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Obbligazioni condominiali e privacy
Ogni condomino è tenuto, in relazione alla propria quota millesimale, a partecipare alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell’edificio.
La somma da corrispondere è determinata sulla base del rendiconto che l’amministratore, all’inizio di ogni anno di gestione, è tenuto a presentare all’assemblea per la sua approvazione.
Il mancato versamento degli oneri condominiali consente all’amministratore di agire per “ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione” (art. 63, primo comma, disp. att. c.c.).
In sostanza il mandatario dei condomini ha poteri di riscossione coattiva con la funzione di assicurare la normale erogazione dei servizi comuni (pagamento delle bollette per le utenze, dei fornitori del servizio di pulizia scale, ecc.).
Lo stato di morosità di un condomino può portare il resto dei comproprietari a decidere di anticipare la somma dovuto dal loro vicino per vedersela restituita al momento del recupero del credito.
Una simile decisione deve essere assunta all’unanimità (con esclusione del condomino moroso); qualunque deliberazione adottata a maggioranza (semplice o qualificata) deve considerarsi nulla.
Che cosa accade se, senza attendere il recupero del credito da parte dell’amministratore, il creditore del condominio agisca in prima persona per ottenere quanto gli spetta?
Si è detto che dopo la sent. n. 9148/08 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le obbligazioni condominiali, tanto per quanto concerne il profilo interno, tanto per ciò che riguarda i rapporti esterni, debbono essere considerate parziarie e non solidali.
Ciò perché, come è stato acutamente sottolineato dal Supremo Collegio, trattandosi della dazione di una somma di denaro l’obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile potendosi facilmente determinare la quota dovuta da ogni singolo condomino.
ObbligazioniIn sostanza ognuno paga per sé, sicché il creditore, per recuperare il giusto dovuto, deve agire direttamente contro gli inadempienti.
Subito dopo questo pronunciamento delle Sezioni Unite ci si è chiesti se l’amministratore del condominio, nel caso di azione del terzo creditore, fosse autorizzato a comunicargli i nomi dei condomini morosi e le rispettive quote millesimali o se simile condotta potesse configurare una violazione della privacy.
Si è occupato della vicenda il Garante per la protezione dei dati personali, intervenuto su sollecitazione di un’associazione di amministratori condominiali.
Secondo l’Autorità di garanzia, non sono ravvisabili ostacoli alla menzionata comunicazione. Infatti, questa può essere effettuata in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorché di regola per il tramite dell’amministratore (art. 24, comma 1, lett. b), del Codice), ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 24, comma 1, lett. f), del Codice).
Le informazioni comunicate devono essere comunque pertinenti e non eccedenti (tali possono ritenersi quelle che consentono di identificare i condòmini obbligati al pagamento di corrispettivi dei contratti, le rispettive quote millesimali ed eventuali ulteriori informazioni necessarie a determinare le somme individualmente dovute) (cfr. relazione generale per il 2008 del Garante per la protezione dei dati personali).
Ciò vuol, dire che l’amministratore potrà comunicare all’esterno a causa di chi si è determinata la situazione debitoria, al fine di permettere l’azione diretta contro gli inadempimenti.
fonte http://condominiale.lavorincasa.it/?p=1473
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