’immagine altrui. La stessa legge 633/41, che ha disciplinato il diritto d’autore, prevede espressamente che “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa” (art. 96).
La regola del “consenso necessario” può tuttavia subire delle eccezioni, nel caso in cui l’immagine abbia ad oggetto personaggi noti o se ci si trovi in presenza di situazioni di necessità, giustizia, polizia, scopi scientifici, didattici, culturali o se la riproduzione dell’immagine sia collegata a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. In queste ipotesi, infatti, la divulgazione delle immagini viene consentita in quanto motivata da esigenze ritenute dall’ordinamento superiori rispetto al diritto alla propria immagine.
Quanto alla “notorietà” del personaggio ritratto, si deve inoltre tener presente che essa non giustifica qualsiasi riproduzione dell’immagine, poiché è pur sempre necessario che vi sia un’esigenza di informazione pubblica e che venga garantita la riservatezza degli aspetti della sfera privata estranei al soddisfacimento del pubblico interesse.
Oltre al requisito del consenso, quando si pubblica un’immagine, è assolutamente necessario assicurarsi che non vengano lesi il decoro e la reputazione del personaggio ritratto, in quanto di tratta di valori che attengono alla dignità della persona e sono tutelati dalla Costituzione italiana: è espressamente vietato che una qualsiasi iniziativa privata si volga “in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41 Cost.).
Pertanto, in caso di utilizzo abusivo dell’immagine e senza preventivo consenso, ciascuno può porre in essere una serie di strumenti di tutela legalmente previsti, ovvero, nello specifico, l’esperimento di un’azione cosiddetta “inibitoria” e il risarcimento del danno.
L’azione inibitoria rappresenta una forma di tutela atta a prevenire la lesione dei diritti della persona: essa, infatti, consiste in un’azione preventiva finalizzata a bloccare un comportamento lesivo della persona e dei suoi valori e a non consentirne la ripetizione o la continuazione.
Nell’ordinamento italiano tale tutela di tipo preventivo e urgente è stata “tipizzata” per alcuni diritti della personalità e, nello specifico, per il diritto all’immagine. Infatti, il Codice Civile, all’art. 10, prevede espressamente che “qualora l’immagine della persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei suoi congiunti, l’Autorità Giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso salvo il risarcimento del danno”.
Pertanto, in caso di diffusione dell’immagine di una persona non autorizzata e fuori dei casi concessi dalla legge, il soggetto interessato ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il soggetto danneggiato potrà quindi agire in giudizio per ottenere il risarcimento sia del danno patrimoniali che del danno non patrimoniale.
Il soggetto interessato ha sempre diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per l’indebita pubblicazione o diffusione della sua immagine, poiché tali eventi escludono la possibilità di offrire l’uso del proprio ritratto per pubblicità o altri servizi e determinano, pertanto, una certa difficoltà di commercializzare al meglio la propria immagine.
A questo punto sorge spontaneo chiedersi come debba essere effettuata la quantificazione di tale tipo di danno, dato che si tratta di un diritto avente ad oggetto un bene di tipo “immateriale”. Occorre tener presente che ognuno ha un diritto esclusivo allo sfruttamento della propria immagine e, pertanto, con l’utilizzo non autorizzato di codesta immagine, l’autore dell’illecito si appropria indebitamente dei vantaggi economici che spettavano eventualmente all’interessato. È pertanto evidente che il valore del danno patrimoniale debba essere commisurato ai vantaggi economici persi dal titolare dell’immagine e “trasferiti illecitamente” all’autore del comportamento dannoso: occorre cioè valutare quello che è comunemente detto il “prezzo del consenso”. La quantificazione di quest’ultimo non è sempre agevole, in particolare se il soggetto danneggiato non è persona nota, ovvero persona a cui può essere attribuito un valore economico oggettivamente determinabile a seconda della sua notorietà.
Fuori da tale ipotesi, è opinione della giurisprudenza che la liquidazione del danno patrimoniale debba essere effettuata in via equitativa con riferimento agli utili presumibilmente conseguiti dall’autore dell’illecito, in relazione al mezzo utilizzato per la pubblicazione, alle finalità perseguite ed alle circostanze del caso concreto.
Oltre al risarcimento del danno patrimoniale, il titolare di un’immagine illecitamente diffusa ha altresì diritto al risarcimento del danno non-patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c. e a prescindere dalla configurabilità di un reato. È pertanto ammesso il risarcimento del danno esistenziale, che verrà liquidato in via equitativa sulla base della concreta entità del pregiudizio subito e della gravità dell’elemento soggettivo dell’autore del fatto.
Un abusivo utilizzo dell’immagine altrui può causare non solo un pregiudizio di tipo “commerciale”, ma può provocare gravi danni alla reputazione professionale di una persona, a seconda delle modalità con cui è stata effettuata la diffusione dell’immagine. In tal caso è possibile chiedere il risarcimento, il quale verrà valutato dal giudice caso per caso tenendo presente, se possibile, la ricchezza non conseguita dal danneggiato.
Con l’avvento di internet ed il crescente sviluppo delle nuove tecnologie si sono posti nuovi problemi legati al diritto all’immagine.
Infatti, oggi, navigando su internet è facile trovare siti che contengano immagini fotografiche. A questo punto è naturale porsi il quesito se ed in che termini possano essere liberamente utilizzate in rete delle immagini altrui.
Quando si tratta di immagini, ed in particolare di fotografie, occorre anzitutto tenere presente la differenza tra quelle che possono essere definite “opere fotografiche” e le semplici fotografie.
Le “opere fotografiche” sono fotografie cd. “creative”, ovvero nelle quali è evidente che l’autore abbia utilizzato la propria fantasia ed immaginazione per dar vita a qualcosa di nuovo, che non si limiti alla semplice riproduzione della realtà. Nel caso in cui si vogliano utilizzare tali “opere fotografiche” in un sito web, è assolutamente necessario chiedere formale autorizzazione all’autore dell’opera, poiché costui è l’unico titolare del diritto di utilizzazione e pubblicazione di quelle immagini ed ha diritto ad agire contro un’eventuale utilizzo abusivo.
Invece, nell’ipotesi in cui si tratti di “semplici fotografie”, è innanzitutto necessario osservare la legge sul diritto d’autore, la quale all’art. 90 prescrive espressamente che “Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata”. Nel caso in cui tali informazioni manchino, l’utilizzazione delle immagini non è considerata abusiva, a meno che non venga provata la malafede del riproduttore. Tuttavia si ritiene che vi sia malafede, e quindi una possibile responsabilità per eventuali danni, nel caso in cui taluno utilizzi una fotografia priva dell’indicazione dell’autore e dell’anno di produzione, ma che sia presente in un sito web ove sia stato espressamente previsto che tutto il materiale contenuto è protetto da copyright.
Pertanto, nel momento in cui si decide di inserire delle immagini in un sito web è preliminarmente necessario accertarsi se esse sono coperte da copyright e, in tal caso, occorre essere autorizzati all’utilizzo nel rispetto di quanto prescritto dalla legge.
Con lo sviluppo della tecnologia, sempre di più oggi le fotografie vengono modificate: esistono infatti diversi programmi che permettono di modificare le fotografie in ogni loro aspetto. A questo punto sorge il spontaneo il quesito se per poter riutilizzare queste immagini “modificate” sia necessario il consenso dell’autore. Tuttavia, una volta appurata la necessità di ottenere il “consenso” all’utilizzo, chi può essere definito l’autore dell’immagine: l’autore originario o colui che l’ha modificata?
Chiaramente la risposta a tale quesito è fondamentale. È opinione comune che se ad un’opera, e nel caso di specie ad un’immagine, viene aggiunto un apporto creativo di un altro soggetto, viene a crearsi un’opera comune. In tal caso ai sensi dell’art. 10 della legge sul diritto d’autore, “se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori”: ciascun autore potrà quindi tutelare i propri diritti sull’opera, la quale non potrà essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione senza il consenso di tutti i coautori. Tuttavia, nel caso in cui solo qualche autore rifiuti il consenso, ci si può rivolgere all’autorità giudiziaria per farsi riconoscere il consenso.
Parlando di tecnologia e di sviluppo del web, uno degli argomenti “caldi” degli ultimi anni è certamente l’utilizzo sempre crescente dei social network.
I social network sono “comunità virtuali” on line a cui si iscrivono milioni di soggetti inserendo i propri dati personali e scambiandosi notizie ed immagini.
Il rischio maggiore è quello di perdere il controllo delle informazioni inserite e di vederle poi utilizzate da soggetti totalmente estranei e non autorizzati in alcun modo.
Entrando in un social network si concede all’impresa che gestisce il servizio di utilizzare il materiale inserito in rete senza limiti di tempo: ecco perché prima di iscriversi è fondamentale leggere quali sono le condizioni d’uso e le garanzie per la privacy offerte dal servizio, anche perché spesso non è particolarmente agevole poter effettuare la cancellazione del proprio profilo.
I social network sono uno strumento particolarmente utilizzato per lo scambio di immagini che, il più delle volte, riproducono anche soggetti estranei all’autore. In linea generale, prima di pubblicare immagini di questo tipo, occorrerebbe accertarsi che i soggetti ivi rappresentati siano d’accordo con la messa on line, nel rispetto della tutela del proprio diritto all’immagine.
In ogni caso è opportuno astenersi dal pubblicare immagini ridicole e denigranti per un soggetto in quanto anche nell’utilizzo del web è assolutamente necessario rispettare l’onore ed il decoro delle persone.
L’Unione Europea è particolarmente attenta al rispetto della privacy e della “persona” all’interno dei social network e, infatti, lo stesso commissario UE per la Società dell’Informazione, Viviane Reding, ha recentemente affermato che “la privacy deve essere una priorità per i social network”, in quanto le regole europee sulla privacy sono cristalline e le informazioni su di una persona possono essere usate solo con il suo previo consenso.
In conclusione non si ritiene che ci si debba astenere da ogni forma di comunicazione e scambio di dati via web, anche perché i vari strumenti offerti dalla rete, ed altresì i social network, rappresentano un grande strumento per lo sviluppo delle relazioni sociali e professionali. Occorre però agire e muoversi sul web in maniera consapevole e responsabile per tutelare se stessi e gli altri ed evitare che si venga a creare quello che viene definito un “Word Wide Web”, ovvero una giungla virtuale nella quale tutto è concesso e facilmente i diritti della persona vengono stravolti.
Oggi è assolutamente necessario muoversi con i tempi e quindi con la tecnologia: ciò che si richiede è il semplice rispetto delle regole. Infatti, lo strumento del web rappresenta certamente un grande punto di forza dell’uomo, che può incrementare notevolmente i suoi rapporti sociali e professionali: così come aveva a suo tempo affermato lo Einstein “I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. Insieme sono una potenza che supera l'immaginazione”
fonte http://www.thedailybit.net/index.php?method=section&action=zoom&id=2560
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