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Sms ed E-mail nella propaganda elettorale: le regole contro gli abusi
Il Garante per la protezione dei dati personali, col provvedimento dell'11 febbraio 2010, ha fissato le misure in materia di propaganda elettorale. Nella sostanza, vengono confermate le regole già previste nel provvedimento generale datato 2005 e, in dettaglio, l’Autorità ricorda ai partiti politici e ai candidati quali sono le modalità da rispettare, da parte di chi effettua propaganda elettorale, per utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (ad esempio, indirizzo, numero di telefono ed e-mail).
Dati utilizzabili senza consenso - Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, in primo luogo, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (ad esempio, l’elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti). Inoltre, i titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.
Dati utilizzabili previo consenso - A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall’interessato, è necessario invece il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web, per altre finalità. Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).
Dati non utilizzabili - Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.
Informazione ai cittadini - I cittadini devono essere informati sull’uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa va data al momento del primo contatto o all’atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. “santini”), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell’informativa fino al 31 maggio 2010.
fonte http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/cittadino-istituzioni/news/articolo/lstp/143532/
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