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  • Approfittarsi della solitudine di una persona fragile psicologicamente è circonvenzione d'incapace

    Risponde di circonvenzione di incapace chi si approfitta dello stato di isolamento affettivo di una persona, inducendola a sborsare ingenti somme di denaro.

    Poco importa se non si esercita una vera e propria pressione morale, anche la mera richiesta di "soccorso finanziario" infatti, se rivolta a una persona debole e sola, può configurare il reato di circonvenzione di incapace.
    Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18158 del 13 maggio 2010, respingendo il ricorso di un uomo torinese, accusato di circonvenzione di incapace ai danni di una donna sola e fragile psicologicamente. La donna era stata ricoverata in passato non perché affetta da una vera e propria malattia mentale, ma per il suo malessere psichico, connesso a una situazione di profondo disagio emotivo dovuto alla sua situazione familiare e allo stato di solitudine in cui viveva. L'uomo, suo unico "amico", si era quindi approfittato del rapporto affettivo e della sua fragilità per indurla a consegnargli somme prelevate dal conto corrente suo e dei genitori, strumentalizzando una sua presunta condizione di difficoltà economica. La Corte d'Appello, sorda alle proteste dell'uomo secondo il quale la donna non poteva considerarsi incapace in quanto i ricoveri erano avvenuti molto tempo prima, l'aveva condannato a due anni di carcere. La vicenda tra l'altro aveva avuto un tragico epilogo, dal momento che la donna si era suicidata poco tempo dopo (circostanza questa che i giudici d'appello non avevano mancato di evidenziare). La Suprema Corte ha quindi respinto la tesi difensiva dell'uomo, affermando che "l'attività di induzione idonea a configurare il reato di circonvenzione di incapace può consistere anche nell'attività di subdolo condizionamento attuata attraverso la prospettazione di pretese difficoltà economiche da parte di un soggetto che strumentalizzi lo stato di debolezza psichica e l'isolamento affettivo del soggetto passivo, cosí determinandolo a compiere gli atti pregiudizievoli, non occorrendo nemmeno che la proposta al compimento dell'atto provenga dall'imputato, ricorrendo il reato anche quando quest'ultimo si sia limitato a rafforzare, approfittando delle condizioni del soggetto passivo, una determinazione pregiudizievole dal medesimo già adottata".

    fonte http://www.telediritto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1863:approfittarsi-della-solitudine-di-una-persona-fragile-psicologicamente-e-circonvenzione-dincapace&catid=61:giurisprudenza-dr-penale&Itemid=26

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