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La nuova legge sull'etichettatura del Made in Italy
E’ stata approvata una settimana fa dal parlamento, la cosiddetta legge Reguzzoni – Versace - Colearo (2624 bis) sull’etichettatura dei prodotti made in Italy, che verrà introdotta dal 1° ottobre 2010 dopo il via libera ( notifica di competenza di Bruxelles) dell’UE. Prima di arrivare a questo risultato, negli ultimi anni sono state fatte diverse leggi e conseguenti modifiche, fino ad arrivare a un testo (l’ultimo), che sembra essere chiaro e soddisfacente per tutti gli schieramenti politici. L’iter legislativo della tutela dell’etichettatura del Made in Italy è partito con la legge 350/2003 che è stata modificata all’articolo 4 comma 49 con la legge del 23 luglio n. 99/2009, che ha modificato in parte l’articolo 517(marcatura obbligatoria del Made in Italy) del codice penale. Tale legge ha dato luogo ad una serie di problemi interpretativi, in particolare di diritto transitorio, rendendone problematica l’applicazione. La stessa legge all’articolo 17 comma 4 è dedicata la tutela del Made in Italy, in quanto ha considerato fallace che le aziende italiane che non specificano il luogo di provenienza della produzione o fabbricazione delle merci, rischiano di incorrere in una infrazione della legge comunitaria (articoli 23, 24 del codice doganale Reg. CE 2913/92), nell’ambito della libera circolazione delle merci.
In seguito la legge 350/2003 all’articolo 4 comma 49 è stata integrata con i comma 49 bis e 49 ter, e convertita in legge 166 del 2009 inserendo le nuove specifiche all’articolo 16. Nel comma 49 bis viene stabilito con una sanzione amministrativa (che va dai 10 mila euro ai 250 mila euro) la illiceità di una fallace indicazione dell’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine. Inoltre viene eliminato il riferimento al Paese o al luogo di fabbricazione o di produzione. Nel 49 ter invece la confisca amministrativa del prodotto e della merce presente nel 49 bis deve essere apposta, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell’illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.
La nuova legge sui sistemi di etichettatura dei prodotti intermedi e finiti, destinati alla vendita al pubblico, riguarda i settori: tessile, pelletteria, e calzaturiero. Per poter applicare l’etichetta “ Made in Italy”a questi prodotti dovranno aver compiuto almeno due fasi della lavorazione in Italia. In seguito, dopo quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, verranno stabiliti i sistemi d’etichettatura. Per i prodotti non a norma con l’etichettatura Made in Italy, dovrà essere indicato il Paese di provenienza. Nei vari articoli sono specificati le definizioni dei prodotti, e anche i tipi di lavorazione dei tre settori presi in considerazione, i quali dovranno essere svolti in modo regolare, i controlli dovranno essere fatti sia sulla produzione che sulla qualità dei prodotti, e non devono essere nocivi per la salute del pubblico. Inoltre le lavorazioni dei prodotti dovranno essere a norma, a tutela dei lavoratori. Le sanzioni che vengono applicate in questa legge sono di tipo amministrativo e possono arrivare per i reati più gravi a una sanzione di 100 mila euro, o alla sospensione dell’attività d’impresa da un mese a un anno.
La nuova legge 2624 bis entrerà in vigore fra sei mesi, periodo necessario a mettere in luce tutti quegli aspetti necessari per stabilire il controllo e la provenienza delle merci e non incappare in errori di procedura. A livello europeo naturalmente bisogna aspettare la notifica della Commissione Europea per la compatibilità della legge con la normativa UE.
fonte http://www.soldionline.it/blog/galvi/la-nuova-legge-sull-etichettatura-del-made-in-italy
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