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“L’arte del diritto, il diritto dell’arte”
Nella nostra concezione prevalente, la collezione di un museo non può che andare in un’unica direzione, quella del mantenimento e dell’implementazione. I beni artistici entrano a far parte della collezione del museo per dotazione, donazioni, lasciti, acquisti (accessioning). Il deaccessioning è ovviamente l’opposto: la dismissione a effetto permanente di un’opera d’arte da una collezione museale. Perché ricorrere al deaccessioning?
Lo scopo potrebbe essere quello di scambiare un’opera d’arte di proprietà del museo con un’altra ritenuta più utile o interessante alle stesse attività museali. Generare fondi utili o necessari al funzionamento del museo stesso, alla sua ristrutturazione o all’acquisto di nuove opere; rimuovere opere ritenute controverse, di dubbia autenticità o di dubbia provenienza, etc. Anche il prestito a lungo termine di un’opera, pur non concretandosi in una vera e propria dismissione, può essere assimilabile al deaccessioning.
La considerazione del deaccessioning è differente tra le due sponde dell’atlantico: negli Stati Uniti, dove prevale il modello del museo come istituzione privata, il deaccessioning è una delle possibili modalità di gestione della collezione museale, purché avvenga per consentire nuove acquisizioni o una migliore possibilità di gestione della collezione esistente, come stabilito nel Code of Ethics for Museums dell’American Association of Museums.
In Europa prevale il modello del museo istituzione pubblica e il deaccessioning è considerato in conflitto con la concezione stessa del museo. Da un punto di vista strettamente legale? La dismissione permanente di beni artistici potrebbe non essere permessa dalla legge. In Italia l’art. 822 del codice civile considera appartenenti al demanio pubblico anche le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche che appartengono allo Stato e (art. 824 c.c.) alle regioni e ai comuni. Ai sensi dell’art. 823 c.c., i beni che appartengono al demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Altri limiti potrebbero derivare da particolari oneri imposti da donazioni (art. 793 c.c.) o lasciti testamentari (art. 647 c.c.) di opere d’arte o intere collezioni: ad esempio che la collezione donata sia sempre mantenuta nella sua integrità dei pezzi che la compongono, che l’opera d’arte sia sempre esposta o mantenuta in un determinato luogo, etc. Anche in ambito privato, vincoli sull’inalienabilità di una collezione o di singole opere potrebbero essere posti, ad esempio, nell’atto costitutivo di una fondazione. In Francia, nel 2007, è stata presentata una proposta di legge per rendere possibile, in determinate situazioni, la vendita di opere appartenenti al patrimonio pubblico, proposta contrastata dai principali operatori culturali transalpini. In Germania i musei e le istituzioni culturali locali e federali hanno accolto con freddezza le proposte del 2004 di ICOM Deutschland e Deutsche Museumbund riguardo a modalità di deaccessioning “amministrato” comportanti valutazioni di esperti e di commissioni esterne alle istituzioni.
Nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, invece, il dibattito sul deaccessioning è molto sviluppato. In Gran Bretagna, nel 2007, è stata posta in essere una consultazione pubblica per conoscere l’opinione dei cittadini in materia. Nel 2008 la Museum Association ha pubblicato “Disposal Toolkit – Guidelines for museums”. In Olanda già nel 1999 il Netherlands Institute for Cultural Heritage ha presentato una ricerca dal titolo “The Guide to the Deaccessioning of Museum Objects” e vi sono stati casi importanti di deaccessioning, quale quello della collezione del Museo dei Pesi e delle Misure, ceduta per la maggior parte ad altre istituzioni del paese e per una piccola percentuale anche a privati.
L’ICOM (International Council of Museums) Code of Ethics del 2006 stabilisce che nel caso in cui un museo abbia la possibilità legale di disporre di opere della sua collezione deve conformarsi rigorosamente alle disposizioni normative allo stesso applicabili così come deve conformarsi anche a vincoli e oneri inerenti l’acquisizione iniziale del bene, senza portare pregiudizio all’interesse pubblico sotteso. Negli U.S.A. la corrente crisi economica ha invece messo a dura prova il principio del Code of Ethics dell’American Association of Museums di consentire il deaccessioning solo per acquisire nuove opere o per recare beneficio diretto alla collezione. Musei ‘ricchi’ di opere d’arte diventano sempre più ‘poveri’ di liquidità. Le elargizioni che permettono il funzionamento dei musei calano e la gestione diventa sempre più difficile, se non impossibile. Avanza così l’idea che dismettere opere d’arte dalle collezioni per coprire i costi di gestione e continuare a permettere attività quali la didattica, la conservazione e la ricerca non sia meno nobile del dismettere per comprare nuove opere; che vendere lo stretto necessario per permettere il proseguimento dell’operatività sia meglio che chiudere il museo. Tanti musei americani possono rendere fruibile al pubblico solo una piccola percentuale delle loro opere. Ci si chiede quindi perché non vendere a terzi un’opera d’arte mai esposta, non considerata dai curatori, non direttamente attinente alle collezioni. D’altra parte, molti direttori, nonostante i tempi duri, ritengono di non doversi spingere oltre le possibilità di deaccessioning contemplate dal Code of Ethics dell’AAM, perché ciò che è appropriato nel mondo del business spesso non lo è nel sistema cultura. La collezione del museo non può essere vista come una riserva da capitalizzare in momenti di difficoltà finanziaria. Molte opere d’arte sono state espressamente donate ai musei per essere fruite da un determinato pubblico. Le persone saranno ancora disponibili in futuro a lasciare o donare al museo le proprie opere o collezioni? Quando il problema dei conti non riguarda più una singola peculiare situazione ma la maggioranza dei musei statunitensi, il deaccessioning per esigenze di bilancio può comportare l’irreversibile depauperamento di tutto il sistema museale americano? Nel 2009, di fronte a notizie di musei che progettavano addirittura di chiudere e di mettere sul mercato l’intera collezione, lo Stato di New York ha pensato anche a un’eventuale divieto per legge di deaccessioning generalizzato. È una materia molto delicata. È opinione di chi scrive che, al di fuori dell’ambito pubblico, un buon punto di equilibrio per le istituzioni private sia rappresentato proprio dal Code of Ethics dell’AAM che considera appropriato il deaccessioning di opere solo per acquisirne altre o per portare in ogni caso diretto beneficio alla collezione. Diversamente i musei tenderebbero a essere cannibalizzati dal mercato o si trasformerebbero paradossalmente in mercanti d’arte essi stessi, con ogni conseguente effetto.
fonte http://www.teknemedia.net/magazine_detail.html?mId=7796
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