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  • PROCESSO TRIBUTARIO - Lo sprint per accorciare i tempi

    Il processo fiscale tenta lo sprint e taglia i tempi per impugnare la decisione del giudice nell'ipotesi in cui non sia stata notificata. In questo caso, infatti, per i giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore dellalegge 69/2009, si riduce da 1 anno a 6 mesi il tempo utile per contestare la sentenza mediante appello, ricorso in Cassazione o revocazione ordinaria.

    È soltanto uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 17/E, che mette nero su bianco le novità contenute nella nuova legge, in vigore dal 4 luglio scorso, che rilevano nel processo tributario.

    OGGETTO: Legge 18 giugno 2009, n. 69 – Disposizioni per lo sviluppo
    economico, la semplificazione, la competitività nonché in
    materia di processo civile


    CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso
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    INDICE
    1.   Premessa ........ 3
    2.   Modifiche alle “Disposizioni generali” del codice di procedura          civile ............. 3
    2.1. Incompetenza ... 4
    2.2. Litispendenza e continenza di caus............. 5
    2.3. Connessione .............. 6
    2.4. Riassunzione della causa ................ 6
    2.5. Ordinanza sulla ricusazione ................ 7
    2.6. Procura alle liti ................................. 7
    2.7. Condanna alle spese ....................... 8
    2.8. Condanna alle spese per singoli atti.
         Compensazione delle spese . 8
    2.9. Responsabilità aggravata ................ 9
    2.10. Principio del contraddittorio ........ 9
    2.11. Disponibilità delle prove .............. 10
    2.12. Pubblicità della sentenza .............. 10
    2.13. Contenuto della sentenza ................. 10
    2.14. Notificazioni ............ 11
    2.15. Improrogabilità dei termini perentori ... 11
    3. Modifiche al processo di cognizione ....... 12
    3.1. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione .. 13
    3.2. Nomina del consulente tecnico ..... 13
    3.3. Processo verbale e relazione ................ 13
    3.4. Modo di notificazione della sentenza . 14
    3.5. Mancata prosecuzione o riassunzione ......... 14
    3.6. Estinzione del processo per inattività delle parti .. 15
    3.7. Decadenza dall’impugnazione ........ 16
    3.8. Luogo di notificazione dell’impugnazione .. 16
    3.9. Domande ed eccezioni nuove ................... 17
    3.10. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione .. 17
    3.11. Provvedimenti sulle spese .......................... 18
    3.12. Riassunzione della causa ................. 18
    4. Modifiche alla disciplina del giudizio in Cassazione .... 19
    4.1. Inammissibilità del ricorso ............... 19
    4.2. Formulazione dei motivi ....................... 19
    5. Notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte
    dell’Avvocatura dello Stato......................20
    6. Modifiche ai giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative ................... 20
    7. Disposizioni transitorie ...................................................................................... 21
    7.1. Giudizi pendenti al 1° marzo 2006 .................................................................... 22
    7.2. Giudizi nei quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del
    2009 ........................................................ 23
    7.3. Ricorsi riuniti ........................................ 23
    8. Translatio iudicii ..................................... 24
    9. Modifiche al ricorso straordinario al Capo dello Stato ...... 26
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    1. Premessa
    Nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 è stata pubblicata la
    legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la
    semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, in vigore
    dal 4 luglio 2009.
    La citata legge n. 69 del 2009 ha modificato alcune disposizioni del codice
    di procedura civile che trovano applicazione nel processo tributario stante il
    rinvio disposto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
    1992, n. 546, secondo il quale “I giudici tributari applicano le norme del
    presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le
    norme del codice di procedura civile”.
    La presente circolare illustra le principali novità normative introdotte dalla
    legge n. 69 del 2009.
    Nel commentare le singole disposizioni modificative del codice di
    procedura civile si avrà modo di evidenziare quelle che non trovano applicazione
    nel processo tributario dinanzi alle Commissioni tributarie.
    In assenza di tale evidenziazione, si intende che la disposizione
    commentata si applica anche al processo tributario.
    Per facilitarne la consultazione, si allega un prospetto comparativo delle
    modifiche normative più rilevanti introdotte dalla legge n. 69 del 2009.
    2. Modifiche alle “Disposizioni generali” del codice di procedura civile
    L’articolo 45 della legge n. 69 del 2009 ha modificato il libro primo del
    codice di procedura civile (“Disposizioni generali”) e, in particolare, i seguenti
    articoli:
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    • articolo 38 (Incompetenza);
    • articolo 39 (Litispendenza e continenza di cause);
    • articolo 40 (Connessione);
    • articolo 50 (Riassunzione della causa);
    • articolo 54 (Ordinanza sulla ricusazione);
    • articolo 83 (Procura alle liti);
    • articolo 91 (Condanna alle spese);
    • articolo 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle
    spese);
    • articolo 96 (Responsabilità aggravata);
    • articolo 101 (Principio del contraddittorio);
    • articolo 115 (Disponibilità delle prove);
    • articolo 120 (Pubblicità della sentenza);
    • articolo 132 (Contenuto della sentenza);
    • articolo 137 (Notificazioni);
    • articolo 153 (Improrogabilità dei termini perentori).
    2.1. Incompetenza
    L’articolo 38 c.p.c., che disciplina le ipotesi di incompetenza per materia,
    per valore e per territorio nel processo civile, è stato modificato nella parte
    relativa alle modalità e ai tempi in cui l’incompetenza può essere eccepita in
    giudizio.
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    Si ritiene che tale disposizione non trovi applicazione nel processo
    tributario in quanto prevale, in materia, la norma speciale contenuta nell’articolo
    5 del D. Lgs. n. 546 del 1992, rubricato “Incompetenza”.
    2.2. Litispendenza e continenza di cause
    Al fine di accelerare i tempi del processo, la modifica dell’articolo 39
    c.p.c. prevede che la litispendenza e la continenza di cause siano dichiarate dal
    giudice con ordinanza, anziché con sentenza.
    La norma in questione trova applicazione nel processo tributario, come
    espressamente chiarito dalla Corte di cassazione (Cass., 10 aprile 2000, n. 4509;
    cfr. anche Cass., SS. UU., 4 giugno 2008, n. 14815).
    Intervenendo sul terzo comma del citato articolo 39 c.p.c., il legislatore
    fornisce altresì il criterio per individuare, in caso di litispendenza, il giudice adito
    per primo, dinanzi al quale la causa deve proseguire.
    Al riguardo, si afferma che la priorità temporale di una causa rispetto ad
    un’altra, determinata, in via generale, dalla notificazione della citazione o del
    ricorso, deve invece essere individuata, nei giudizi incardinati davanti al giudice
    con il deposito del ricorso (quelli, ad esempio, di cui all’articolo 23 della legge
    24 novembre 1981, n. 689, in materia di opposizione a sanzioni amministrative)
    avendo riguardo alla data di deposito del ricorso stesso.
    Resta confermato che il giudizio tributario si intende proposto alla data di
    notifica del ricorso, alla quale pertanto occorre fare riferimento, ai fini che qui
    interessano, per l’individuazione della causa instaurata per prima (cfr. circolare n.
    41/E dell’11 settembre 2009, punto 2.2; circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003,
    punto 11.2; in senso conforme, circolare n. 56/E del 24 ottobre 2007).
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    2.3. Connessione
    La novità di cui all’articolo 40, primo comma, c.p.c. concerne l’utilizzo da
    parte del giudice dello strumento dell’ordinanza, anziché della sentenza, ogni
    qual volta, nell’ipotesi di connessione di cause, debba essere fissato un termine
    perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della
    causa principale o davanti a quello preventivamente adito.
    2.4. Riassunzione della causa
    In caso di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, l’articolo 50
    c.p.c. dispone il dimezzamento del termine previsto per la riassunzione della
    causa che viene ridotto, pertanto, da sei a tre mesi.
    Al riguardo si evidenzia che il novellato articolo 50 c.p.c. non trova
    applicazione nel processo tributario in quanto prevale la norma speciale
    contenuta nell’articolo 5 del D. Lgs. n. 546 del 1992, il quale, al comma 4,
    esclude l’applicabilità del regolamento di competenza e al comma 5 prevede che
    “La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata
    competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella
    sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della
    sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo
    continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue”.
    Ne consegue che nel processo tributario le parti, in caso di dichiarazione
    di incompetenza della Commissione tributaria adita, mantengono la facoltà di
    riassumere il processo nel termine fissato nella sentenza o, in mancanza, nel
    termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza medesima.
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    2.5. Ordinanza sulla ricusazione
    Con la modifica all’articolo 54, terzo comma, c.p.c., è stata innalzata a
    250 euro la pena pecuniaria che il giudice può irrogare alla parte – e non più
    anche al difensore – che ha proposto la ricusazione del giudice, in caso di rigetto
    o di inammissibilità della ricusazione stessa.
    L’attuale previsione, secondo la quale il giudice “può condannare” la
    parte ad una pena pecuniaria, recepisce le statuizioni della Corte costituzionale
    che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta disposizione nella
    parte in cui prevedeva che “l’ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la
    ricusazione, ‘condanna’ la parte o il difensore che l’ha proposta ad una pena
    pecuniaria anziché prevedere che ‘può condannare’ la parte o il difensore
    medesimi ad una pena pecuniaria” (Corte cost., 21 marzo 2002, n. 78).
    Al riguardo si ritiene che l’articolo 54 c.p.c. trova applicazione nel
    processo tributario per effetto del rinvio disposto dall’articolo 6, comma 1, del D.
    Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui “L’astensione e la ricusazione dei componenti
    delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di
    procedura civile in quanto applicabili”.
    2.6. Procura alle liti
    La novella dell’articolo 83, terzo comma, c.p.c. prevede la possibilità di
    conferire procura speciale ad un nuovo difensore, che si aggiunga o si sostituisca
    al precedente, direttamente in calce o a margine della memoria di nomina.
    Non si ravvisano impedimenti all’applicazione della nuova disposizione al
    giudizio tributario, per il quale – con norma analoga a quella in esame (articolo
    12, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992) – si prevede in modo più generico che
    l’incarico al difensore possa essere conferito, oltre che con atto pubblico o con
    scrittura privata autenticata, anche “in calce o a margine di un atto del
    processo”.
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    Con circolare n. 98/E del 23 aprile 1996 è stato già chiarito peraltro che il
    comma 3 dell’articolo 12 del D. Lgs n. 546 del 1992 detta regole sulla procura
    alle liti mutuate in gran parte dall’articolo 83 c.p.c..
    2.7. Condanna alle spese
    L’articolo 91 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, prevede
    che, in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale
    proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo, il giudice condanna alle
    spese del processo la parte che ha opposto rifiuto alla predetta proposta.
    Considerato che la disciplina generale della condanna alle spese di lite di
    cui all’articolo 91 c.p.c. trova applicazione, come chiarito dalla circolare n. 98/E
    del 23 aprile 1996 (nella parte in commento all’articolo 15 del D. Lgs. n. 546 del
    1992), anche nel processo tributario, si ritiene che la citata disposizione possa
    trovare applicazione anche nel processo tributario, ancorché la “conciliazione
    giudiziale” di cui all’articolo 48 del D. Lgs. n. 546 del 1992 preveda una
    disciplina diversa dalla “proposta conciliativa” cui si riferisce l’articolo 91 c.p.c..
    In attesa che si consolidi al riguardo l’indirizzo della giurisprudenza, gli
    Uffici, nei casi in cui il contribuente abbia rifiutato la proposta di conciliazione
    giudiziale formulata, anche a seguito di tentativo di conciliazione esperito
    d’ufficio dal giudice, avanzeranno richiesta di condanna alle spese
    subordinandola alla circostanza che la Commissione tributaria decida in senso
    conforme alla proposta di conciliazione ovvero in termini ancora più favorevoli
    all’Ufficio.
    2.8. Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
    Il nuovo articolo 92 c.p.c. impone l’esplicita indicazione nella
    motivazione della sentenza delle “altre gravi ed eccezionali ragioni” che
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    inducono il giudice a compensare le spese giudiziali, non essendo più sufficienti
    “giusti motivi” per soprassedere alla condanna della parte soccombente.
    2.9. Responsabilità aggravata
    L’articolo 96, primo comma, prevede che, se la parte soccombente ha
    agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza
    dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che
    liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
    Inserendo un nuovo comma al citato articolo 96 c.p.c., la legge n. 69 del
    2009 prevede che il giudice “in ogni caso”, quando pronuncia sulle spese, possa
    condannare, anche d’ufficio, il soccombente al pagamento non solo delle spese di
    lite, ma anche di una somma equitativamente determinata a favore di controparte.
    Rispetto alla previsione del primo comma non occorre, quindi, né l’istanza di
    parte né l’esatta quantificazione di un danno.
    2.10.Principio del contraddittorio
    Con la modifica dell’articolo 101 c.p.c., il legislatore, sulla falsariga di
    quanto già previsto per il giudizio di legittimità all’articolo 384, terzo comma,
    c.p.c., ha previsto che, anche nei gradi di merito, le parti possono depositare
    memorie scritte, ogniqualvolta il giudice decida di porre a fondamento della
    decisione una questione rilevata d’ufficio.
    Tale disposizione trova applicazione quando la Commissione tributaria
    intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio come,
    ad esempio, il difetto di giurisdizione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.
    Lgs. n. 546 del 1992.
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    2.11.Disponibilità delle prove
    La novella dell’articolo 115 c.p.c. recepisce l’orientamento
    giurisprudenziale secondo il quale i fatti allegati da una delle parti vanno
    considerati “pacifici” se la controparte li abbia esplicitamente ammessi ovvero
    abbia assunto una posizione difensiva incompatibile con la loro negazione,
    ammettendone così implicitamente l’esistenza (Cass., sez. III, 14 marzo 2006, n.
    5488).
    La norma impone agli Uffici di contestare punto per punto, nei propri atti
    difensivi, i fatti enunciati nel ricorso del contribuente, evitando formule
    generiche (sulla costituzione in giudizio cfr. circ. n. 98/E del 1996).
    2.12.Pubblicità della sentenza
    L’articolo 120, primo comma, c.p.c. prevede che il giudice, su istanza di
    parte, ordini la pubblicazione della decisione di merito, qualora ritenga che ciò
    possa contribuire a riparare il danno. Detta pubblicità avviene a cura e spese del
    soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione,
    nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche.
    Nella nuova formulazione, il citato articolo prevede che detta
    pubblicizzazione possa avvenire anche tramite radio, televisione o internet e che
    possa essere ordinata dal giudice anche per riparare il danno nel caso di
    responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c..
    2.13.Contenuto della sentenza
    Il novellato articolo 132, secondo comma, numero 4), c.p.c., annovera, tra
    gli elementi costituenti il contenuto della sentenza, “la concisa esposizione delle
    ragioni di fatto e di diritto della decisione”. In parallelo anche all’articolo 118,
    primo comma, disp. att. c.p.c., si prevede che la motivazione della sentenza di cui
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    all’articolo 132, secondo comma, numero 4), c.p.c. implica la “succinta
    esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
    decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
    Si ritiene che i novellati articoli 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. non trovino
    applicazione nel processo tributario in quanto prevale la norma speciale
    contenuta nell’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui la
    sentenza deve contenere “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
    2.14.Notificazioni
    Con l’introduzione di un nuovo comma all’articolo 137 c.p.c. si è inteso
    disciplinare la notificazione o la comunicazione di documenti informatici,
    qualora il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata
    nei seguenti termini: “Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un
    documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta
    elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante
    consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme
    all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se
    richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti
    telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della
    notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei
    relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non
    riscrivibile”.
    2.15.Improrogabilità dei termini perentori
    Ai sensi dell’articolo 184-bis c.p.c, ora abrogato dall’articolo 46, comma
    3, della legge n. 69 del 2009, “la parte che dimostra di essere incorsa in
    decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di
    essere rimessa in termini”. Tale disposizione risultava di fatto applicabile
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    soltanto alle attività difensive inerenti alla fase istruttoria (Cass., sez. V, 30 luglio
    2002, n. 11218).
    Con l’introduzione del secondo comma all’articolo 153 c.p.c. viene
    generalizzata la possibilità, per la parte che dimostri di essere incorsa in
    decadenze per causa ad essa non imputabile, di ottenere la rimessione in termini
    a proprio favore.
    3. Modifiche al processo di cognizione
    L’articolo 46 della legge n. 69 del 2009 ha modificato i seguenti articoli
    del secondo libro del codice di procedura civile (“Del processo di cognizione”):
    • articolo 182 (Difetto di rappresentanza o di autorizzazione);
    • articolo 191 (Nomina del consulente tecnico);
    • articolo 195 (Processo verbale e relazione);
    • articolo 285 (Modo di notificazione della sentenza);
    • articolo 305 (Mancata prosecuzione o riassunzione);
    • articolo 307 (Estinzione del processo per inattività delle parti);
    • articolo 327 (Decadenza dall’impugnazione);
    • articolo 330 (Luogo di notificazione della impugnazione);
    • articolo 345 (Domande ed eccezioni nuove);
    • articolo 353 (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione);
    • articolo 385 (Provvedimenti sulle spese);
    • articolo 392 (Riassunzione della causa).
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    3.1. Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
    La novella dell’articolo 182, secondo comma, c.p.c. disciplina più
    dettagliatamente la fattispecie in cui il giudice rilevi un difetto di rappresentanza,
    di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della
    procura al difensore. In tal caso, egli assegna alle parti un termine perentorio per
    la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per
    il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle
    liti o per la rinnovazione della stessa. Viene altresì chiarito che l’osservanza del
    termine sana i vizi e che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si
    producono fin dal momento della prima notificazione.
    3.2. Nomina del consulente tecnico
    La novità dell’articolo 191, primo comma, c.p.c. è rappresentata dalla
    previsione secondo la quale il giudice, nell’ordinanza di nomina del consulente
    tecnico, deve ora formulare allo stesso i quesiti di natura tecnica in ordine ai
    quali si chiede la consulenza.
    3.3. Processo verbale e relazione
    Il novellato articolo 195, terzo comma, c.p.c. prevede che il consulente
    tecnico sia tenuto a trasmettere la propria relazione alle parti costituite nel
    termine stabilito dal giudice con ordinanza. Con la medesima ordinanza il
    giudice deve fissare il termine entro il quale le parti devono trasmettere al
    consulente le proprie osservazioni sulla relazione nonché il termine, anteriore alla
    successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la
    relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.
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    3.4. Modo di notificazione della sentenza
    L’articolo 285 c.p.c., già prima della riforma, prevedeva che, al fine della
    decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notificazione della sentenza
    dovesse essere effettuata, su istanza di parte, a norma del primo e del terzo
    comma dell’articolo 170 c.p.c., ossia al procuratore costituito oppure nella
    residenza dichiarata o nel domicilio eletto della parte che si è costituita
    personalmente.
    Per effetto della modifica dell’articolo 285 c.p.c. che rinvia all’intero
    articolo 170 c.p.c., è ora prevista l’applicabilità anche del secondo comma del
    citato articolo 170 c.p.c.; pertanto, ai fini della decorrenza del termine breve di
    impugnazione, è sufficiente la consegna di una sola copia della sentenza al
    procuratore, anche se quest’ultimo si è costituito per più parti.
    Si ritiene che l’articolo 285 c.p.c. non trovi applicazione nel processo
    tributario in quanto prevale la norma speciale contenuta nell’articolo 38 del D.
    Lgs. n. 546 del 1992.
    Tuttavia è opportuno che gli Uffici, in via prudenziale, tengano conto
    anche di notifiche irrituali della sentenza ai fini del calcolo del termine breve di
    impugnazione.
    3.5. Mancata prosecuzione o riassunzione
    La modifica dell’articolo 305 c.p.c. comporta il dimezzamento del termine
    previsto per la prosecuzione o riassunzione del processo in caso di interruzione
    del giudizio, che non è più di sei mesi, bensì di tre mesi dall’interruzione stessa.
    Si ritiene che il novellato articolo 305 c.p.c. non sia applicabile al processo
    tributario in quanto prevale la norma speciale contenuta nell’articolo 43, comma
    2, del D. Lgs. n. 546 del 1992; ne consegue che il termine previsto per la
    prosecuzione/riassunzione del processo tributario, in caso di interruzione del
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    giudizio per i motivi di cui al precedente articolo 40 del D. Lgs. n. 546 del 1992,
    è di sei mesi dalla data del provvedimento di dichiarazione dell’interruzione.
    3.6. Estinzione del processo per inattività delle parti
    Intervenendo sull’articolo 307, primo comma, c.p.c., il legislatore ha
    inteso ridurre da un anno a tre mesi il termine entro il quale il processo, a pena di
    estinzione, deve essere riassunto nel caso in cui nessuna parte si sia costituita
    ovvero il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinato la cancellazione
    della causa dal ruolo.
    È da ritenere che il primo ed il secondo comma del citato articolo 307
    c.p.c. non trovino applicazione nel processo tributario, considerato che il D. Lgs.
    n. 546 del 1992, detta una disciplina speciale per la mancata costituzione delle
    parti. In caso di mancata costituzione del ricorrente, l’articolo 22 del D. Lgs. n.
    546 del 1992 prevede, infatti, l’inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in
    ogni stato e grado del giudizio e non sanabile dalla costituzione del resistente.
    Si applica invece anche al processo tributario il nuovo terzo comma
    dell’articolo 307 c.p.c., nella parte in cui prevede il dimezzamento del termine
    massimo - da sei a tre mesi - entro il quale il giudice può ordinare alle parti di
    proseguire, riassumere o integrare il giudizio. Tale disposizione è infatti
    compatibile con il disposto di cui all’articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del
    1992, il quale prevede che “Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle
    quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano
    provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che
    dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
    Nel processo tributario non trova applicazione, infine, il quarto comma
    dell’articolo 307 c.p.c., secondo cui l’estinzione del processo può essere
    dichiarata anche d’ufficio senza che sia necessaria l’eccezione di parte; ciò in
    quanto prevale la norma speciale di cui all’articolo 45, comma 3, del D. Lgs. n.
    16
    546 del 1992, la quale già prevede che “L’estinzione del processo per inattività
    delle parti è rilevata anche d’ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e
    rende inefficaci gli atti compiuti”.
    3.7. Decadenza dall’impugnazione
    Intervenendo sul primo comma dell’articolo 327 c.p.c., la legge n. 69 del
    2009 dispone la riduzione da un anno a sei mesi del termine – decorrente dalla
    pubblicazione della sentenza – entro cui, in assenza di notifica della sentenza
    stessa, è possibile proporre l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione
    per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 c.p.c. (revocazione
    ordinaria).
    La norma si applica anche al processo tributario per effetto del richiamo di
    cui agli articoli 38 e 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
    La novità in esame non incide sul termine lungo previsto per la
    revocazione della sentenza della Corte di cassazione ex articolo 391-bis c.p.c.,
    che non ha subito modifiche.
    3.8. Luogo di notificazione dell’impugnazione
    La modifica di cui all’articolo 330, primo comma, c.p.c. vale a precisare
    che, qualora la parte nell’atto di notificazione della sentenza abbia dichiarato la
    sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha
    pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo così indicato;
    altrimenti, l’impugnazione si notifica “ai sensi dell’articolo 170”, ossia presso il
    procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il
    giudizio
    L’art. 330 c.p.c. è applicabile al processo tributario (cfr. Cass., SS.UU., 15
    dicembre 2008, n. 29290; Cass., sez. V, 18 novembre 2009, n. 24302); nei casi
    17
    dubbi, gli Uffici valutano l’opportunità di notificare l’impugnazione anche ai
    sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 546 del 1992, ossia anche presso il domicilio
    eletto dalla parte.
    3.9. Domande ed eccezioni nuove
    La novità introdotta dalla modifica di cui all’articolo 345, terzo comma,
    c.p.c. è rappresentata dal divieto esplicito della produzione di nuovi documenti in
    appello.
    La disposizione non si applica al processo tributario in quanto prevale la
    norma speciale contenuta nell’articolo 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992,
    secondo cui “È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”; ne
    consegue che nel processo tributario le parti mantengono la facoltà di produrre
    nuovi documenti nel grado di appello.
    3.10. Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione
    All’articolo 353 c.p.c., secondo comma, il termine entro cui le parti
    devono riassumere il processo nel caso di rinvio da parte del giudice dell’appello
    al giudice di primo grado che abbia denegato la propria giurisdizione, è stato
    ridotto da sei a tre mesi decorrenti dalla notificazione della sentenza d’appello.
    Tale disposizione non trova applicazione nel processo tributario in quanto
    l’articolo 59, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, rubricato “Rimessione alla
    commissione provinciale”, prevede espressamente che “Dopo che la sentenza di
    rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la
    segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni,
    trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione
    tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte”.
    18
    3.11. Provvedimenti sulle spese
    La legge n. 69 del 2009 ha abrogato il quarto comma dell’articolo 385
    c.p.c., che consentiva alla Corte di cassazione di condannare, anche d’ufficio, la
    parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata
    qualora abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito anche solo con colpa grave.
    L’abrogazione si spiega in ragione della modifica, apportata dall’articolo
    45 della legge n. 69 del 2009, all’articolo 96 c.p.c. (v. commento al punto 2.9),
    per effetto della quale si è inteso generalizzare il principio secondo cui il giudice,
    in sede di pronuncia sulle spese, può condannare, anche d’ufficio – e quindi non
    più soltanto a seguito di istanza di parte – il soccombente al pagamento di una
    somma equitativamente determinata a favore di controparte.
    3.12. Riassunzione della causa
    Per effetto della modifica apportata all’articolo 392, primo comma, c.p.c.,
    nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia accolto il ricorso rinviando la
    causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza
    cassata, il termine previsto per la riassunzione del giudizio non è più di un anno,
    bensì di tre mesi, decorrenti dalla data di deposito della sentenza della Corte di
    cassazione.
    Al riguardo si evidenzia che il novellato articolo 392, primo comma, c.p.c.
    non si applica al processo tributario in quanto prevale la norma speciale
    contenuta nell’articolo 63 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
    Ne consegue che nel processo tributario il termine previsto per la
    riassunzione del giudizio è di un anno dal deposito della sentenza.
    19
    4. Modifiche alla disciplina del giudizio in Cassazione
    L’articolo 47 della legge n. 69 del 2009 ha modificato ulteriormente il
    libro secondo del codice di procedura civile; in particolare:
    • ha introdotto l’articolo 360-bis (Inammissibilità del ricorso);
    • ha abrogato l’articolo 366-bis (Formulazione dei motivi).
    4.1. Inammissibilità del ricorso
    Il nuovo articolo 360-bis c.p.c. introduce un filtro per l’accesso al giudizio
    di legittimità, assicurato dalla previsione di due nuove ipotesi di inammissibilità
    del ricorso per cassazione, che sostituiscono quelle previste dall’ormai abrogato
    articolo 366-bis c.p.c..
    Più precisamente, le nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso per
    cassazione ricorrono quando:
    1) il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo
    conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi
    per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
    2) è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei
    principi regolatori del giusto processo.
    4.2. Formulazione dei motivi
    Con l’abrogazione dell’articolo 366-bis c.p.c., a suo tempo introdotto dal
    decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, non è più contemplata
    l’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla omessa o non chiara
    formulazione del quesito di diritto o indicazione del fatto controverso.
    20
    5. Notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte
    dell’Avvocatura dello Stato
    L’articolo 55 della legge n. 69 del 2009 ha modificato la disciplina della
    notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte
    dell’Avvocatura dello Stato, alla quale viene riconosciuta la possibilità di
    avvalersi delle modalità semplificate di notifica previste per gli avvocati del
    libero foro.
    In particolare, il citato articolo 55 ha previsto che le notificazioni possano
    essere eseguite dall’Avvocatura dello Stato ai sensi della legge 21 gennaio 1994,
    n. 53.
    Allo scopo è prevista l’istituzione di un registro cronologico, numerato e
    vidimato ai sensi di legge, per ciascuna Avvocatura distrettuale e per
    l’Avvocatura generale dello Stato.
    6. Modifiche ai giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative
    A norma dell’articolo 23 della legge n. 689 del 1981, in materia di
    opposizione a sanzioni amministrative, il ricorso in opposizione all’ordinanzaingiunzione
    ed il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati, a
    cura della cancelleria, sia all’opponente sia all’autorità che ha emesso
    l’ordinanza.
    L’articolo 56 della legge n. 69 del 2009 ha aggiunto un periodo al secondo
    comma del citato articolo 23 della legge n. 689 del 1981 statuendo l’equivalenza
    tra la prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto e la notifica degli
    stessi.
    Prima della modifica in commento risultava, invece, irrilevante che
    l’amministrazione opposta avesse avuto notizia del ricorso stesso, attraverso
    l’ordine del giudice di depositare la documentazione di cui al secondo comma
    21
    dell’articolo 23, posto che tale ordine non equivaleva alla notifica prescritta dal
    medesimo secondo comma (Cass., sez. I, 6 agosto 2004, n. 15243).
    Per quanto di competenza dell’Agenzia delle entrate, la modifica rileva
    soprattutto nei giudizi di opposizione in materia di sanzioni per lavoro irregolare
    o per utilizzo di dipendenti pubblici senza la prescritta autorizzazione (cfr.
    circolari n. 56/E del 24 settembre 2008 e n. 25/E del 21 marzo 2002; Corte cost.,
    14 maggio 2008, n. 130).
    7. Disposizioni transitorie
    L’articolo 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009 stabilisce che le
    modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l’attuazione del
    codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati in primo grado dopo
    la data della sua entrata in vigore (per la definizione di giudizio tributario
    pendente si rinvia ai documenti di prassi citati al punto 2.2 della presente
    circolare).
    In proposito si evidenzia che “…per ‘giudizio’ si intende… non il grado,
    bensì l’intero processo - come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza, anche
    successiva, di questa Corte (ex multis, Cass. 3999/1998, 1358/1999, 13147/2003,
    16347/2004) - in mancanza di specificazioni, da parte del legislatore, che
    possano collegare l'espressione usata ad una singola fase del procedimento
    (Cass. 1358/1999, cit.)” (Cass., sez. I, 12 maggio 2006, n. 11006).
    Al riguardo si ricorda che il giudizio tributario si considera instaurato alla
    data di notifica del ricorso e non a quella di deposito.
    Tuttavia, gli Uffici, in via prudenziale, considereranno dimezzato il
    termine lungo di impugnazione di cui al modificato art. 327 c.p.c. anche in
    riferimento ai ricorsi notificati in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009 e
    depositati successivamente alla predetta data.
    22
    Vi sono varie eccezioni al predetto principio generale che vengono
    indicate, per quanto interessa in questa sede, nei punti successivi.
    7.1. Giudizi pendenti al 1° marzo 2006
    L’articolo 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009 prevede che le
    disposizioni in materia di computo dei termini, di cui ai commi quinto e sesto
    dell’articolo 155 c.p.c., si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del
    1° marzo 2006.
    Con circolare n. 56/E del 24 ottobre 2007 è stato chiarito che le modifiche
    apportate ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 c.p.c. dall’articolo 2, comma
    1, lett. f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, si applicavano ai processi
    instaurati in primo grado dopo il 1° marzo 2006.
    L’articolo 58, comma 3, della legge n. 69 del 2009 ha esteso l’ambito di
    applicazione dell’articolo 155 c.p.c. anche ai procedimenti già pendenti il 1°
    marzo 2006.
    Conseguentemente, anche ai processi incardinati fino al 1° marzo 2006
    deve ritenersi applicabile la regola secondo cui i termini per il compimento degli
    atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato
    sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo.
    In proposito si precisa che “l’effetto dell’articolo 59 (recte 58, n.d.r.),
    comma 3 è soltanto quello di far cessare l’ultrattività del regime del vecchio
    articolo 155 c.p.c. (senza il quinto comma, che ora vi figura), già sancita
    indefinitamente per i processi iniziati prima del 1 marzo 2006 dalla L. n. 263 del
    2005, articolo 2, comma 4, con riferimento ai termini che verranno a scadenza
    per detti processi dopo la data di entrata in vigore dello stesso articolo 59 (recte
    58, n.d.r.). La detta ultrattività resterà immutata, invece, per i termini che
    risulteranno già consumati, cioè già scaduti prima di essa” (Cass., sez. III, 3
    luglio 2009, n. 15636).
    23
    7.2. Giudizi nei quali il provvedimento impugnato con il ricorso per
    cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la
    pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore
    della legge n. 69 del 2009
    A norma dell’articolo 58, comma 5, della legge n. 69 del 2009, le
    disposizioni relative all’introduzione dell’articolo 360-bis c.p.c. ed
    all’abrogazione dell’articolo 366-bis c.p.c. si applicano alle controversie nelle
    quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è pubblicato
    ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato
    successivamente alla data di entrata in vigore legge n. 69 del 2009.
    7.3. Ricorsi riuniti
    Per il caso di riunione di ricorsi, di cui solo alcuni sottoposti alla disciplina
    dettata dalla legge n. 69 del 2009, mancano disposizioni speciali.
    Né è maturata una univoca posizione giurisprudenziale sulla natura dei
    ricorsi riuniti e sulla relativa disciplina applicabile.
    Da un lato, parte della giurisprudenza di legittimità afferma che i ricorsi
    riuniti dal giudice, benché istruiti e decisi congiuntamente, mantengono la
    propria autonomia, così che la pronuncia del giudice, pur essendo formalmente
    unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise e ciascuna
    pronuncia è impugnabile con il mezzo che le è proprio. In tal senso: Cass., sez.
    III, 14 marzo 1988, n. 2425; Cass., sez. I, 7 settembre 1991, n. 9430; Cass., sez.
    V, 10 settembre 2004, n. 18271. In particolare, la richiamata sentenza n. 9430 del
    1991 ha chiarito che: “…l’opportunità e l’esigenza processuale della riunione
    delle cause non possono influire sulla loro individualità e distinzione anche con
    riferimento alle regole processuali applicabili a ciascuna di esse”.
    24
    Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, una volta
    disposta la riunione, i ricorsi perdono la loro autonomia, stante l’impossibilità di
    configurare una duplicità di termini di impugnazione per una stessa parte (cfr.
    Cass., sez. lav., 7 marzo 1990, n. 1783).
    Ciò premesso, nei casi di riunione dei ricorsi, al fine di evitare possibili
    declaratorie di inammissibilità da parte della Commissione tributaria adita in
    relazione alla disciplina applicabile, gli Uffici faranno applicazione, in via
    prudenziale, della disciplina più restrittiva (ad esempio, con riferimento alle
    impugnazioni di cui all’articolo 327, primo comma, c.p.c., applicheranno la
    disciplina prevista dalla legge n. 69 del 2009, la quale ha disposto la riduzione
    del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi).
    8. Translatio iudicii
    L’articolo 59 della legge n. 69 del 2009 detta disposizioni in materia di
    risoluzione delle questioni di giurisdizione, volte a conservare gli effetti
    sostanziali e processuali della domanda rivolta ad un giudice privo di
    giurisdizione, quando il processo sia poi proseguito davanti al giudice munito di
    giurisdizione.
    Detto articolo tiene conto degli orientamenti espressi dalla Corte
    costituzionale (Corte cost., 12 marzo 2007, n. 77 ) e dalla Corte di cassazione
    (Cass., SS.UU., 22 febbraio 2007, n. 4109; Cass., SS.UU., 28 febbraio 2007, n.
    4636) in materia di translatio iudicii.
    In merito alla translatio iudicii si rinvia ai chiarimenti forniti con circolare
    n. 56/E del 24 settembre 2008, che ha recepito l’orientamento della Corte
    costituzionale sulle controversie in materia di sanzioni irrogate per violazioni di
    norme non tributarie dagli Uffici finanziari (Corte cost., 14 maggio 2008, n. 130).
    25
    L’articolo in argomento non modifica il codice di procedura civile e fa
    espressamente salva la disciplina dell’istituto del regolamento preventivo di
    giurisdizione di cui all’articolo 41 c.p.c..
    Ai sensi del citato articolo 59, comma 1, il giudice che, in sede civile,
    amministrativa, contabile, tributaria o di giudizi speciali, dichiara il proprio
    difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene
    munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite
    della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti, anche in
    altro processo.
    I commi successivi riguardano gli aspetti procedurali e gli effetti
    conseguenti alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice adito; in
    particolare:
    • se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della
    pronuncia con cui viene dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda è
    riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano
    vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e
    processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata
    dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del
    primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.
    La domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per
    il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile;
    • se le sezioni unite della Corte di cassazione non si sono già pronunciate in
    ordine alla specifica questione di giurisdizione, il giudice davanti al quale
    la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione
    davanti alle medesime sezioni unite, fino alla prima udienza fissata per la
    trattazione del merito, ferme restando in ogni caso le disposizioni sul
    regolamento preventivo di giurisdizione.
    26
    I termini fissati per la riassunzione o prosecuzione del giudizio sono
    perentori e la loro inosservanza comporta l’estinzione del processo, che è
    dichiarata anche d’ufficio. In ogni caso, l’estinzione impedisce la conservazione
    degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
    Le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione
    possono essere valutate nel giudizio “traslato” come argomenti di prova che, in
    quanto tali, possono influire sulla decisione del giudice.
    9. Modifiche al ricorso straordinario al Capo dello Stato
    In materia di rimedi giustiziali del privato contro la pubblica
    amministrazione, l’articolo 69 della legge n. 69 del 2009 ha modificato gli
    articoli 13, primo comma, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24
    novembre 1971, n. 1199.
    Il nuovo articolo 13, primo comma, prevede la sospensione del
    procedimento per l’emanazione del parere del Consiglio di Stato sul ricorso
    straordinario al Presidente della Repubblica, ogniqualvolta risulti pregiudiziale la
    risoluzione di una questione di legittimità costituzionale non manifestamente
    infondata.
    Secondo la nuova versione dell’articolo 14, la decisione sul ricorso
    straordinario deve obbligatoriamente conformarsi al parere del Consiglio di
    Stato, essendo stata soppressa la facoltà del Ministro competente di sottoporre al
    Consiglio dei Ministri una decisione difforme.
    Al riguardo si evidenzia che in materia tributaria non è ammesso il ricorso
    straordinario al Capo dello Stato, in quanto la giurisdizione delle commissioni
    tributarie è esclusiva ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992. Il
    Consiglio di Stato in sede consultiva, invero, ha precisato che il ricorso
    straordinario al Presidente della Repubblica non è esperibile nei casi in cui la
    competenza assegnata ad un plesso giurisdizionale sia di carattere funzionale ed
    27
    inderogabile, in quanto “La devoluzione della materia ad un determinato giudice
    con carattere di esclusività preclude la proponibilità del ricorso straordinario”
    (cfr. Consiglio di Stato, adunanza generale del 10 giugno 1999).
    Inoltre, con il parere n. 633 del 24 giugno 1986, lo stesso Consiglio di
    Stato si è espresso nel senso di ritenere la giurisdizione della Commissioni
    tributarie “esclusiva”, con la conseguenza che la proposizione dell’azione innanzi
    ad altro organo giurisdizionale o amministrativo comporta l’inammissibilità
    dell’istanza. Tale orientamento è stato confermato in più occasioni (vd., fra i tanti
    pareri del Consiglio di Stato, sez. III, 14 giugno 1994, n. 1495; 14 maggio 2002,
    n. 199; 5 luglio 2005, n. 9443).
    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
    Direzioni provinciali e dagli Uffici.

    fonte http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Diritto/2010/04/1_proc_tributario_cirEntrate_17E.shtml?uuid=f77b7866-3d7b-11df-947d-3b71cdd2ef16&DocRulesView=Libero

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